Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6153 del 10/12/2012


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6153 Anno 2013
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MEDDIS SAVERIO N. IL 16/05/1988
avverso l’ordinanza n. 496/2012 TRIB. LIBERTA di CATANZARO,
del 03/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott. f)- L 77- a.5 h 9 p 9 t_t_ p go v; o L f3
aL c L’ duhtfLA–:
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ethe
.

Uditi difensor Avv.;

7

Data Udienza: 10/12/2012

e L—e 11.41_,

RITENUTO IN FATTO

1.. Con ordinanza del 3 maggio – 3 agosto 2012 il Tribunale del riesame di Catanzaro
ha rigettato l’istanza proposta da Saverio Meddis avverso l’ordinanza del G.i.p. di Vibo
Valentia del 17 aprile 2012, che applicava nei suoi confronti la misura della custodia
cautelare in carcere in ordine ai delitti di acquisto, illecita detenzione e cessione di

all’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 [capi sub 1), 231), 260), 263), 289), 293), 306,
319), 326, 327), 328) e 354) dell’imputazione provvisoria].

2. Avverso la predetta ordinanza del Tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per
cassazione il difensore di Meddis Saverio, deducendo i seguenti motivi di doglianza:

a) violazione degli artt. 125 e 273 c.p.p., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed
e), c.p.p., per inosservanza od erronea applicazione della legge penale, nonché per
illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in relazione ai su indicati capi
dell’ordinanza cautelare, avendo l’impugnato provvedimento adottato una motivazione
per relationem, senza però dare contezza dell’avvenuta assimilazione critica di quanto
esposto dal G.i.p. di Vibo Valentia al momento dell’adozione del provvedimento
restrittivo: la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in particolare, sarebbe stata
ricavata dai risultati delle attività di intercettazione, nonché dagli atti investigativi
della P.G. – dai quali emergerebbe che il Meddis, consumatore abituale di sostanza
stupefacente da altri fornita, ne sarebbe contemporaneamente intermediario e
spacciatore verso terze persone – limitandosi a trascrivere le intercettazioni senza
valutare gli elementi di prova raccolti e senza chiarire il motivo per cui si è ritenuto di
attribuire efficacia indiziante ad una certa conversazione telefonica;
b) violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p., in relazione all’art. 73
del D.P.R. n. 309/1990, non risultando dagli atti processuali elementi concreti per
poter ritenere che la sostanza stupefacente (che il ricorrente – nei cui confronti,
peraltro, non è stato mai eseguito alcun tipo di sequestro – avrebbe dovuto ricevere
da tale Loiacono Mario) fosse destinata ad una successiva cessione a terzi e non già
ad un uso esclusivamente personale, quale emergente in modo palese dal contenuto
di svariate conversazioni telefoniche riportate nell’ordinanza cautelare, tenuto conto,
altresì, dello stato di tossicodipendenza dell’indagato;
1

svariati quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo marijuana ed hashish di cui

c) violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., per erronea applicazione degli
artt. 274, lett. c) e 275, comma 3, c.p.p., stante la carenza degli elementi di fatto dai
quali risulterebbe in concreto la sussistenza delle rappresentate esigenze cautelari.

3. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto entro i limiti e per gli effetti di seguito
esposti e precisati.

4. E’ noto che, in tema di misure cautelari personali, l’obbligo di motivazione
dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere non può ritenersi assolto,
per quanto concerne l’esposizione dei gravi indizi di colpevolezza, con la mera
elencazione descrittiva degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione
indiziarie, singolarmente assunte e

critica ed argomentata delle fonti

complessivamente considerate, il cui controllo in sede di legittimità deve limitarsi a
verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza di
completezza sul piano espositivo ed argomentativo (Sez. 6, n. 18190 del 04/04/2012,
dep. 14/05/2012, Rv. 253006; Sez. 6, n. 18728 del 19/04/2012, dep. 16/05/2012,
Rv. 252645; Sez. 6, n. 40609 del 01/10/2008, dep. 30/10/2008, Rv. 241214).
Va in proposito evidenziato, infatti, che l’art. 292 cod, proc. pen., in attuazione
dell’obbligo costituzionale, sancito per tutti i provvedimenti giurisdizionali (ex art. 111
Cost., comma 6) e, specificamente, per qualsiasi atto di restrizione della libertà
personale (ex art. 13 Cost., comma 1), stabilisce, quale essenziale requisito
contenutistico dell’ordinanza de libertate, “l’esposizione delle specifiche esigenze
cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione
degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono
rilevanza”.
Entro tale quadro normativo, che impone requisiti di necessaria e rigorosa
giustificazione degli strumenti di coercizione personale, il correlativo obbligo
motivazionale non può, di certo, intendersi assolto con la generica elencazione
descrittiva delle fonti indiziarie emerse a carico dell’indagato (nel caso di specie,
verbali di perquisizione e sequestro, intercettazioni, attività di osservazione, controllo
e pedinamento svolte in sede investigativa e videoriprese degli incontri finalizzati allo
spaccio), seguita da un’apodittica affermazione di rilevanza delle correlative
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CONSIDERATO IN DIRITTO

