Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6167 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6167 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PADIGLIA PIERGIUSEPPE N. IL 27/12/1970
avverso la sentenza n. 4035/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
29/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/10/2013

Osserva
Ricorre per cassazione Padiglia Pier Giuseppe avverso la sentenza emessa in data 29.2.2012
dalla Corte di Appello di Genova che confermava quella in data 18.12.2007 del Tribunale di
Genova, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di
reclusione ed € 800,00 di multa per il delitto continuato di furto pluriaggravato in abitazione
(locali locali di varie associazioni pubbliche, posti nel medesimo stabile).
Denunzia la mancata integrazione degli estremi del contestato di cui all’art. 624 bis c.p.,
laddove sarebbe stata configurabile la fattispecie di cui all’art. 624 c.p..

Invero la sentenza impugnata ha adeguatamente e correttamente motivato in ordine
all’integrazione della fattispecie di cui all’art. 624 bis c.p. e al concetto di privata dimora, più
ampio di quello di abitazione: ne consegue anche l’aspecificità della censura mossa che ha
riproposto in questa sede sostanzialmente la medesima doglianza, per giunta vaghe e
scarsamente circostanziate, rappresentata dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice
disattesa con motivazione compiuta e congrua (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv.
216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in € 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23.10.2013

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate.

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