Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 615 del 03/10/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 615 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COLUCCI GIOVANNI nato il 24/08/1972a OSTUNI

avverso la sentenza del 04/04/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere: EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA
MARINELLI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore
L’avvocato Epifani si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.

Data Udienza: 03/10/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce, si è pronunziata in fase di rinvio da
questa Corte, che aveva annullato la precedente sentenza emessa nei confronti dell’imputato
per i delitti di cui agli artt 416 bis cp e 74 dpr 309/90 per l’omessa risposta al motivo d’appello,
inerente la dedotta violazione del principio del ne bis in idem riguardo a due precedenti
giudicati, e lo ha rigettato, confermando la statuizioni della precedente sentenza annullata.
Epoca dei fatti da Ottobre 2000 a Marzo 2002 per il delitto ex art 416 bis cp e da Marzo 2001 ad
Aprile 2002 per il delitto ex art 74 dpr 309/90.

lamentato la manifesta illogicità di motivazione e la violazione della disposizione processuale di
cui all’art 649 cpp. La Corte d’Appello, infatti, aveva escluso l’identità dei fatti oggetto del
presente processo con quelli giudicati con due precedenti pronunzie irrevocabili per le stesse
fattispecie associative, a causa del ruolo diverso attribuito al ricorrente nei primi due, in cui era
stata condannato per la partecipazione alle associazioni per delinquere ed in questo in cui,
diversamente, gli era stata contestata e ritenuta la qualità di dirigente ed organizzatore dei
sodalizi criminali, ha sostenuto il ricorrente che la decisione sarebbe in contrasto con
giurisprudenza di questa corte, che ha citato.
Per altro aspetto la sentenza impugnata aveva respinto la questione sollevata dalla difesa,
valorizzando i diversi periodi ed ambiti territoriali in cui avevano operato le organizzazioni
delinquenziali giudicate nei tre diversi processi. L’affermazione sarebbe illogica per non aver
tenuto conto che i reati fine erano identici, che la composizione soggettiva dei tre enti criminali
era coincidente, facendo tutti capo a tale Di Leo Giuseppe, e che i loro territori di riferimento
erano sovrapponibili.
All’odierna udienza il PG, drssa Marinelli ed il difensore, avvocato Epifani hanno concluso come
in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Deve ricordarsi che, ai fini dell’applicabilità del principio del ne bis in idem, di cui all’art 649
cpp il concetto di “stesso fatto” è stato costantemente inteso come corrispondenza storiconaturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi cioè
condotta, evento, nesso casuale e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona,
(Sez. Un., 28 giugno 2005, n. 34655, rv. 231799; Sez. 1, 21 aprile 2006, n. 19787, rv.
234176;Sez. 2, 18 aprile 2008, n. 21035, rv. 240106).
1.1 Con specifico riferimento ai reati associativi vanno ribaditi i principi consolidati per i quali, al
fine di verificare la possibilità di applicazione o esclusione del principio del “ne bis in idem” e del
divieto di un secondo giudizio, è necessario accertare se il soggetto sia passato ad una diversa
organizzazione criminale, ovvero se si sia verificata una successione nelle attività criminali tra
organismi diversi, sia pure con lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio, dovendosi
adottare, nelle suddette ipotesi, la soluzione negativa, trattansi di diversi sodalizi. In

1.Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa dell’imputato, che, con unico motivo ha

proposito non rilevano né, per il soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione
– come attività e ruoli – né, per l’organizzazione, eventuali cambiamenti in ordine ai suoi
equilibri interni in relazione al numero dei componenti. Così,
Sez. 6, Sentenza n. 28116 del 26/03/2015 Ud. (dep. 02/07/2015) Rv. 263928, nel caso di
procedimento per il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
Sez. 1, Sentenza n. 2260 del 08/11/2013 Ud. (dep. 20/01/2014) Rv. 258750,nel caso di
procedimento per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen.

divieto di ne bis in idem, che sia irrilevante la parziale difformità del profilo temporale delle
diverse imputazioni, stante la natura permanente del reato associativo, attribuendo rilievo, per
considerare integrata l’identità del fatto, all’uguale sfera operativa e di interessi, all’identità
degli affiliati ed al ruolo di vertice attribuito ad uno di essi.
Sez. 6, Sentenza n. 48691 del 05/10/2016 Ud. (dep. 17/11/2016) Rv. 268226.

2. Applicando tali principi – che qui devono ribadirsi – alla fattispecie in esame deve
puntualizzarsi che nella sentenza impugnata è stato scritto chiaramente che le imputazioni
riguardo alle quali si è formato il giudicato risultano collocate in epoche consistentemente
diverse da quelle oggetto del presente processo. In particolare il delitto ex art 416 bis attribuito
al ricorrente nel processo nato dall’operazione Argo è inerente a fatti compiuti da Dicembre
1999 ad Agosto 2000 e l’identico addebito di cui al processo nato dall’operazione Mediana ha
riguardato fatti commessi fino ad Ottobre 2000. Diversamente l’epoca dei fatti ancora sub
iudice per il delitto ex art 416 bis cp è definita nel successivo periodo tra Ottobre 2000 a Marzo
2002.
2.1 Per quanto riguarda il delitto associativo in tema di stupefacenti il precedente giudicato è
relativo a fatti perpetrati fino a Settembre 2000 mentre nella sentenza oggi in esame
l’imputazione ex art 74 dpr 309/90 è definita, quanto all’epoca di commissione, da Marzo 2001
ad Aprile 2002.
3.Nei processi in questione, dunque, si è in presenza di contestazioni chiuse quanto all’epoca di
realizzazione dei delitti – di cui sono stati precisati i termini finali – che appaiono
significativamente distanziati tra loro, potendo, pertanto, interpretarsi la distanza temporale
come sintomo di diversità di sodalizi criminali di appartenenza, in considerazione della
consistente soluzione di continuità riscontrabile tra l’esistenza e operatività di quelli oggetto del
presente processo e degli altri ad essi precedenti.
3.1 A sostegno della conclusione adottata la sentenza impugnata ha posto razionalmente in
luce, altresì, le diversità di territori di riferimento per le organizzazioni criminali alle quali il
giudicabile aveva preso parte, quasi tutte operanti in Puglia ma in ambiti geografici differenti,
con l’ulteriore elemento differenziatore che il delitto associativo di stampo mafioso di cui al
presente processo aveva avuto come ambito geografico di riferimento anche l’intero territorio
nazionale, oltre che le provincie di Brindisi, Taranto e Bari.

2

Una più recente pronunzia sul tema in esame ha affermato, allo scopo di ritenere operante il

3.2 Un altro dato di eterogeneità tra i sodalizi qualificati ex art 416 bis cp è stato
adeguatamente individuato nelle composizioni soggettive, definite come

decisamente

differenziate in ciascuno dei tre gruppi criminali all’interno dei quali era risultato provato
l’inserimento del giudicabile.
La decisione oggetto di impugnazione appare, pertanto, resa in armonia con i consolidati principi
giurisprudenziali dettati da questa Corte in tema di applicazione dell’art 649 cpp con riguardo ai
delitti associativi mentre le censure presentate dal ricorso non ne hanno – all’evidenza – tenuto
conto i dovendosi giudicare manifestamente infondate.

inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed la
versamento di euro duemila in favore della casa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed
la versamento di euro duemila in favore della casa delle ammende.
Deciso il 3.10.2017
Il Presidente

Il Consigliere estensore

drGen4. abeone

Eduardo de Gregorio

Depositato M Cancelleria
Roma,

……

……

Alla luce delle considerazioni e dei criteri che precedono il ricorso deve essere dichiarato

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