Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6161 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6161 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PORRECA MASSIMILIANO N. IL 04/09/1973
avverso la sentenza n. 5247/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
19/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/10/2013

Osserva

e

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Porreca Massimiliano avverso la sentenza
emessa in data 19.3.2012 dalla Corte di Appello di Milano che confermava quella in data
1.6.2011 del Tribunale di Como in composizione monocratica, con la quale il predetto era stato
condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 104,00 di multa per il delitto di furto
aggravato di gas metano.
Denunzia la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa aspecifica e non consentita nella presente

La censura addotta, oltre a non risultare oggetto di analogo motivo di appello, laddove ci si
doleva solo del giudizio di mera equivalenza tra attenuanti generiche ed aggravante contestata
nonché della misura della pena inflitta, risulta del tutto generica e vaga.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23.10.2013

sede.

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