Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6148 del 24/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 6148 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FABIO ANTONINO N. IL 21/12/1968
avverso l’ordinanza n. 975/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANIA, del
04/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 4,ttiatio 5
vì4-56-1

Et

4-34%

rt(Lrso

Udit kdifensod.Avv4eit LIAegfa- C Mi li 4-7- 4
CY/e4a4 A( C1-esZt5dUALtAf0

,45e42

es 6-s-›

oe.t

Data Udienza: 24/01/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con ordinanza del 4.6.2013 il Tribunale del riesame di Catania – a
seguito di ricorso nell’interesse di FABIO Antonino avverso la ordinanza
applicativa della misura della custodia in carcere emessa il 29.4.13 dal

quale sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza a carico del
predetto indagato in ordine al delitto di partecipazione all’associazione di
stampo mafioso denominata clan LINGUANTI, avente carattere armato,
operante in Siracusa frazione di Cassibile – dal 2002 in permanenza sino
ad oggi ( capo A) e del delitto di estorsione in danno dell’esercizio
commerciale «Euromoda» di Cassibile di cui sono titolari i coniugi
Giuseppe SPAMPINATO e Giulia CAMILLERI, fatto aggravato dalla
circostanza di cui all’art. 7 d.l. n. 152/91 (capo E) contestata in
relazione ad entrambi i profili.
2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore
dell’indagato deducendo:
2.1.

violazione dell’art. 192 c.p.p. in relazione al profilo della credibilità
soggettiva ed intrinseca del collaboratore di giustizia TROIA Sebastiano il
cui apporto dichiarativo è fondamentale. In particolare, quanto alla
vicenda dell’omicidio di BOLOGNA Salvatore, che coinvolge il caposca
LINGUANTI, il racconto del collaboratore è privo di elementi che possano
ricevere riscontri oggettivi; analogamente per la vicenda dell’omicidio
GIACONA, che coinvolge Giuseppe MELLUZZO, altro capo del sodalizio
che avrebbe deciso insieme al LINGUANTI l’omicidio, in relazione al
quale la relativa posizione è stata archiviata. Inoltre, non sarebbero
state colte le insanabili contraddizioni del contenuto dichiarativo in
ordine alla attribuzione del traffico di droga al gruppo del LINGUANTI,
pur contro la dichiarata volontà dei predetti capocosca in ordine al
narcotraffico; come pure in ordine alla vicenda della introduzione della
«macchinette» nel bar «OASI», smentita dal titolare dello stesso
bar REALE Antonio.

2.2.

Violazione dell’art. 192 c.p.p. in relazione alla sussistenza di elementi
oggettivi di riscontro esterno. In particolare, quanto alla vicenda
estorsiva, è lo stesso presunto estorto, sentito in sede di indagini
difensive, a destituire di fondamento l’ipotesi accusatoria negando che il
FABIO gli avesse mai richiesto denaro a titolo estorsivo, negando

G.I.P. del Tribunale di Catania – ha confermato detta ordinanza con la

qualsiasi incontro con il predetto a riguardo. Ancora, gli altri
collaboratori, pur parlando del clan LINGUANTI, non riferiscono del
FABIO.
2.3.

violazione dell’art. 192 c.p.p. e 416 bis c.p. non risultando, al di là
della singola vicenda estorsiva sub E), alcun altro fatto documentativo
della partecipazione del FABIO al clan

2.4.

violazione dell’art. 274 c.p.p. in relazione alla assiomatica

della riferita dissociazione del FABIO, incensurato e lavoratore, dal clan.
2.5.

violazione dell’art. 7 d.l. n. 152/91 in relazione alla dedotta
insussistenza dei presupposti.

3.

Il ricorso è inammissibile.

4.

Il primo motivo è inammissibile in quanto non si misura con la
motivazione resa dal provvedimento impugnato in ordine alla ritenuta
attendibilità del collaboratore.

4.1.

In tema di applicazione di misure cauteiari, ai fini di una corretta
valutazione della chiamata in correità, il giudice deve, in primo luogo,
verificare l’attendibilità soggettiva del dichiarante in relazione, tra l’altro,
alla sua personalità, ai suoi rapporti con i chiamati in correità, alla
genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed
all’accusa dei complici; in secondo luogo, verificare l’intrinseca
consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante,
secondo i criteri della precisione, coerenza, costanza, spontaneità delle
medesime, rapportate all’oggetto delle stesse in relazione all’accusa
rivolta al chiamato in correità; infine, passare, in applicazione del
disposto dell’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., all’esame delle
circostanze costituenti il riscontro esterno alle dichiarazioni del
collaboratore di giustizia (Sez. 1, Sentenza n. 1647 del 17/03/1995 Rv.
201168 Imputato: Barbetta); ancora, in tema di dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia l’indagine sulla credibilità del collaboratore deve
essere compiuta dal giudice sulle ragioni che possono averlo indotto alla
collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in
correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità
delle dichiarazioni (v. Sez. 6, Sentenza n. 43526 del 03/10/2012 Rv.
253709 Imputato: Ritorto e altri).

4.2.

Il Tribunale si è posto nel richiamato alveo di legittimità esprimendo
un giudizio di credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca ed estrinseca
del collaboratore TROIA, sul rilievo della sua spontanea confessione, a
distanza di una settimana, della commissione da parte sua dell’omicidio

2

affermazione della sussistenza delle esigenze cautelari, pur in presenza

di Salvatore GIACONA e dell’individuazione dei correi Antonino
LINGUANTI e Salvatore BATTAGLIA nei confronti dei quali era
confermata la misura cautelare; come pure in relazione all’omicidio di
Salvatore BOLOGNA, di cui si accusava unitamente al LINGUANTI nei
confronti del quale era confermata l’ordinanza cautelare. E’ stata, inoltre
considerata la articolata collaborazione tesa alla ricostruzione della
struttura e composizione del clan mafioso operante in Cassibile , al quale

custodiale in esame. Infine, la ricostruzione fornita dal collaboratore in
ordine alla esistenza del gruppo associativo è risultata corroborata dalle
propalazioni di altri quattro collaboratori di giustizia ( i due fratelli
BOLOGNA,i1 DE CAROLIS ed il CURCIO) e dal compendio intercettivo
proveniente da altro procedimento. Inammissibile è la pretesa
contraddittorietà delle dichiarazioni del TROIA in ordine ai traffici di
droga all’origine, tra l’altro, dell’omicidio del GIACONA che non tiene
conto della motivazione resa sul punto dalla ordinanza genetica – che
con quella impugnata si fonde – la quale ha osservato che i colloqui tra
LINGUANTI e MELLUZZO avessero ad oggetto proprio l’imposizione da
parte del primo del divieto di trattare gli stupefacenti ( v. pg. 106 OCC).
Come pure, priva di vizi logici è la risposta resa dalla ordinanza in ordine
alla inincidenza delle dichiarazioni rese in sede difensiva da REALE
Antonio, titolare del bar OASI rilevando le pressioni esercitate, invece,
sul figlio Giovanni.
4.3.

Quanto alla attendibilità delle specifiche accuse all’attuale ricorrente
il Tribunale ne ha considerato la esplicita e reiterata indicazione della
sua partecipazione al clan, dalla conoscenza dei suoi legami criminali
finalizzati alle estorsioni con il LINGUANTI già prima della costituzione
del gruppo e nell’ambito della precipua attività estorsiva ai danni di
esercizi commerciali di CASSIBILE successivamente svolta dallo stesso
clan. Inoltre, è stato evidenziato il successivo allontanamento del
ricorrente dallo stesso LINGUANTI per assumere con il GIACONA la
gestione delle macchinette da gioco, iniziativa autonoma che – secondo
il propalante – aveva determinato il L1NGUANTI a decidere l’eliminazione
del GIACONA.

4.4.

Quanto ai riscontri estrinseci in ordine alla partecipazione del
ricorrente al gruppo criminale del LINGUANTI è valorizzata la vicenda
estorsiva sub E) ai danni dei coniugi SPAMPINATO. Questa è ricostruita,
innanzitutto, attraverso le dichiarazioni dello stesso TROIA che ha
riferito dell’incarico dato al FABIO Tony di porre a scopo intimidatorio

3

il collaboratore era intraneo, sfociata nella emissione della ordinanza

alcuni proiettili dinanzi alla saracinesca dell’esercizio commerciale dei
predetti coniugi e di intimare il pagamento di un <

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA