Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6174 del 14/11/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6174 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) AGNELLI GERARDO N. IL 16/02/1943
2) AGNELLI LAURA N. IL 17/08/1967
3) PIOMBINO LILIA CATERINA ROSA N. IL 04/02/1943
avverso la sentenza n. 2546/2003 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/06/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
VOL?
che ha concluso per ■ rmjamA._ LAA.,~ krer Là: o esb2c–12.frIA-C

e,.

Udito,

arte civile, l’Avv

Uditi difensor Avv. A. 7. 0 Cr LIE

eu)-(r-. P RA9SS(

Data Udienza: 14/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14-6-2010 la Corte d’Appello di Milano, confermando le sentenze del
tribunale della stessa sede in data rispettivamente 13-1-2003 e 15-3-2004, affermava la
responsabilità concorsuale a) di Gerardo AGNELLI e Laura AGNELLI, padre e figlia, nella
rispettiva veste di amministratore di diritto e di fatto della Immobiliare Moirago srl, dichiarata
fallita il 7-7-1992, per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione, dissipazione e

amministratore della Cooperativa Greppi Moncucco, di cui era stato dichiarato lo stato
d’insolvenza il 14-4-1994, per bancarotta documentale e per distrazione (capo B); c) di
Gerardo Agnelli e della moglie Lilia Caterina Rosa PIOMBINO, nella rispettiva qualità di
presidente e vice presidente della società cooperativa edilizia Giuliana Prima srl, dichiarata
fallita il 3-7-1997, per bancarotta documentale e per distrazione.
2.1 Con riferimento alla Moirago srI. gli Agnelli padre e figlia erano chiamati a rispondere: a)
della distrazione di 750 milioni di lire circa, corrispondenti a prelievi dai conti bancari della
società da parte dei predetti anche mediante assegni loro intestati (capo A n.1), dei quali non
era stato possibile ricostruire, né era stata prospettata dai prevenuti, una destinazione a scopo
sociale; b) di dissipazione del patrimonio sociale a mezzo vendite di immobili, dopo che era
stato concesso sequestro conservativo per un credito di due miliardi della Astesani srl, a
società del gruppo per prezzi molto inferiori al valore commerciale (capo A nn. 2, 3 e 4); c) di
false comunicazioni sociali che avevano contribuito a cagionare il fallimento, per non aver
evidenziato nella situazione patrimoniale al 30-5-1992, con l’intenzione di ingannare il pubblico
e gli organi addetti all’istruttoria prefallimentare, il debito verso la Astesani (capo A n.6); d) di
tenuta delle scritture contabili in modo da rendere molto difficoltosa la situazione contabile e le
singole operazioni avendo registrato queste ultime tutte per cassa, ancorchè la società avesse
vari conti correnti bancari ai quali tali operazioni erano state appoggiate (capo A n.5).
2.2 Con riferimento alla Cooperativa edilizia Greppi Moncucco il solo Gerardo Agnelli
rispondeva della distrazione di circa tre miliardi e 350 milioni di lire, pari ai maggiori importi,
rispetto al prezzo convenzionato, fatti corrispondere in nero dai soci assegnatari di immobili
edificati in regime di edilizia economica e popolare, nonché della tenuta della contabilità con il
sistema per cassa e senza la registrazione degli importi distratti (capo B).
2.3 Gerardo Agnelli e la mogJie Lilia Caterina Rosa Piombino erano poi chiamati a rispondere
della distrazione di un appartamento e di tre box, che avrebbero dovuto essere assegnati ai
soci della Giuliana Prima srl, ceduti simulatamente alla Piombino per corrispettivo incongruo e
comunque non rinvenuto all’attivo, nonché della tenuta delle scritture in modo da non rendere
possibile la ricostruzione del movimento degli affari (in particolare l’ultima scritturazione
risaliva al 31-12-1991 e quindi solo casualmente il curatore era venuto a conoscenza di alcune
vertenze con gli assegnatari degli alloggi verso i quali aveva potuto far valere i diritti del
fallimento).
2

documentale, nonché per bancarotta impropria (capo A); b) del solo Gerardo Agnelli, quale

3. Ricorrono gli imputati con atti separati per il tramite del difensore avv. P. Rossi.
4. Nell’interesse di Gerardo Agnelli sono state dedotte tre doglianze.
4.1 La prima, articolata in più censure: violazione di norme previste a pena di nullità in
relazione agli artt. 125, comma 3, 191, commi 1 e 2, 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e
mancanza e manifesta illogicità della motivazione per mancato esame delle doglianze proposte
con l’atto di appello, doglianze non approfondite oppure ritenute inefficaci con argomentazioni
incongrue.

