Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6151 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6151 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LAFORTEZZA MASSIMILIANO N. IL 01/09/1978
avverso la sentenza n. 7/2013 CORTE APPELLO di POTENZA, del
20/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
1*4e/sentite le conclusioni del PG Dott. Ìt va f- .Lte

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Data Udienza: 05/02/2014

RITENUTO IN FATTO
Lafortezza Massimiliano ricorre per cassazione avverso la sentenza della
Corte d’appello di Potenza , in data 20-12-13 , con cui è stata disposta la
consegna del ricorrente , in ottemperanza al mandato di arresto europeo
emesso dall’Autorità giudiziaria francese , preordinatamente all’esecuzione di
un provvedimento cautelare emesso in relazione a fatti —reato corrispondenti ,
nei loro elementi costitutivi , ai delitti di cui agli artt 624-625 e 416 del codice
penale italiano.
2. Il ricorrente deduce , con il primo motivo , violazione dell’art 18 lett.p) I 69/05
poiché il reato associativo è stato commesso in Italia , considerato che
l’organizzazione aveva sede in Italia ; i veicoli utilizzati per commettere i furti
sono immatricolati in Italia e sono intestati ad agenzie di noleggio di nazionalità
italiana ; i soggetti individuati come appartenenti al sodalizio sono tutti italiani ; i
partecipanti ai furti sarebbero partiti dall’Italia , con mezzi italiani , noleggiati in
Italia , avrebbero soggiornato presso hotel in Francia e sarebbero ritornati nella
provincia di Bari , subito dopo l’esecuzione dei furti ; la merce rubata veniva
ricettata in Italia , dove è stata rinvenuta a seguito di perquisizioni espletate ,
sempre nel territorio della provincia di Bari. Ne deriva che anche l’ideazione e la
programmazione dei furti ,materialmente commessi in Francia , è avvenuta in
Italia, tant’è che anche la contestazione formulata nel mandato d’arresto
europeo colloca il locus comnnissi delicti in Francia e “indivisibilmente in Italia”,
onde la giurisdizione appartiene al giudice italiano.
2.1. Con il secondo motivo, si deduce violazione degli artt 6 e 17 I. 69/05 poichè il
mandato d’arresto europeo e la documentazione inviata dalla Francia , fra cui
non è rinvenibile il provvedimento restrittivo della libertà personale , sono
assolutamente generici,non precisando quale sia la pena minima prevista
dall’ordinamento dello Stato di emissione e contestandosi soltanto al
Lafortezza di aver preso parte ad una associazione finalizzata alla
commissione di una serie di furti nel territorio francese , sulla base
dell’asserto che egli fosse inserito nel gruppo di italiani che occupavano
alcune camere di determinati alberghi francesi , in cui dimoravano i
componenti dell’organizzazione dedita ai furti, nel gennaio 2013, e che si
trovasse fra coloro che avevano tagliato i teloni del camion contenente i
computer rubati , nella notte fra il 22 e il 23 -1-13, nell’area di Gidy. Non è
dato comprendere da quali elementi ciò risulti , quale sia stato l’apporto
asseritamente dato dal ricorrente all’organizzazione criminosa o alla
commissione dei furti e sulla base di quali indizi venga addebitato un ruolo
di correità al ricorrente.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

1.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso è fondato. L’art 18 lett. p) I. 69/05 prescrive infatti il
rifiuto della consegna ove il mandato d’arresto riguardi reati che dalla legge
italiana sono considerati commessi, in tutto o in parte, nel suo territorio . Viene
pertanto in rilievo il disposto dell’art 6 co 2 cp , a norma del quale il reato si
considera commesso nel territorio dello Stato allorchè in esso sia stata posta in
dunque stabilire, ai fini di un corretto inquadramento giuridico della fattispecie
concreta sub iudice , in quali casi sia possibile affermare che la condotta è stata
posta in essere “in parte ” in Italia. Al riguardo, si sono considerati , in
giurisprudenza, rilevanti tutti i comportamenti che, attuando una modificazione
del mondo esteriore, possono contribuire alla perpetrazione del reato( Sez IV
9-12-92, Romanelli , Cass. pen 1994, 606). Si tratta dunque di un concetto molto
più ampio di quello di tentativo , non richiedendo necessariamente la
sussistenza di atti idonei e univoci . In relazione infatti alle diverse esigenze e ai
diversi parametri cui è informato il disposto dell’art 6 cp ,è sufficiente che sia
avvenuta in Italia una parte anche subvalente dell’azione o dell’omissione, pur
se priva dei requisiti di idoneità e di univocità richiesti per il tentativo ( Sez.VI
28-12-2008 n. 40287, Cass. pen 2009, 3460; Sez IV 17-12-2008 n. 17026, rv. n.
243476; Sez I 12-5-2004 n. 38019, rv. n. 229734).
4. Alla luce di questi principi , occorre stabilire dove , nel caso sub iudice , si sia
consumato innanzitutto il reato associativo. In relazione a quest’ ultimo ,
occorre verificare il luogo in cui è operativa la struttura organizzativa mentre ha
un’importanza secondaria il luogo in cui sono stati realizzati i singoli delitti
commessi in attuazione del programma criminoso ( Sez II 25-2-1999, n. 993, rv.
n. 212974). Orbene, al riguardo, risulta dagli atti inviati dalle Autorità francesi
che i veicoli utilizzati per commettere i reati erano intestati ad agenzie di
noleggio o a privati di nazionalità italiana ; la merce è stata rinvenuta , a seguito
di perquisizioni , in Italia ;i soggetti individuati come partecipi dell’associazione
sono tutti italiani; la contestazione inerente al reato associativo , come si
desume dal mandato d’arresto europeo ,individua come locus commissi delicti la
Francia e “indivisibilmente” l’Italia. Tutto ciò induce a concludere che
l’associazione avesse la propria base operativa in Italia , nel territorio del
circondario di Bari, da cui i sodali partivano, per andare a commettere i furti in
Francia, dove infatti soggiornavano in albergo. Dunque ,in relazione al reato
2

essere, in tutto o in parte, la condotta oppure si sia verificato l’evento. Occorre

associativo, occorre procedere in Italia .Ma ad eguale conclusione deve
pervenirsi per quanto riguarda i reati-fine. Con riferimento infatti al delitto di
furto, deve infatti essere rifiutata la consegna laddove la progettazione ,
organizzazione e predisposizione dei mezzi necessari sia avvenuta in Italia perché
ivi è stata posta in essere “parte ” della condotta costitutiva del reato ( Sez VI
18-12-2007 n. 47133 , rv. n. 238159). E non vi è dubbio che il noleggio o
comunque il procacciamento dei veicoli necessari e la predisposizione dei luoghi
assolutamente essenziali , nel contesto della pianificazione dei reati di furto. Ne
deriva che anche questi ultimi , nell’ottica delineata dall’art 6 cp , debbono
considerarsi commessi in Italia , essendo stata posta in essere sul territorio
nazionale parte della condotta costitutiva del delitto, onde si radica la
giurisdizione del giudice italiano. La consegna va quindi rifiutata.
5.La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, con conseguente
scarcerazione del ricorrente , se non detenuto per altra causa, e gli atti vanno
trasmessi al Procuratore della Repubblica di Bari poiché i luoghi a cui poc’anzi si
faceva riferimento rientrano nel circondario del Tribunale di Bari. Vanno inoltre
espletati gli adempimenti di cui agli artt 626 cpp e 22 co 5 I. 69/05.
Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente
, determina l’ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.

PQM
ANNULLA SENZA RINVIO LA SENTENZA IMPUGNATA ED ORDINA L’IMMEDIATA SCARCERAZIONE DEL
LAFORTEZZA SE NON DETENUTO PER ALTRA CAUSA. ORDINA CHE A CURA DELLA CANCELLERIA VENGANO
TRASMESSI GLI ATTI DEL PRESENTE PROCEDIMENTO AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI BARI. MANDA ALLA CANCELLERIA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ART. 626 C.P.P. E PER
QUELLI DI CUI ALL’ART. 22 COMMA V L. N. 69 DEL 2005.

Così deciso in Roma, all ‘udienza del 5-2-14 .

in cui occultare la merce trafugata costituissero segmenti dell’iter criminis

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