Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 616 del 31/10/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 616 Anno 2014
Sentenza
n.
60GDI VIRGINIO ADOLFO
Presidente:
registro generale n. 46513-12
udienza
pubblica del
31-10-13 (n.VINCENZO
4 del ruolo)
Relatore:
ROTUNDO
Data Udienza: 31/10/2013
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
sezione sesta penale
composta dai signori:
dott. Adolfo Di Virginio
1. dott. Vincenzo Rotundo
2. dott. Giacomo Paoloni
3. dott. Pier Luigi Di Stefano
4. dott. Ercole Aprile
ha pronunciato la seguente
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di:
1. Castellini Ettore, nato in Svizzera il 24-7-72,
2. Perelli Giancarlo, nato a Copparo (fe) il 29-1-52,
avverso la sentenza in data 30-3-2012 della Corte di Appello di Venezia, sezione 2° penale.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott.
Mario Fraticelli, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
1 . . Castellini Ettore e Perelli Giancarlo hanno proposto, tramite i rispettivi difensori, ricorso
per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 30-3-12, la Corte
di Appello di Venezia ha confermato la condanna pronunciata nei loro confronti in primo grado
alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro ventimila di multa (Castellini) ed alla
pena di anni due e mesi uno di reclusione ed euro quattromiladuecento di multa (Perelli) per i
reati loro rispettivam,ente ascritti.
Castellini deduce vizio di motivazione in ordine alla affermazione della sua responsabilità e in
ordine alla entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
Perelli deduce gli stessi vizi, evidenziando che nel caso in esame non vi era stato alcun
sequestro di droga che lo aveva visto coinvolto ed era conseguente mancato il necessario esame
del principio attivo della sostanza stupefacente.
2 . . Il primo motivo di ricorso (comune ad entrambi gli imputati), relativo alla affermazione
della loro responsabilità per i reati loro ascritti, è inammissibile per difetto di specificità, atteso
che le censure sono formulate in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione
concreta delle doglianze a cui la motivazione della sentenza impugnata avrebbe omesso di
rispondere. A parte il fatto che la sentenza oggetto di censura indica con precisione gli elementi
di prova a carico dei prevenuti (le conversazioni intercettate e le ammissioni di coimputati).
Il secondo motivo di ricorso è, anch’esso, inammissibile, in quanto censura un punto della
decisione, quale la commisurazione della pena, che è rimesso alla valutazione discrezionale del
giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità, ove —come appunto nel caso di
specie— corredata di una motivazione riconducibile ai canoni di cui all’art. 133 cp. e idonea a
far emergere la ragione della concreta scelta operata.
3 .-. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in
relazione ai motivi dell’inammissibilità, si stima equo determinare in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a
quello della somma di euro mille ciascuno alla Cassa delle Ammende.
così deciso in data 3 1-10-2013.
Il P esidente
Il onsigliere es6ispre
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