Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6165 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6165 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BASILE DIVINO N. IL 19/01/1982
avverso la sentenza n. 1272/2012 TRIBUNALE di COSENZA, del
23/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 23/10/2013

OSSERVA LA CORTE

– Rilevato che il Tribunale di Cosenza – giudice monocratico – applicava all’imputato la pena
concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui all’art. 186 commi 1, 2 lett.
c), 2 bis e 6 codice della strada;
– Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, denunciando l’insufficienza della
motivazione, del tutto carente dell’indicazione dei criteri logici che hanno condotto alla

– Ritenuto che l’impugnazione è manifestamente infondata, atteso che la pena risulta applicata
su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei presupposti di
rito e di merito per il patteggiamento e la disamina di non ricorrenza delle condizioni di
applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P.;
– richiamato in proposito il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale “in caso
di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere
della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass.
17/11/2011 n. 6455);
– Ritenuto che gli indicati elementi minimi si riscontrano nella specie;
– Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così ceciso in Roma il 23-10-2013.
Il Co sigliere,est.
11,

C

Présidede

decisione;

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