Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6148 del 09/02/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6148 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bergamo nel
procedimento penale nei confronti di:

MERATI Helen, nata a Treviglio il giorno 3/6/1980
CARRARA Franca, nata a Bergamo il giorno 23/3/1957;

avverso l’ordinanza n. 61/15 in data 25/9/2015 del Tribunale di Bergamo in
funzione di giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Luigi BIRRITTERI, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
dell’ordinanza impugnata;
udito il difensore delle indagate, Avv. Fabio LATTANZI, che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso riportandosi alla memoria depositata.

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 25/9/2015, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di
Bergamo, in parziale accoglimento del gravame proposto dalle indagate MERATI
Helen e CARRARA Franca, ha confermato il decreto di sequestro preventivo
emesso in data 20/7/2015 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
medesimo Tribunale in relazione agli immobili siti nel Comune di Saint Tropez
nella disponibilità della CARRARA e sino alla concorrenza di C 100.000 riferiti ai
residui beni riconducibili alla disponibilità della predetta e sino alla concorrenza di

Data Udienza: 09/02/2016

C 182.950 riferiti alla disponibilità della MERATI, mentre ha annullato nel resto il
predetto decreto di sequestro preventivo.
In estrema sintesi, la vicenda procedimentale trae origine da una verifica fiscale
posta in essere dalla Guardia di Finanza di Bergamo che ha preso spunto da
segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, nei confronti della ditta
individuale ELMER di MERATI Flavio e che ha portato all’accertamento dell’utilizzo
a far tempo dal 2005 di fatture per operazioni inesistenti apparentemente
emesse dalla ditta Pkappa Utensili che è però risultata cessata sin dal 1987, il

A seguito di accertamenti bancari emergeva che in concomitanza con i prelievi
mediante gli assegni apparentemente destinati a saldare le fatture della Pkappa,
Flavio MERATI aveva effettuato cospicui versamenti di denaro sui conti correnti
di alcuni parenti tra cui la figlia Helen e la moglie Franca CARRARA.
Gli esiti delle indagini hanno quindi portato il Pubblico Ministero a contestare a
Flavio MERATI il reato di cui all’art. 2 del D.Ivo 74/2000 ed alla figlia ed alla
moglie il delitto di riciclaggio (commesso da Helen MERATI a far tempo dal 2005
e fino alla data odierna ed a Franca CARRARA dal 2009 alla data odierna).
Sulla base di detti presupposti il Pubblico Ministero richiedeva ed otteneva dal
Giudice per le indagini preliminari l’emissione di un decreto di sequestro
preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni degli indagati (che
sono risultati possedere un cospicuo patrimonio immobiliare) fino alla
concorrenza della somma sopra indicata.
Il Tribunale del riesame, sul presupposto che le operazioni descritte non hanno
realizzato l’occultamento della provenienza del denaro, reso tracciabile
attraverso il versamento sui conti correnti dei soggetti interessati, ha quindi
ritenuto di qualificare la condotta delle indagate che in questa sede ci occupano
nella fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen. in luogo di quella di riciclaggio e, per
l’effetto, di ritenere applicabile non la confisca ex art. 648 quater cod. pen. ma
quella di cui all’art. 12 sexies del d.l. 306/92.
Incidendo la riqualificazione del reato sui termini di prescrizione dello stesso, il
Tribunale del riesame ha quindi ritenuto dì limitare l’ambito temporale delle
operazioni illecite a far tempo dal 2008 con conseguente riduzione del quantum
del sequestro.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il Pubblico Ministero presso
il Tribunale di Bergamo, deducendo sostanzialmente che avrebbe errato il
Tribunale del riesame a riqualificare i fatti addebitati alle due indagate come
ricettazione in luogo dell’originaria contestazione di riciclaggio atteso che la
CARRARA e la MERATI, pur prive di redditi significativi hanno acquistato immobili
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tutto per una evasione fiscale stimata in complessivi 3.492.955,00 C.

di valore e movimentato sui loro conti correnti somme ingenti di denaro e ciò
anche mediante versamenti di denaro contante. La natura fungibile del denaro
comporta che l’accreditamento dello stesso su conto corrente determina la
sostituzione dello stesso con denaro pulito.
In data 3 febbraio 2015 la difesa delle indagate ha depositato nella Cancelleria di
questa Corte una memoria difensiva nella quale, dopo la ricostruzione delle
vicende procedimentali, contesta il contenuto del ricorso del Pubblico Ministero e

richiamo ad assunti giurisprudenziali di questa Corte Suprema.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Secondo un assunto condiviso anche dall’odierno Collegio, integra il delitto di
riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo
definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del
denaro, dei beni o delle altre utilità (Fattispecie attinente al versamento da parte
dell’imputato su conti correnti intestati ai propri figli di n. 99 assegni circolari
provento di truffa). (Cass. Sez. 2, sent. n. 1422 del 14/12/2012, dep.
11/01/2013, Rv. 254050) il che – pur sempre nell’ottica del fumus necessario
all’avviamento del trattamento cautelare reale – risulta essere avvenuto nel caso
in esame mediante la ricezione da parte delle odierne ricorrenti di somme di
denaro provenienti da delitto commesso dall’indagato Flavio MERATI
Del resto, integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio, essendo il reato di
cui all’art. 648-bis cod. pen. a forma libera e potenzialmente a consumazione
prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi
prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il
mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente
bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente
istituto di credito. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante
l’operazione di svuotamento della cassa di un gruppo societario ed il successivo
trasferimento del denaro ad un soggetto, attraverso assegni circolari e bonifici,
con l’incarico di reimpiegare le somme per finanziare altra società). (Cass. Sez.
2, sent. n. 43881 del 09/10/2014, dep. 22/10/2014, Rv. 260694).
Non corretta appare quindi la riqualificazione come ricettazione delle condotte
attribuite alle odierne ricorrenti con tutte le ulteriori conseguenze anche in
materia di estinzione per prescrizione di parte delle condotte stesse e di
limitazione dell’ammontare di quanto sottoponibile a sequestro.

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la qualificazione giuridica che lo stesso vorrebbe dare ai fatti anche attraverso il

Per le considerazioni or ora esposte, l’ordinanza impugnata, affetta da violazione
di legge, deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Bergamo per
un nuovo esame.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo per nuovo
esame.

Così deciso in Roma il giorno 9 febbraio 2016.

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