Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6164 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6164 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SFORZATO THOMAS N. IL 15/01/1981
avverso la sentenza n. 2184/2007 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 03/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 23/10/2013

I
.:

,

Fatto e diritto

SFORZATO Thomas ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che ha confermato
quella di primo grado che lo ha ritenuto colpevole del reato di furto aggravato e,
rideterminando in melius la pena, lo ha condannato alla pena di mesi dieci di reclusione

Con un unico motivo censura il trattamento sanzionatorio in punto di diniego delle
circostanze attenuanti generiche; si lamenta, in particolare, il mancato rilievo allo stato di
tossicodipendenza dell’imputato.

Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, c.p.p. perchè prospetta, con il primo
motivo, una censura del tutto generica, formulata senza alcun collegamento con la
sentenza impugnata, che motiva non solo richiamando quella di primo grado ma
corrispondendo adeguatamente alle doglianze dell’appellante.
E’, invece, generico e meramente assertivo il ricorso che senza prospettare specifiche
critiche, si limita a proporre una inammissibile e diversa valutazione dei fatti.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
Lo stato di tossicodipendenza dell’imputato, ancorché dimostrato o altrimenti risultante
dagli atti, non comporta l’automatica concessione delle circostanze attenuanti generiche,
specialmente se ricorrono anche specifici fattori negativi, ma può concorrere a
determinare quel complesso di elementi (oggettivi e soggettivi) non tipicamente previsti
dalla legge che il giudice prende in considerazione per adeguare maggiormente la
sanzione al caso concreto ( v. in tal senso, Sez. II, 29 novembre 2011, n. 44878, P.G. in
proc. Oliviero, rv 251362).
Nel caso in esame, il giudice di appello, oltre a sottolineare che lo stato di
tossicodipendente era stato dedotto come notorio ma non era stato provato, ha
correttamente fondato il diniego delle generiche attraverso la valorizzazione dei plurimi
precedenti penali ascrivibili all’imputato per reati contro il patrimonio.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del/la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1000,00 (mille), in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa dì inammissibilità.

ed euro 600,00 di multa.

Per questi motivi

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013

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