risultanze, senza alcuna valutazione critico-argomentativa in ordine alla specifica
valenza indiziarla dei dati raccolti e senza esplicitare alcun concreto e preciso
riferimento ad elementi e circostanze di fatto che consentano di cogliere le ragioni per
cui il Giudice del riesame ha ritenuto di attribuire valenza di gravità indiziaria ad una
serie di emergenze istruttorie solo assertivamente enunciate, in tal guisa rimettendo
al lettore la ricerca e l’interpretazione del collegamento fra le stesse e le diverse

5, è altresì noto che la ricerca dell’elemento indiziante e dello specifico valore ad esso

attribuibile non può essere compiuta in sede di legittimità, mediante la lettura dei dati
di fatto elencati dal Giudice di merito, posto che siffatto

modus procedendi

trasformerebbe il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito, con la
sovrapposizione della propria valutazione dei fatti a quella ivi operata.
La funzione di legittimità, di contro, è limitata alla verifica dell’adeguatezza del
ragionamento seguito e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al
suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione
critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione del contesto storico-fattuale
oggetto dei temi d’accusa (sia pure provvisoriamente) articolati, tenendo conto di tutti
gli elementi, sia contrari che a favore, della persona sottoposta al vincolo cautelare.
Pertanto, deve ritenersi meritevole di accoglimento il primo motivo di doglianza dalla
difesa prospettato, non consentendo l’iter motivazionale dell’impugnata ordinanza di
verificare compiutamente se dal materiale indiziario siano stati tratti in modo
ragionevole argomenti che, attraverso una congrua e lineare sintesi espositiva, siano
in grado di offrire piena contezza del quadro dei gravi indizi di colpevolezza sui quali
deve fondarsi l’adozione di un provvedimento cautelare personale.

6.

Analoghe carenze motivazionali investono, inoltre, il profilo della ritenuta

sussistenza delle esigenze cautelari [v., supra, il par. 2, lett. c)], apoditticamente
ravvisate nel pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose, sulla base di
valutazioni i cui risultati (straordinaria professionalità di gestione dell’attività illecita,
abilità nel procurarsi rilevanti quantitativi di droga, vicinanza ad ambienti criminali,
ecc.) sono enunciati, anche in tal caso, in forma del tutto disancorata da una congrua
disamina degli specifici elementi di fatto che dovrebbero sorreggerne la consistenza,
ove si consideri, sulla base di un pacifico insegnamento giurisprudenziale in questa
Sede da tempo elaborato, che il parametro della concretezza del su citato periculum
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condotte delittuose individuate nei relativi capi di imputazione provvisoria.

libertatis non può essere affidato all’indicazione di elementi meramente congetturali
ed astratti, ma deve strettamente collegarsi a dati di fatto oggettivi e realmente
indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell’indagato, sì da
poter affermare che quest’ultimo possa facilmente, verificandosene l’occasione,
commettere ulteriori condotte delittuose della stessa specie (v., da ultimo, Sez. 6, n.
38763 del 08/03/2012, dep. 04/10/2012, Rv. 253372).
Infine, la seconda censura difensiva nel ricorso prospettata [v., supra, il par. 2, lett.

poste alla base dell’accoglimento del primo e del terzo motivo di doglianza.

7.

Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, l’impugnato

provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Catanzaro, il quale, nella piena libertà delle valutazioni di merito di sua competenza,
dovrà porre rimedio alle rilevate carenze motivazionali, uniformandosi ai su esposti
principii di diritto in questa Sede elaborati.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli adempimenti menzionati nell’art. 94,
comma primo – ter, disp. att., c.p.p.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma primo – ter, disp.
att., c.p.p.

Così deciso in Roma, lì, 10 dicembre 2012

Il Presidente

b)] deve ritenersi, allo stato, superata, in quanto assorbita dalle su indicate ragioni

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