Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6174 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6174 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VINCI DOMENICO N. IL 23/07/1966
avverso la sentenza n. 1313/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
30/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELL I;

Data Udienza: 23/10/2013

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Vinci Domenico in ordine al reato di cui
all’art.95 d.PR. n.115/2002, ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato chiedendone l’annullamento per

125 c.p.p., in relazione alla insussistenza dell’elemento
psicologico del reato, dal momento che egli, unitamente
alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, aveva presentato anche documentazione (CUD 2006) da
cui potevano evincersi tutti i dati del datore di lavoro
necessari per gli accertamenti fiscali di rito.
Il ricorso è inammissibile,

ex articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui
la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta
e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al
giudice di legittimità. Una volta infatti che il giudice
di merito abbia chiarito la dinamica del fatto con
motivazione congrua, non compete alla Corte di legittimità
valutare gli atti. La Corte di appello di Lecce ha invero
adeguatamente ed esaustivamente motivato in punto di
responsabilità,

evidenziando,

con

riferimento

alla

sussistenza del dolo, l’inverosimiglianza di quanto

difetto di motivazione in relazione agli articoli 546 e

affermato dal Vinci, che aveva dichiarato di non essere a
conoscenza dei redditi percepiti dalla propria moglie,
redditi fra l’altro ben più cospicui di quelli da lui
stesso percepiti.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del

P1

ricorrente stesso

(cfr. Corte

Costituzionale

sent. n.

186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Così deciso in Roma il 23.10. 2013

1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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