Moirago, nell’affermare che dalla relazione del curatore fallimentare risultava tutta la
movimentazione bancaria e che gli assegni erano privi di una dimostrata causale sociale, non
aveva tenuto conto che, a fronte del rilevo del tribunale secondo cui la distrazione risultava
dalle dichiarazioni della coadiutrice del curatore, nell’appello si era dedotto che dalla
documentazione in atti non si evinceva ‘quella destinazione finale dell’importo asseritamente
distratto nei termini perentoriamente affermati dalla coadiutrice…’.
Quanto alle dissipazioni relative allo stesso fallimento, la corte territoriale aveva ribadito che la
sproporzione dei prezzi -peraltro mai versati- praticati alle società del gruppo rispetto al valore
di mercato degli immobili ceduti dopo il sequestro preventivo, era evidenziata da verifiche e
stime eseguite in sede fallimentare, senza rispondere alla doglianza dell’appellante secondo cui
nessuna verifica tecnica era stata disposta dalla curatela, mentre neppure il capo
d’imputazione prospettava il mancato incasso del prezzo.
Sulla documentale il ricorrente osservava che non era stata argomentata l’impossibilità di
ricostruzione del movimento degli affari, ricostruzione peraltro effettuata a seguito
dell’acquisizione degli estratti dei conti bancari della società, di norma ricompresi nella
contabilità ufficiale, mentre, in ordine alla bancarotta impropria, dopo aver ricordato che
nell’appello si era dedotta mancanza di motivazione in ordine a)all’incidenza causale nel
dissesto dell’omessa annotazione nel passivo del debito, peraltro controverso verso Astesani
srl, b)al profitto dell’Agnelli, c)alla ricorrenza del dolo specifico, si assumeva che la corte
milanese aveva motivato in modo oggettivamente incomprensibile.
Quanto alla doglianza prospettata con l’atto di appello, inerente alla distrazione relativa al
fallimento della cooperativa edilizia Greppi Moncucco, tendente alla qualificazione del fatto
come truffa ai danni degli assegnatari degli immobili -dal momento che la quota di legge del
prezzo era stata impiegata per lo scopo cui era destinata, mentre solo il surplus in nero era
stato oggetto di appropriazione ad opera dell’Agnelli-, il ricorrente lamentava che la corte
avesse motivato la conferma della sussistenza del reato di bancarotta rilevando che il ricavato
della vendita di beni sociali è sempre di pertinenza del patrimonio sociale, ma ammettendo,
contraddittoriamente, che la parte di prezzo eccedente sarebbe dovuta uscire dalla casse
sociali.
4.2 Secondo motivo: violazione di norme previste a pena di nullità in relazione agli artt. 125,
comma 3, 191, commi 1 e 2, 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e mancanza e manifesta

3

Così la corte territoriale, in ordine alla distrazione di 750 milioni nell’ambito del fallimento

3

illogicità della motivazione per mancato esame delle doglianze proposte con l’atto di appello. In
ordine alla bancarotta patrimoniale relativa al fallimento della Giuliana Prima srl, la corte non
aveva individuato riscontri né all’accusa di simulazione della vendita dell’appartamento e dei
tre box alla moglie dell’Agnelli, Lilla Caterina Rosa Piombino (la causa promossa contro la
società da un socio creditore era stata interrotta dalla pronuncia di fallimento e quindi non era
stata accertata la sproporzione del prezzo rispetto al valore di analoghe unità immobiliari), né
a quella di mancato rinvenimento del prezzo da parte del curatore.
impossibilità di ricostruzione della situazione patrimoniale.
4.3 Terzo motivo: inosservanza o erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e mancanza o
manifesta illogicità della motivazione. La corte dopo aver riconosciuto la continuazione tra i
reati relativi rispettivamente alla Moirago srl e alla cooperativa Greppi Moncucco, l’aveva
esclusa rispetto ai reati relativi al fallimento Giuliana Prima, motivando con la distanza
temporale delle relative dichiarazioni di fallimento, nel 1992 e 1994 le prime due, nel 1997 la
terza, trascurando comunque altri elementi significativi, quali la stessa tipologia dei reati,
l’omogeneità delle attività imprenditoriali, l’arco temporale sostanzialmente ristretto in cui le
condotte si collocavano.
Le richieste erano quindi in principalità di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
in subordine, in conseguenza dell’assoluzione da alcuni capi d’imputazione, la riduzione della
pena base, con un ragionevole aumento per la continuazione, previa concessione di attenuanti
generiche prevalenti sulle aggravanti, ed esclusa quella di cui al primo comma dell’art. 219
legge fall., inapplicabile anche in ragione della contestazione di cui all’art. 223 legge fall..
5. Il ricorso nell’interesse di Laura Agnelli è articolato in unico motivo con cui si deducono
violazione di norme previste a pena di nullità in relazione agli artt. 125, comma 3, 191, commi
1 e 2, 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione
per mancato esame delle doglianze proposte con l’atto di appello, doglianze non approfondite
oppure ritenute inefficaci con argomentazioni incongrue.
Il punto originale rispetto al ricorso che precede, essendo per il resto i due atti sostanzialmente
coincidenti, attiene alla conferma del riconoscimento all’imputata della qualifica di
amministratore di fatto della Moirago srl, nonostante che con l’appello si fosse evidenziato senza tuttavia che la corte territoriale ne tenesse conto-, a)come la predetta fosse stata
assolta dal Pretore di Milano dal reato di truffa inerente ad operazioni nell’ambito della
cooperativa Greppi Moncucco, b)come la delega ad operare sui conti della società integrasse
un incarico contingente nell’ambito di rapporti di parentela, che comunque non consentiva alla
figlia di sostituirsi completamente al padre nelle operazioni bancarie, c)come la partecipazione
dell’imputata alle altre società del gruppo non implicasse partecipazione all’amministrazione, e
come, infine, essendo il padre pacificamente dominus delle società, oltre che amministratore di
diritto, non vi erano ragioni per le quali dovesse farsi affiancare da un amministratore di fatto.

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In ordine alla bancarotta documentale la corte milanese non aveva motivato sulla reale

Le doglianze relative alle singole distrazioni/dissipazioni, alla bancarotta documentale e alla
bancarotta impropria (capo A relativo al fallimento della Immobiliare Moirago) sono
sostanzialmente coincidenti con quelle del ricorso nell’interesse di Gerardo Agnelli.
6. Anche il ricorso nell’interesse di Lilia Caterina Rosa Piombino è articolato in unico motivo con
cui si deducono i medesimi vizi del precedente.
Le doglianze sono in gran parte comuni a quelle del ricorso di Gerardo Agnelli relativamente ai
reati connessi al fallimento della Giuliana Prima srl e cioè che, in ordine alla bancarotta

dell’appartamento e dei tre box all’imputata (la causa promossa contro la società da un socio
creditore era stata interrotta dalla pronuncia di fallimento e quindi non era stata accertata la
sproporzione del prezzo rispetto al valore di analoghe unità immobiliari), né a quella di
mancato rinvenimento del prezzo da parte del curatore.
In ordine alla bancarotta documentale la corte milanese non aveva motivato sulla reale
impossibilità di ricostruzione della situazione patrimoniale.
Inoltre, ed è questa la doglianza specifica alla posizione della Piombino, la sentenza di secondo
grado aveva trascurato le dichiarazioni del marito e della figlia della prevenuta, convergenti nel
descrivere la marginalità del ruolo e l’inconsapevolezza di quest’ultima, benché vicepresidente
della società. Dato processuale che non poteva che ritenersi logicamente incompatibile con la n
soluzione adottata.

(/
CONSIDERATO IN DIRITTO

I proposti ricorsi sono tutti inammissibili.

