Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6158 del 23/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6158 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE MARTIS PINO RAFFAELE N. IL 31/12/1966
avverso la sentenza n. 910/2005 CORTE APPELLO di L ‘AQUILA, del
20/10/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 23/10/2013
Fatto e diritto
DE MARTIS Pino Raffaele ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che ha
confermato quella di primo grado che lo ha ritenutO colpevole del reato di furto
Contesta l’affermato giudizio di responsabilità sostenendo di essere stato fermato dai
Carabinieri mentre stava cercando di riconsegnare alla legittima proprietaria la borsa
rinvenuta nelle adiacenze dell’abitazione della parte offesa.
Il ricorso è inammissibile, ex art. 606, comma 3, c.p.p. perchè prospetta una censura del
tutto generica, formulata senza alcun collegamento con la sentenza impugnata, che
motiva non solo richiamando quella di primo grado ma corrispondendo adeguatamente
alle doglianze dell’appellante.
E’ invece generico e meramente assertivo il ricorso che senza prospettare specifiche
critiche, si limita a proporre una inammissibile e diversa valutazione dei fatti.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in € 1000,00 (mille), in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2013
Il Consigliere estensore
aggravato ( commesso in data 9 febbraio 2001).