Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6163 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6163 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ADEMAJ BESNIK N. IL 18/06/1976
avverso la sentenza n. 6765/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
15/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 23/10/2013
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza di primo grado
con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto aggravato in
concorso;
legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità ex art. 110
c.p.;
-Ritenuta la manifesta infondatezza delle censure, concernenti valutazioni in fatto
alternative a quelle fatte valere dai giudici di merito, adeguatamente argomentate, in
ragione del congruo significato complessivamente ricavato dalle plurime emergenze
istruttorie, in una duplice decisione conforme;
-rilevato che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche
della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso m Roma il 2-10-2013.
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di