Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6175 del 06/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6175 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da

MORELLA Gaetano, nato a Barletta il 27/07/1967

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del 30 settembre 2013;
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
sentita la relazione del Consigliere Paolo Antonio Bruno;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Enrico
Delehaye, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, l’avv. Mario Malcangi, difensore della parte civile, che si è associato
alle conclusioni del Pg.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Bari confermava la
sentenza del 3 marzo 2010, con la quale il Tribunale di Trani aveva dichiarato
Gaetano Morella colpevole dei reati fallimentari a lui ascritti in rubrica e, per
l’effetto, l’aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione, previo
riconoscimento del vincolo della continuazione e concessione delle attenuanti
generiche prevalenti, oltre consequenziali statuizioni.

Data Udienza: 06/11/2015

2. Avverso l’anzidetta pronuncia del difensore dell’imputato, avv. Ruggiero
Sfrecola, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di
seguito indicate
Con il primo motivo si denuncia violazione di legge riproponendo l’eccezione di
nullità per mancato avviso all’imputato dell’udienza preliminare, la cui
comunicazione gli avrebbe consentito di avvalersi di uno dei riti alternativi previsti
dal codice di rito. Deduce, al riguardo, che dalla documentazione anagrafica versata
in atti risultava che l’imputato aveva mantenuto ininterrottamente la sua residenza

Nessun rilievo poteva assumere l’attestazione dell’ufficiale giudiziario, circa
l’invio di due raccomandate con cui avrebbe indicato l’avvenuto deposito nella casa
comunale dell’avviso dell’udienza preliminare, anche in ragione del fatto che non vi
era prova del ricevimento delle stesse raccomandate da parte dell’imputato e
nemmeno della compiuta giacenza delle stesse; nel relativo incartamento
risultavamo, peraltro, diciture incomprensibili, tali comunque da non consentire di
ritenere raggiunta la minima conoscenza dell’atto da parte dell’imputato.
Il mancato riconoscimento delle anzidette circostanze documentali integrava
violazione dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., deducibile in cassazione ai sensi
dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’eccezione di rito che sostanzia – ed esaurisce – le ragioni d’impugnativa è
destituita di fondamento.
Ed invero, l’esame dell’incartamento processuale, consentito dal tipo di
censura proposta, conferma appieno quanto rappresentato nella sentenza
impugnata, nella quale si ricostruiscono, puntualmente, le diverse scansioni nelle
quali si è, correttamente, articolata la procedura notificatoria.
In particolare, dopo inutili accessi all’abitazione dell’imputato, proprio quella
oggi indicata in ricorso, l’ufficiale giudiziario ha provveduto al deposito dell’atto
(decreto di fissazione dell’udienza preliminare) presso la casa comunale,
provvedendo, poi, a dare comunicazione dell’avvenuto incombente con due lettere
raccomandate con avviso di ricevimento, da ritenersi ricevute a seguito
dell’annotazione dell’avvenuta immissione del relativo avviso nella cassetta della
corrispondenza, secondo quanto prescritto dagli artt. 8 e 20 della legge 20.11.1992,
n. 890.

2. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali
statuizioni dettate in dispositivo anche in ordine alla condanna dell’imputato alla

2

in Manduria via Corte dei Fiori n. 3.

rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che si reputa congruo ed equo
determinare come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile,

Così deciso il 06/11/2015

che liquida in complessivi C 2.000,00, oltre accessori come per legge.

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