Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6149 del 24/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6149 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIACONA MIRKO N. IL 06/07/1986
avverso l’ordinanza n. 870/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
23/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
1444c/sentite le conclusioni del PG Dott. et1.,53,1,Azo

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Data Udienza: 24/01/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1.

Con ordinanza del 23.5.2013 il Tribunale del riesame di Catania – a
seguito di ricorso nell’interesse di GIACONA Mirko avverso la ordinanza
applicativa della custodia cautelare in carcere emessa il 29.4.2013 dal

sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del
predetto indagato in ordine ai reati di cui agli artt. 74 e 73 DPR n.
309/90 in relazione ai capi N), Ni) e O).
2.

Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore
dell’indagato che deduce contraddittorietà, violazione di legge in tema
probatorio, omessa adeguata, carenza ed illogicità di motivazione. In
particolare si deduce:
contraddittorietà rispetto alla ipotesi associativa ex art. 74
DPR n. 309/90, tra la ritenuta insufficienza delle dichiarazioni del
collaboratore TROIA e delle investigazioni a delineare un ruolo
associativo del GIACONA Mirko nell’ambito dell’associazione ex art. 416
bis c.p. e la permanenza dell’ipotesi associativa ex art. 74 DPR n.
309/90, rispetto alla quale è stata anche esclusa l’aggravante ex art. 7
I.n. 203/91; come pure rispetto alla vicenda dell’incendio della vettura
del GIACONA , conseguente alla singolare attività di concorrenza del
ricorrente dedito al piccolo spaccio; in assenza di riscontri provenienti da
compendi di video riprese , intercettivi o denunzie di acquirenti ed in
presenza della indicata autonomia di iniziativa illecita dello stesso
ricorrente sub O) della quale non si individua alcuna autonomia
strutturale rispetto alle ipotesi sub N) e N1).

Quanto alle esigenze ed alla adeguatezza della misura:
incongruo richiamo ad un precedente risalente al 2004 senza
considerare il valore attenuativo del tempo trascorso anche rispetto al
tempus commissi delicti risalente a quattro anni orsono come pure le
travagliate vicende personali del giovane indagato che ha visto perire il
fratello ad opera del suo accusatore. Risulterebbe immotivatamente
rigettata anche la graduazione della misura.

3.

Il ricorso è inammissibile.

4.

Le deduzioni relative alla contraddittorietà ed illogicità della
motivazione in ordine alla accusa di partecipazione associativa ex art. 74
DPR n. 309/90 rispetto alla esclusa partecipazione mafiosa sono
1

G.I.P. dello stesso Tribunale ha confermato detta ordinanza con la quale

inammissibilmente volte alla rivalutazione degli elementi indiziari, senza
confrontarsi con la motivazione resa sul punto dalla ordinanza
impugnata che – segnalando il diverso orientamento del G.I.P. rispetto
alla originaria contestazione del P.M. – ha individuato il gruppo
associativo in questione al di fuori della costituzione e direzione del
capoclan LINGUANTI ed operante in contrasto con le direttive di
quest’ultimo. Cosicchè nessuna contraddizione si può cogliere tra

e, invece, la partecipazione dello stesso all’associazione ex art. 74 DPR
n. 309/90. in ordine alla quale le deduzioni difensive non considerano
che – dopo averne correttamente delineato le molteplici emergenze che
ne individuavano la esistenza e l’operatività secondo il ruolo direttivo
svolto da GALIFFI Salvatore ( v. pg. 4 e ss. della ordinanza impugnata)
che aveva imposto la regola che nessuno a Cassibile potesse spacciare
al di fuori della sua associazione – valorizza le dichiarazioni del
collaboratore TROIA che indica il ricorrente tra coloro che avevano
costituito il sodalizio contro la volontà del LINGUANTI; e quelle del
collaboratore SIPALA che riferisce dei suoi acquisti di droga dal 2000 al
2010 da due soggetti di CASSIBILE, tra i quali l’attuale ricorrente, che a loro volta – dipendevano da altri «Salvatore »(GALIFFI) e
«Stani»(CARASI) che li rifornivano secondo una regola di esclusiva e
che in una occasione, violata tale direttiva, il SIPALA aveva constatato le
conseguenze subite dal cognato SCIUTO, vittima di una aggressione ad
opera dei sodali GALIFFI,CARASI e FLORIDIA. E di tale vicenda
raccontata dal collaboratore risultavano specifici in equivoci riscontri
intercettivi e videoriprese ( v. pg. 8 dell’ordinanza impugnata). Non
sono,quindi, in contraddizione con l’accusa associativa quella sub O)
che, invece, è logicamente ricondotta al successivo allontanamento del
ricorrente, che si avvale dell’apporto dell’OLANDA e dello SCIUTO, dalla
predetta associazione e che, proprio per questo e per le conseguenze
negative sui traffici condotti dal GALIFFI, patisce la reazione violenta e
minacciosa di quest’ultimo nei confronti dell’ex sodale.
5.

Anche le deduzioni relative alla ritenuta sussistenza delle esigenze e
della adeguatezza della misura applicata sono inammissibilmente volte
alla censura di merito della motivazione che – senza vizi logici e giuridici
– ha considerato la pluralità di gravi delitti consumati in un
considerevole lasso temporale, dimostrativi dello stabile inserimento in
un contesto delinquenziale specifico in capo ad un soggetto già gravato
di precedenti anche specifici, tale da non rendere incidente il tempo

2

l’esclusione della partecipazione del ricorrente alla cosca del LINGUANTI

decorso dai fatti e tenuto correttamente conto che alla recisione dei
rapporti associativi con il LINGUANTI aveva fatto seguito l’autonoma
attività illecita del ricorrente, dimostrativa di una capacità criminale che
rendeva inadeguata qualsiasi minore misura.
6.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Devono disporsi gli adempimenti di cancelleria di cui all’art. 94 co. 1
ter disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della
cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui
all’art. 94 co. 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, 24.1.2014.

7.

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