Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6170 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6170 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

Data Udienza: 23/10/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MORMONE UGO N. IL 14/11/1977
avverso la sentenza n. 501/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
21/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

v

I
..

Fatto e diritto

MORMONE Ugo ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che ha confermato quella di
primo grado che lo ha ritenuto colpevole del reato di furto aggravato ( commesso in

Contesta, con il primo motivo, l’affermato giudizio di responsabilità sostenendo che la
refurtiva ( una federa con valori e gioielli) non era mai uscita dalle pertinenze
dell’abitazione della persona offesa; con il secondo motivo si duole della eccessiva
severità della pena.

Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, c.p.p. perchè prospetta, con il primo
motivo, una censura del tutto generica, formulata senza alcun collegamento con la
sentenza impugnata, che motiva non solo richiamando quella di primo grado ma
corrispondendo adeguatamente alle doglianze dell’appellante.
E’, invece, generico e meramente assertivo il ricorso che senza prospettare specifiche
critiche, si limita a proporre una inammissibile e diversa valutazione dei fatti.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
La determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittali rientra tra i poteri
discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, qualora il
giudice abbia adempiuto all’obbligo di motivazione: obbligo che nella specie risulta essere
stato ampiamente assolto, avendo il giudicante fatto richiamo agli elementi di cui
all’articolo 133 c.p., valorizzando, qui, la gravità del fatto [ commesso in abitazione ed in
ora notturna], ma anche i numerosissimi precedenti penali, anche specifici.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del/la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in € 1000,00 (mille), in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

vi

data 1 maggio 2007) e condannato alla pena di mesi otto di reclusione.

Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013

I Presidente

Il Consigliere estensore

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