Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6166 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6166 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MARINELLI FELICETTA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPOCCIA PANCRAZIO N. IL 14/02/1947
avverso la sentenza n. 1411/2007 CORTE APPELLO di LECCE, del
12/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA
MARINELLI;

Data Udienza: 23/10/2013

Motivi della decisione

Contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto
responsabile Capoccia Pancrazio in ordine al reato di cui
agli articoli 110,624,625 co.1 n.7 c.p., ha proposto
ricorso per cassazione l’imputato chiedendone
l’annullamento per violazione di legge in punto di

a suo avviso, avrebbe dovuto essergli contestata la
fattispecie di cui all’art.626, comma primo, n.3 c.p., che
consiste nel fatto di spigolare, rastrellare o raspollare
nei fondi altrui non ancora spogliati interamente del
raccolto.
Il ricorso è inammissibile,

ex

articolo 606, comma 30 ,

cod.proc.pen., perché proposto per motivi manifestamente
infondati, in quanto ripropone questioni di merito a cui
la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta
e mira ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al
giudice di legittimità. Una volta infatti che il giudice
di merito abbia chiarito la dinamica del fatto con
motivazione congrua, non compete alla Corte di legittimità
valutare gli atti. La Corte di appello di Lecce ha invero
adeguatamente ed esaustivamente motivato, spiegando
compiutamente le ragioni per cui doveva ritenersi
sussistente il reato di furto aggravato, dal momento che
l’ipotesi di cui all’art.626 n.3 c.p. presuppone che il
proprietario abbia volutamente rinunciato ai residui dei
prodotti del suo fondo quando è ancora in corso il
raccolto. Nella fattispecie che ci occupa invece gli
agenti erano stati sollecitati dalla persona offesa, il
proprietario del fondo, che li aveva informati di avere
notato delle persone raccogliere olive nel suo fondo,
potendosi quindi escludere che si trattasse di frutti
abbandonati.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

responsabilità in ordine al reato di cui sopra in quanto,

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle
ammende, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione
pecuniaria, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del

186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

P Q M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23.10. 2013

ricorrente stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n.

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