Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6169 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6169 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALICE ADOLFO N. IL 15/11/1967
avverso la sentenza n. 4111/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
28/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/10/2013

Osserva

Ricorre per cassazione Salice Adolfo, personalmente, avverso la sentenza emessa in data
28.11.2011 dalla Corte di Appello di Milano che confermava quella in data 31.5.2011 del
Tribunale di Sondrio, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di mesi quattro di
arresto ed C 2.000,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente per un anno e la
confisca dell’autocarro, per il reato di cui all’art. 186 commi 1 e 2 lett. c) e 2 bis C.d.S..
Denunzia la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine al diniego delle circostanze
attenuanti generiche e dolendosi dell’eccessività della pena.

consentita nella presente sede.
La valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche -ovvero in ordine
al giudizio di comparazione delle circostanze, nonché per quanto riguarda in generale la
dosimetria della pena- rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio se effettuato
nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’articolo 133 c.p. è censurabile in cassazione solo
quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Evenienza che qui deve senz’altro
escludersi avendo correttamente il giudice valutato i numerosi (15) e gravi precedenti penali
(per furto, rapina, stupefacenti, armi, omicidio colposo ed altro) nonché quelli specifici.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23.10.2013

Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata e non

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