Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6167 del 16/10/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6167 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
MILANO
nei confronti di:
SIMINICEANU IULIAN CONSTANTIN N. IL 08/07/1983
avverso la sentenza n. 45/2014 GIUDICE DI PACE di LODI, del
13/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 16/10/2015

- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione,
dr. Luigi Birritteri, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Ricorre IL Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di
Milano avverso la sentenza del Giudice di pace di Lodi del 13/11/2014, che ha

per remissione tacita della querela.
Il giudice ha motivato la proprio decisione sul rilievo che la persona offesa
è risultata irreperibile alle ricerche disposte dal Pubblico Ministero e che
l’imputato – sebbene ritualmente citato – non si è presentato a dibattimento.
Il Pubblico Ministero si rifà all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa
Corte (sentenza del 30 ottobre 2008, rv 241357), le quali hanno escluso che la
mancata comparizione del querelante al processo costituisca fatto incompatibile
con la volontà di persistere nella querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. E’ infatti jus receptum che “non costituisce remissione tacita
della querela, per assenza di una manifestazione inequivoca di volontà, la
mancata comparizione al processo del querelante, anche nel caso in cui vi sia
stato un espresso invito del giudice a presentarsi e nonostante l’eventuale
avvertimento che l’omissione sarebbe stata considerata rinunzia alla querela”
(Cass. 44709/2009 nel solco della sentenza delle sezioni unite del 30-10-2008,
n. 46088). L’opposto orientamento condiviso dal primo giudice è del resto
contrastato dallo stesso tenore letterale dell’art. 152 c.p., alla stregua del quale
soltanto la remissione extraprocessuale (quale non è la mancata comparizione al
processo) può essere, oltre che espressa, anche tacita, mentre, laddove il
legislatore ha inteso collegare l’effetto della remissione alla mancata
comparizione della persona offesa, lo ha statuito in modo espresso (D.Lgs. n.
274 del 2000, art. 28, comma 3, relativo al procedimento dinanzi al giudice di
pace, ma non applicabile nel caso di specie).
La sentenza va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice a quo.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Lodi per il giudizio.
Così deciso i116/10/2015

dichiarato non doversi procedere nei confronti di Siminiceanu Iulian Constantin

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