1. Muovendo da quello nell’interesse di Gerardo Agnelli, si osserva che le censure espresse,
benché prospettate come violazione di norme previste a pena di nullità e vizio della
motivazione, si sviluppano in realtà nell’orbita delle censure di merito. Invero, a fronte della
ricostruzione e della valutazione del giudice a quo, il ricorrente non offre la compiuta
rappresentazione e dimostrazione di alcuna evidenza, trascurata, ovvero infedelmente
rappresentata dal giudicante, di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza
esplicativa, tale cioè da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione,

l’iter

argomentativo della decisione impugnata. Egli infatti si limita a contrapporre la propria
valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del giudizio a quelle fatte
proprie dal giudice di merito, al quale soltanto incombe tale compito -non potendo assolverlo il
giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggerita dal ricorrente-,
che le ha nella specie congruamente giustificate con riferimento al plausibile significato delle
prove legittimamente acquisite.
1.2 Così la censura di mancato esame della doglianza secondo cui la corte territoriale, in
ordine alla distrazione di 750 milioni nell’ambito del fallimento Moirago, non aveva
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patrimoniale, la corte non aveva individuato riscontri né all’accusa di simulazione della vendita

tenuto conto -nell’affermare che, mentre dalla relazione del curatore fallimentare risultava
tutta la movimentazione bancaria, gli assegni emessi dall’imputato erano privi di una
dimostrata causale sociale-, che nell’appello si era dedotto che dalla documentazione in atti
non si evinceva ‘quella destinazione finale dell’importo asseritamente distratto nei termini
perentoriamente affermati dalla coadiutrice…’, integra censura in fatto, per di più generica, di
segno negativo e neppure del tutto chiara, quindi improponibile in sede di legittimità, a
maggior ragione in presenza di duplice decisione di merito conforme.
la doglianza con la quale il ricorrente si limita a ribadire assertivamente, quanto alle
dissipazioni relative allo stesso fallimento, che nessuna verifica tecnica era stata disposta dalla
curatela per accertare la sproporzione, rispetto al loro valore di mercato, dei prezzi di vendita
degli immobili praticati alle società del gruppo che li avevano acquistati dopo il sequestro
preventivo (e prima della trascrizione di questo). Tale censura contrasta infatti con
l’affermazione di opposto segno, presente in entrambe le sentenze di merito, che le stime del
valore degli immobili erano state invece eseguite in sede fallimentare.
1.4 La doglianza in tema di bancarotta documentale relativa al fallimento Moirago ruota poi
intorno alla mancata dimostrazione dell’impossibilità di ricostruzione del movimento degli
affari, trascurando che la giurisprudenza di questa corte ritiene, invece, comunque sufficiente
la difficoltà di ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, riconosciuta in
particolare nel caso di necessità di acquisizione di documentazione proveniente da terzi (Cass.
21588/2010, 24333/2005, 10423/2000), difficoltà che, ad avviso di questa corte, ricorre a
maggior ragione allorchè, come nella specie, alla necessità di acquisire documentazione
esterna alla contabilità della fallita, si accompagni la funzionalità della bancarotta fraudolenta
documentale all’occultamento di quella per distrazione. Inutilmente, dunque, il ricorrente
richiama il fatto che la ricostruzione del movimento degli affari era stata possibile grazie
all’acquisizione degli estratti dei conti bancari della società -che assume di norma ricompresi
nella contabilità ufficiale-, posto che, nella specie, essi non lo erano, sì da essersene resa
necessaria la ricerca e l’acquisizione ad opera del curatore. Peraltro, come pure risulta dalla
sentenza impugnata, la voce ‘banche’ non compariva affatto nella contabilità della Moirago,
dalla quale tutte le operazioni risultavano effettuate ‘per cassa’, con conseguente conferma
della difficoltà di ricostruzione delle operazioni.
1.5 E’ manifestamente infondata la censura di incomprensibilità della motivazione, in ordine
alla bancarotta impropria, sia quanto all’incidenza causale nel dissesto dell’omessa annotazione
nel passivo del debito verso la Astesani srl (per il quale era stato concesso sequestro
conservativo), sia quanto al profitto dell’Agnelli, che quanto alla ricorrenza del dolo specifico,
dal momento che la corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici, ha osservato che
l’omissione aveva contribuito a determinare il dissesto consentendo l’ulteriore accesso al
credito della società, produttivo di ulteriore disavanzo, e l’esecuzione delle manovre

