Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 617 del 11/07/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 617 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TRAVALI ROBERTO N. IL 10/11/1969
VIRONE CARMELINA N. IL 16/09/1970
avverso il decreto n. 207/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
19/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/.sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 11/07/2013

1. Travali Roberto e Virone Carmelina con ricorsi autonomi proposti a mezzo del medesimo
difensore fiduciario, nel caso della Virone munito altresì di procura speciale, il primo quale
proposto e la seconda quale terza interessata , propongono ricorso per Cassazione avverso il
decreto con il quale la Corte d’appello di Palermo ha confermato il provvedimento del 17 maggio
2011 con cui il Tribunale di Agrigento ha applicato nei confronti del Travali la misura di
prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la
durata di tre anni, con la cauzione di euro 3000,00 nonché disposto nei confronti dei ricorrenti la

una ditta individuale , utilità tutte ritenute nella disponibilità materiale del proposto pur la dove
formalmente nella titolarità o contitolarità della Travali.
2. I due ricorsi , per quanto autonomi , sono di tenore assolutamente identico in ordine alla
questione pregiudiziale in rito ( il motivi sub 1 di entrambi i ricorsi coincide pedissequamente)
afferente le modalità di trattazione del procedimento nonché rispetto ai temi afferenti la misura
patrimoniale . Divergono i gravami , quanto alla misura patrimoniale, in ordine alla contestazione ,
sollevata esclusivamente con il motivo sub 2 del ricorso della Virone , quanto alla proroga del
termine di durata del sequestro di prevenzione ; solo il ricorso interposto dal Travali tocca invece i
temi della misura personale essendo il detto ricorrente l’unico colpito dalla citata misura .
3. In punto di rito , entrambe i ricorsi ( motivi sub 1 ) adducono la nullità del decreto applicativo
della misura di prevenzione per violazione dell’art. 185 cpp in relazione all’ad 6 CEDU, 117 Cost
ed all’ad 178 lettera c cpp . Ancora per vizio di motivazione , illogica. I ricorrenti lamentano in
particolare la mancata celebrazione del giudizio in pubblica udienza con conseguente violazione
delle norme indicate in epigrafe .
ei ella Virone si lamenta violazione di
4. Con il secondo motivo del ricorso presentato nell’interessl
legge e vizio di motivazione avuto riguardo al comma IV dell’ari 2 ter legge 576/65. La proroga
sarebbe stata disposta non in ragione della complessità delle indagini bensì al solo fine di impedire
la sopravvenuta inefficacia della misura cagionata dalla ingiustificata lentezza dell’incedere
istruttorio.
5.

Con il secondo motivo del ricorso Travali (e terzo motivo del ricorso Virone , prospettato in

termini di assoluta identità ), i ricorrenti deducono violazione di legge per l’insussistenza del
necessario requisito della sproporzione tra le utilità confiscate ed il reddito e le attività
economiche dei ricorrenti stessi .
In particolare , si adduce che nella specie mancherebbe la dimostrazione , anche solo indiziaria ,
della sproporzione posta a fondamento del decreto, contraddetta dalle emergenze procedimentali .

confisca di diverse utilità , beni mobili registrati, immobili , l’intero capitale di una società a r.l. e

La Corte non avrebbe considerato il dato , supportato anche da una indagine tecnica di parte , in
forza al quale il Travali dal 1997 , dapprima tramite la società di persone confiscata poi a mezzo
la impresa individuale , avrebbe avuto un reddito medio annuo di circa euro 20.000, con punte
sino ai 50.000 euro , tale da rendere certamente proporzionata l’acquisizione relativa ai due
immobili ( casa e appezzamento di terreno confiscati ) . Quanto agli investimenti aziendali ,
ancora , non vi sarebbe cenno alcuno al fatto che gli stessi dal 2000 risulterebbero effettuati
mediante finanziamenti agevolati . Non viene data risposta poi all’incidenza sulla provvista del

sarebbero comunque fonti di provenienza illecita. Contraddittorio infine è il riferimento alla natura
mafiosa della impresa del Travali per avere la stessa operato grazie all’appoggio di esponenti
mafiosi .
6. Con il terzo motivo del ricorso il Travali lamenta violazione di legge in ordine al ritenuto giudizio
di pericolosità sociale , reso in assenza del necessario riscontro del requisito relativo alla attualità
della stessa.
Considerato in diritto.
7. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni precisate di seguito
8. Il motivo articolto sub 1 di entrambi i ricorsi è inammissibile per la manifesta infondatezza
dell’assunto proposto.
Questa Corte, nel dare attuazione alle sentenze della CEDU (sent. 13 novembre 2007, Bocellari e
Riza c. Italia) e della Corte costituzionale (sent. n. 93 del 2010 e n. 80 dei 2011), che hanno
affermato il principio della pubblicità dell’udienza del procedimento di prevenzione svolto davanti
ai giudici di merito, ha precisato che la violazione del principio della pubblicità dell’udienza sussiste
solo qualora la parte chieda tale udienza e questa non venga concessa, sicché la mancata
celebrazione pubblica dell’udienza non può determinare alcuna conseguenza qualora non risulti
che l’interessato abbia formalmente richiesto che il giudizio sia tenuto in forma pubblica ( per un
recente arresto di questa sezione cfr Sez. 6, Sentenza n. 35788 del 10/07/2012 Rv. 253656 con i
precedenti ivi puntualemnte richiamati).
Invero, tale principio deriva direttamente dalle sentenze della Corte costituzionale, in cui
l’illegittimità degli artt. 4 legge n. 1423 del 1956 e 2-ter legge n. 575 del 1965 è stata ritenuta
sussistente “nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per
l’applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d’appello,
nelle forme dell’udienza pubblica”.

condono tombale effettuato , sul presupposto errato che le disponibilità da evasione fiscale

i

Nel caso in esame per quanto emerge dagli atti del processo , esaminati in ragione della natura

del vizio prospettato Xemerge che i ricorrenti abbiano mai fatto istanza in tal senso rivolta alla
Corte di Appello e ancor prima al Tribunale. Con l’ulteriore evidenza che ove la doglianza si
intenda riferita anche a tale grado di giudizio da ultimo evidenziato andrebbe altresì segnalata
l’inammissibilità del rilievo, non formulato in occasione dell’appello .
8. Inammissibile deve ritenersi poi il motivo di ricorso formulato dalla difesa della Virone legato
alla motivazione resa in occasione della disposta proroga del termine di efficacia del sequestro che
ebbe a precedere la confisca in contestazione. La relativa doglianza , infatti, non sollevata in
appello non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, pena la evidenziata
inammssibilità del gravame in parte qua.
9. In ordine ai motivi sollevati dai ricorrenti in punto al giudizio sulla sproporzione ( sub 2 del
ricorso del Travali e sub 3 del ricorso Virone) giova preliminarmente ribadire Orttag211_________.
che in linea di principio , nel procedimento di prevenzione , il ricorso per Cassazione, secondo il
disposto dell’art. 4, comma II, legge 27 dicembre 1956 n.1423, richiamato dall’art. 3 ler, comma
2, legge n. 575/1965 , è ammesso soltanto per violazione di legge.
Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi
deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.,
potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett.c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente
o meramente apparente, integrante la violazione dell’obbligo – imposto dall’art. 4, comma 10
legge n. 1423/1956 – di provvedere con decreto motivato. Ne consegue che, in sede di legittimità,
non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti
difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi
di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come
assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure,
ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti
dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione
della misura (ex plurimis, Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277).

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La limitazione del ricorso alla sola “violazione di legge” è stata tra l’altro riconosciuta dalla Corte
Costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004), data la peculiarità’ del procedimento di
prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale.
9.1 Tanto premesso in linea di principio , è di tutta evidenza che, avuto riguardo al tenore della
motivazione resa nella specie sul punto in discussione glialtek2621~ , la doglianza dei
ricorrenti finisce inevitabilmente per impingere nell’inammissibilità legata alla proposizione di
motivi non consentiti / sostanziandosi in aperte contestazioni di natura motiva dirette a contrastare
la forza delle argomentazioni seguite nel valutare le emergenze puntualmente richiamate dalla

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Corte distrettuale a supporto della decisione assunta. Argomentazioni tramite le quali i Giudici
dell’appello hanno preso in considerazione e sistematicamente smontato i rilievi difensivi dei
ricorrenti , oggi reiterati in questa sede

togliendo vigore al dato rappresentato dai redditi maturati negli anni 97/98 , non
considerati in primo grado e segnalati dal Consulente di parte , integralmente assorbiti
dalle spese necessarie per il sostentamento del relativo nucleo familiare nel medesimo arco
temporale tanto da non poter costituire spunto utile per le successive acquisizioni;
riscontrato una puntuale e sistematica incompatibilità tra le disponibilità reddituali
accertate e le acquisizioni oggetto prima di sequestro e poi di confisca;

evidenziato la indifferenza del tema legato all’utilizzo di mutui e finanziamenti per i diversi
acquisti in caso di accertata incompatibilità tra le rispettive rate , ove pagate , e i redditi di
riferimento nel medesimo dato temporale;

coerentemente dato peso ai redditi di impresa del Travali limitatamente ai soli dati
coincidenti con le quote di volta in volta distribuite dalle diverse imprese per come
comprovate dalle rispettive scritture esaminate dal consulente d’ufficio , risultando le
diverse disponibiiltà invocate , genericamente , dalla difesa , non documentate.

9.2 Escluso quindi che nella specie ci si trovi innanzi ad una motivazione assolutamente carente o
meramente apparente nei termini sopra rassegnati , giova poi precisare ulteriormente , così da
conclamare la palese infondatezza dei relativi assunti difensivi che

la questione legata alle disponilità finanziarie sottratte al fisco è priva di rilievo nella specie
avendo la difesa omesso di precisare adeguatamente il peso di tale provvista finanziaria
rispetto al complessivo valore emergente dai dati a disposizione dei Giudici del merito;
la affermata distanza temporale tra l’emergere della pericolosità e il primo degli acquisti
relativo alle utilità poi confiscate ( la prima successiva ai secondi), prescindendo dal rilievo
giuridico del tema , è contradetta in fatto dalla motivazione impugnata ( cfr pagina 18 ,
ultimo capoverso) in ragione della riferita intraneità mafiosa del Travali a far data dal 1996
( anno precedente il primo degli acquisti dei beni prima sequestrati e poi confiscati),
intraneità corroborata indiziariamente dalle dichiarazioni dei collaboranti ivi puntualmente
richiamate.

Da qui la inammtsibilità dei motivi in esame.
10 . Non merita censura alcuna , infine , la valutazione resa dalla Corte distrettuale sul tema della
attualità della pericolosità ascritta di Travali , contestata dalla difesa di quest’ultimo con l’ultimo
motivo di ricorso.
Il ricorrente , con sentenza passata in giudicato , è stato ritenuto intraneo alla famiglia mafiosa di
Agrigento Villaseta con contestazione chiusa al febraio del 2004 . Definito in modo preciso il ruolo
dello stesso all’interno della citata consorteria ( in ragione della sua presenza nell’ambito del

settore delle estorsioni gestito dal clan di riferimento), del tutto correttamente la Corte
distrettuale non ha attribuito alcun rilievo al mero decorso del tempo quanto al dato legato alla
attualità della pericolosità, incontrovertibilmente conclamata dalla sentenza sopra citata . E ciò in
linea con il costante orientamento espresso da questa Corte ( da ultimo cfr la sentenza nr
3809/13; e per un arresto di questa sezione vedi la Sentenza n. 499 del 21/11/2008 ) in forza al
quale , ai fini dell’applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad
associazioni mafiose, una volta che detta appartenenza risulti adeguatamente dimostrata, non è

essere esclusa solo nel caso o di disintegrazione dell’associazione o di recesso dall’associazione da
parte dell’interessato ; elementi dei quali occorre acquisire positivamente la prova, non bastando
a tal fine eventuali riferimenti al tempo trascorso dall’adesione, gli unici addotti dalla difesa del
ricorrente .
Da qui la manifesta infondatezza anche di tale ultimo motivo .
11. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro mille
ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.,
Così deciso 1 1 11 luglio 2013
Il Consigliere Estensore

necessaria alcuna particolare motivazione del giudice in punto di attuale pericolosità, che potrebbe

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