Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 616 del 13/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 616 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

Data Udienza: 13/10/2017

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NAPOLEONE MARIA GRAZIA nato il 03/06/1930 a BARANO D’ISCHIA
BASE FRANCESCO ANTONIO nato il 25/04/1953 a SOVERATO

avverso la sentenza del 03/03/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA LAPALORCIA
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO
ANIELLO
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento senza rinvio per intervenuta
prescrizione agli effetti penali; conferma delle statuizioni civili.
Udito il difensore
L’avvocato Giglio chiede alla Corte eatirb2cm la declaratoria di prescrizione.

L

RITENUTO IN FATTO

1. Maria Grazia Napoleone e Francesco Antonio Base ricorrono con unico atto, tramite il
difensore, avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli ne ha confermato
l’affermazione di responsabilità per i reati di lesioni personali ed esercizio arbitrario delle
proprie ragioni aggravato in danno di Concetta Collina.
2. La pronuncia era basata sul racconto della p.o. ritenuto attendibile perché preciso ed
analitico nonché confermato da referto medico.

cod. proc. pen. e 157 e segg. cod. pen. in ordine alla mancata dichiarazione di prescrizione dei
reati ascritti che, commessi il 28/05/2006, si erano estinti anteriormente alla pronuncia di
secondo grado, intervenuta il 3/03/2016, anche tenendo conto dei periodi di sospensione.
4.Con il secondo omessa pronuncia e carenza assoluta di motivazione sulla richiesta di
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (esame dei carabinieri intervenuti), violazione di
legge e correlato vizio di motivazione sulla valutazione delle prove, essendo stata ritenuta
attendibile la p.o., con motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, senza
considerare le dichiarazioni della teste a discarico Messina e della consulente dr.ssa Alvino.
5.11 terzo motivo denuncia omessa pronuncia su punti decisivi, violazione dell’art. 129
cod. proc. pen. e vizio di motivazione sull’implicito giudizio di inattendibilità dei testi a difesa.
6. Le richieste finali comprendono anche quella di revoca della condanna al risarcimento
del danno e alle spese della parte civile, in presenza del rigetto dell’appello dalla stessa
proposto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.E’ fondato il primo motivo, essendo ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si
deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione
maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di
merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo,
lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 – dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). I
fatti risalgono al 28/05/2006 e, tenuto conto delle sospensioni della prescrizione, da valutare
correttamente in anni uno mesi cinque e giorni 19, essi si sono prescritti il 17/05/2015, in
epoca quindi anteriore alla pronuncia impugnata, intervenuta il 3/03/2016.
2. Non essendo ravvisabile la prova evidente dell’innocenza dei prevenuti, va quindi
dichiarata l’estinzione dei reati.
3. Agli effetti civili, ex art. 578 cod. proc. pen., il ricorso è infondato e va disatteso.
4.11 secondo e il terzo motivo sono almeno infondati perché, attraverso la deduzione di
numerosi vizi, quali omessa pronuncia e carenza assoluta di motivazione sulla richiesta di
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, violazione di legge e correlato vizio di motivazione

2

3. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge in relazione agli artt. 129

sulla valutazione delle prove, omessa pronuncia su punti decisivi, nonché violazione dell’art.
129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sull’implicito giudizio di inattendibilità dei testi a
difesa, i ricorrenti prospettano una ricostruzione alternativa del fatto, più favorevole agli
imputati, attraverso un diversa interpretazione dei dati processuali.
5. Premesso che neppure il ricorso precisa la rilevanza dell’audizione dei carabinieri
intervenuti, indicata come genericamente idonea a far meglio comprendere lo svolgimento dei
fatti e la sussistenza o meno delle lesioni, va osservato che l’operazione effettuata dai giudici di

p.o. in quanto confermata dalla documentazione medica attestante una situazione con essa
compatibile, così operando, in conformità alle attribuzioni loro riservate, una valutazione
selettiva degli elementi del panorama probatorio acquisito, ivi compresi quelli a difesa,
implicitamente ritenuti recessivi -, resiste, in questa sede, alle censure proposte in quanto il
sindacato di legittimità al riguardo, per non tradursi in un ulteriore giudizio di merito, deve
limitarsi a rilievi di macroscopica evidenza.
6. Aspecifiche sono le richieste finali di revoca della condanna al risarcimento del danno e
alle spese della parte civile.
7. La sentenza impugnata merita quindi annullamento senza rinvio delle statuizioni penali
per prescrizione dei reati, essendo il ricorso da rigettare agli effetti civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili.
Così deciso il 13/10/2017

Il Consigliere estensore
Grazia Lapalorcia

)

Il Presidente
Paolo Antonio Bruno

merito – che, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, hanno valorizzato la versione della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA