Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6171 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6171 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OCELLO SALVATORE N. IL 08/07/1966
avverso la sentenza n. 196/2011 TRIBUNALE di TERMINI IMERESE,
del 07/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 23/10/2013

Fatto e diritto

OCELLO Salvatore ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata
della pena in epigrafe indicata, per il delitto di guida in stato di ebbrezza ex art. 186,
comma 2, lettera c) del codice della strada, deducendo, con un unico motivo, la carenza

Il ricorso è manifestamente infondato.
In proposito, basta ricordare che, secondo assunto pacifico, l’obbligo della motivazione
della sentenza di “patteggiamento” va conformato alla particolare natura della medesima
e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorchè succintamente, di avere
proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo
delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali
circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della
sospensione condizionale della pena ove l’efficacia della richiesta sia ad essa subordinata)
e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a
norma dell’articolo 129 c.p.p. ( v. Sez. IV, 27 marzo 2009, Proc. gen. App. Brescia in
proc. El Hajouji). Obbligo qui assolto in modo satisfattivo attraverso lo specifico
riferimento agli elementi emergenti dagli atti processuali, ai quali è stato fatto
riferimento.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.500,00 ( millecinquecento), a titolo di sanzione pecuniaria,
in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla
determinazione della causa di inammissibilità.

Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013

Il Consigliere estensore

) Il P esidente

di motivazione della stessa ed il superficiale sviluppo delle argomentazioni.

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