Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6173 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6173 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GOTI JARI N. IL 20/04/1991
avverso la sentenza n. 1184/2010 TRIBUNALE di LIVORNO, del
20/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 23/10/2013

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Goti Jari in ordine al reato di cui
all’articolo 116, comma 13, del Codice della Strada, ha
proposto ricorso per cassazione l’imputato chiedendone
l’annullamento per difetto di motivazione in punto di

merito alla circostanza che fosse proprio lui il guidatore
senza patente del motociclo fermato, essendo stato
riconosciuto sulla base di una foto tessera.
Si osserva preliminarmente che deve essere rigettata
l’istanza di rinvio per impedimento proposta dal difensore
del ricorrente, trattandosi di udienza non partecipata.
Tanto premesso si osserva che il ricorso è inammissibile,
ex articolo 606, comma 3 0 , cod.proc.pen., perché proposto
per motivi manifestamente infondati, in quanto ripropone
questioni di merito a cui la sentenza impugnata ha dato
ampia e convincente risposta e mira ad una diversa
ricostruzione del fatto preclusa al giudice di
legittimità. Una volta infatti che il giudice di merito
abbia chiarito la dinamica del fatto con motivazione
congrua, non compete alla Corte di legittimità valutare
gli atti. Il Tribunale di Livorno ha invero adeguatamente
ed esaustivamente motivato, spiegando compiutamente le
ragioni per cui doveva ritenersi sussistente la

responsabilità in quanto non ci sarebbe sicurezza in

responsabilità dell’odierno ricorrente, dal momento che
egli, che è risultato essere il figlio del proprietario
del motociclo fermato, era stato visto bene in faccia
dagli agenti operanti.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione

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pecuniaria, trattandosi

di causa di inammissibilità

riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del
ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.
186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23.10. 2013

P Q M

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