Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6154 del 23/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6154 Anno 2014
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SELLAMI KHALED N. IL 15/01/1985
SELLAMI SAMEH N. IL 15/05/1986
avverso la sentenza n. 688/2009 TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,
del 27/04/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 23/10/2013

Osserva
Ricorrono per cassazione Sellami Sameh e Sellami Khaled tramite i rispettivi difensori di
fiducia avverso la sentenza emessa in data 27.4.2009 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Giudice
monocratico del Tribunale di Reggio Emilia con la quale veniva applicata ai predetti la pena
concordata di anni due, mesi otto di reclusione ed C 12.000,00 di multa ciascuno per il delitto
di cui all’art. 73 comma 1 bis dPR 309/1990.
Nell’interesse di entrambi si deduce la violazione di legge (per Salemi Khaled anche vizio

dell’art. 129 c.p.p. e per Salemi Sameh anche la violazione di legge in relazione al mancato
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, 5 0 comma dPR 309/1990.
I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi manifestamente infondati e non
consentiti nella presente sede di legittimità.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un., n.
10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e
deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, come nel caso
di specie, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza
dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali
circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della
sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e
di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo
129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui
dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso
contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata
compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia
di proscioglimento ai sensi della disposizione citata.
Non può, invece, l’imputato che abbia consentito all’applicazione della pena, rimettere in
discussione gli altri profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e non può, in particolare,
proporre in sede di legittimità eccezioni o censure attinenti al merito nè recriminare sulla
qualificazione giuridica del fatto e la ricorrenza delle circostanze o la congruità della pena a
meno che si tratti di statuizioni palesemente illegittime: evenienza questa che, nel caso di
specie, è senz’altro da escludere.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare, per ciascuno, in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

2

motivazionale) in ordine alla mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento ai sensi

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa
delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23.10.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA