Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6157 del 23/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6157 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO ANTONIO N. IL 27/04/1986
avverso la sentenza n. 6535/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 23/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/10/2013

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Osserva
Ricorre per cassazione Russo Antonio, personalmente, avverso la sentenza emessa in data
23.9.2011 dalla Corte di Appello di Bologna che in parziale riforma di quella in data 18.9.2008
del Tribunale di Rimini in composizione monocratica, con la quale il predetto era stato
condannato alla pena di un mese di arresto ed C 1.032,00 di ammenda oltre alla sospensione
della patente di guida per mesi tre, per il reato di cui all’art. 186 co. 1° e 2° C.d.S. (tasso
alcolemico di 1,63 g/I e 1,51 g/l), concedeva i benefici della sospensione condizionale della
pena e della non menzione della condanna.

delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate.
In tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, con la enunciazione,
anche sintetica, dell’eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod.
pen., assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra
nella sua discrezionalità e non postula un’analitica esposizione dei criteri adottati per
addivenirvi in concreto (da ultimo, Cass. pen. Sez. II, del 19.3.2008 n. 12749 Rv. 239754).
Inoltre, la valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero
in ordine al giudizio di comparazione delle circostanze, nonché per quanto riguarda in generale
la dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio se effettuato
nel rispetto dei parametri valutativi di cui all’articolo 133 c.p. è censurabile in cassazione solo
quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico: evenienza che nel caso di specie
non ricorre.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23.10.2013

Denunzia la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione

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