6

1.3 Né fuoriesce dai limiti della censura in fatto, prospettandosi quindi parimenti inammissibile,

dissipative, argomenti che non mancano di dimostrare anche il profitto dell’imputato ed il dolo
specifico del reato
1.6 Collide poi nettamente con consolidata giurisprudenza di questa corte, palesandosi quindi
manifestamente infondata, la doglianza, inerente alla distrazione relativa al fallimento della
cooperativa edilizia Greppi Moncucco, che lamenta la mancata qualificazione del fatto come
truffa ai danni degli assegnatari degli immobili evidenziando come la quota di legge del prezzo
fosse stata impiegata per lo scopo cui era destinata, mentre solo il surplus in nero fosse stato
giurisprudenza di legittimità la motivazione della sentenza impugnata circa la ricorrenza del
reato di bancarotta, incentrata sul rilievo che i beni sociali e il ricavato della vendita degli
stessi, anche se provento di reato, sono sempre di pertinenza del patrimonio sociale e quindi
passibili di distrazione (Cass. 45332/09, 44159/08, 42635/04). Né con tale assunto contrasta il
rilievo della corte milanese -che inesattamente il ricorrente riporta nel senso che la parte di
prezzo eccedente sarebbe dovuta comunque uscire dalle casse sociali- secondo cui erano fatti
salvi ‘gli eventuali aspetti amministrativi o fiscali derivanti dall’essere l’importo maggiore di
quello legalmente stabilito per tale tipologia di edilizia’, comunque inidoneo ad escludere la
distrazione.
2. Del pari manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, inerente al fallimento della
Giuliana Prima srl. E’ invero irrilevante sostenere la mancanza di riscontri all’accusa di
simulazione della vendita dell’appartamento e dei tre box alla moglie dell’Agnelli in quanto,
essendo stata interrotta dalla pronuncia di fallimento la causa, promossa contro la società da
un socio creditore, sarebbe mancato l’accertamento della sproporzione del prezzo rispetto al
valore di analoghe unità immobiliari, nonché all’assunto del mancato rinvenimento del prezzo
da parte del curatore. Invero, come puntualmente osservato dai giudici di merito, non essendo
la Piombino soda della cooperativa, quegli immobili, che poi aveva rivenduto a soci dello
stesso ente, non avrebbero potuto in nessun caso esserle assegnati, essendo priva del relativo
titolo. Inoltre, avendo il curatore ritenuto inadeguato il prezzo, della cui destinazione, non
essendo stato trovato nelle casse sociali, l’imputato non aveva fornito prova, le contrarie
osservazioni del ricorrente orbitano nell’area del fatto e sono meramente assertive.
2.1 In ordine alla bancarotta documentale relativa alla Giuliana Prima, il ricorrente incorre poi
nello stesso errore, già sopra evidenziato, di ritenere necessaria, ai fini della sussistenza del
reato, l’impossibilità di ricostruzione della situazione patrimoniale, mentre è sufficiente che
detta ricostruzione sia stata difficoltosa, come puntualmente osservato dalla corte milanese, la
quale non ha mancato tra l’altro di rilevare che, a fronte della incompletezza delle scritture,
solo casualmente il curatore era venuto a conoscenza della vertenza in essere con riferimento
agli immobili alienati simulatamente.

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oggetto di appropriazione ad opera dell’Agnelli. Mentre è in linea con il costante indirizzo della

3. Pure manifestamente infondato è, da ultimo, il terzo motivo che investe, con le censure di
inosservanza o erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e di mancanza o manifesta illogicità
della motivazione, il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati relativi
rispettivamente alla Moirago srl e alla cooperativa Greppi Moncucco, per i quali tale vincolo era
stato riconosciuto, e quelli relativi al fallimento della Giuliana Prima srl. Invero l’identità di
tipologia dei reati, l’omogeneità delle attività imprenditoriali, l’arco temporale sostanzialmente
ristretto in cui le condotte si collocavano, invocati dal ricorrente, sono stati ritenuti neutralizzati

Prima risaliva al 1990 anche se il fallimento era intervenuto sette anni dopo, mentre le
modalità della distrazione e della bancarotta documentale erano diverse da quelle degli altri
due fallimenti, onde non era praticabile l’ipotesi dell’unicità del disegno criminoso.

4. Le richieste formulate con le conclusioni del ricorso sono inammissibili perché l’una, quella di
riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, è aspecifica, l’altra, quella
di esclusione dell’aggravante di cui al primo comma dell’art. 219 legge fall., è da un lato non
dedotta in appello, dall’altro, e comunque, manifestamente infondata. Invero la tesi
dell’inapplicabilità di tale aggravante alla bancarotta impropria, già contrastata da questa corte
anche prima della nota decisione a sezioni unite 21039/2011 (Cass. 8690/1992, 8829/2009),
risulta ormai definitivamente superata, dopo tale pronuncia, con il condivisibile rilievo che l’art.
223, commi primo e secondo, legge fall., prevedendo l’applicabilità delle pene di cui all’art. 216
stessa legge, opera un rinvio integrale al trattamento sanzionatorio ivi stabilito, occorrendo
quindi tener conto non solo dei minimi e dei massimi edittali in esso contemplati, ma anche
delle attenuanti e aggravanti speciali previste per i reati di cui all’art. 216 cit., in
considerazione del presupposto della identità od omogeneità oggettiva delle condotte (Cass.
10791/2012, 127/2011).

5. Quanto al ricorso nell’interesse di Laura Agnelli, mentre per le doglianze sovrapponibili a
quelle del ricorso del padre (relative alle singole distrazioni/dissipazioni, alla bancarotta
documentale e alla bancarotta impropria, di cui al capo A relativo al fallimento della
Immobiliare Moirago) si rimanda alle considerazioni già svolte, va esaminato il tema, originale
ed esclusivo del presente gravame, inerente alla conferma del riconoscimento all’imputata
della qualifica di amministratore di fatto della Moirago srl.
5.1 Invero la corte del territorio non ha affatto trascurato le doglianze proposte al riguardo con
i motivi di appello, non mancando di rilevare, dato atto che la Agnelli era stata assolta con
sentenza del Pretore di Milano dal reato di truffa inerente ad operazioni nell’ambito della
cooperativa Greppi Moncucco, che l’assoluzione da reato commesso nell’ambito di quest’ultima
cooperativa non poteva rilevare riguardo a reati commessi nell’ambito della Moirago srl. Così
come ai rilievi difensivi in fatto: a) che la delega ad operare sui conti della società integrava un
incarico contingente nell’ambito di rapporti di parentela, che comunque non consentiva alla
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in sentenza dal rilievo, immune da manifesta illogicità, che la distrazione inerente alla Giuliana

figlia di sostituirsi completamente al padre nelle operazioni bancarie, b) che la partecipazione
dell’imputata alle altre società del gruppo non implicava partecipazione all’amministrazione, c)
che, essendo il padre pacificamente dominus delle società, oltre che amministratore di diritto,
non abbisognava di essere affiancato da un amministratore di fatto, è stato in sentenza
contrapposto, con argomenti immuni da vizi logici, a fronte dei quali quelli del ricorrente
configurano mera ricostruzione alternativa delle risultanze processuali, che l’imputata operava
concretamente ed attivamente nella Moirago e nelle due società del gruppo acquirenti degli
padre necessitava comunque una figura pulita da spendere nei rapporti con le banche, essendo
già stato coinvolto, nel 1989, in una bancarotta societaria.
6. Anche il ricorso nell’interesse della Piombino riproduce in gran parte le doglianze prospettate
nel ricorso di Gerardo Agnelli relativamente ai reati di bancarotta patrimoniale e documentale
connessi al fallimento della Giuliana Prima srl, essendo quindi sufficiente richiamare quanto già
osservato trattando quel gravame. Esige invece autonomo e specifico esame la censura con cui
si addebita alla sentenza di secondo grado di aver trascurato le dichiarazioni del marito e della
figlia della prevenuta, asseritamente convergenti nel descrivere la marginalità del ruolo e
l’inconsapevolezza di quest’ultima, benché vicepresidente della società. La questione, peraltro,
è inammissibile muovendosi nell’area del mero fatto e della rivalutazione soggettiva ed
immotivata del quadro probatorio laddove dalla sentenza risulta invece esattamente il
contrario e cioè che, secondo la figlia, la Piombino, benché separata dal marito, aveva
mantenuto una continua e stretta collaborazione con lui, fermo restando, quanto alla cessione
degli immobili, che, non essendo socia, non poteva ignorare l’impossibilità tecnico giuridica di
rendersi assegnataria degli stessi.
7. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod.
proc. pen. determinandosi in C 1000, in considerazione della natura delle doglianze, la somma
da corrispondersi da ciascun ricorrente alla cassa ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14-11-2012
MIMM■~

7

immobili sottocosto, essendo quindi consapevole di tutta la situazione del gruppo, mentre al

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