Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6147 del 24/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6147 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PALERMO
nei confronti di:
MILIOTO NICOLO’ N. IL 19/01/1981
avverso l’ordinanza n. 791/2013 TRIB. LIBERTA’ di PALERMO, del
07/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
1e/sentite le conclusioni del PG Dott. e (A 42 LAZQ Sai/148-M

> del dott. LA PORTA, dirigente della sezione di Polizia
Stradale di Agrigento, al fine di screditarne l’immagine professionale e
l’operato e ottenerne così la rimozione dall’incarico ricoperto; fatto
commesso da maggio 2011 a novembre 2011.
2.

Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Sciacca deducendo unico ed articolato
motivo di erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 274
lett.a) e c), 292 co. 2 lett. c) e 309 co. 9 c.p.p. nonché mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa l’assenza
delle esigenze cautelari. In particolare, censura il rilievo circa la carenza
di motivazione della ordinanza genetica in ordine alla esigenza correlata
al pericolo di inquinamento probatorio che – ove sussistente – avrebbe
dovuto essere colmata dal Tribunale. In ogni caso, censura l’omessa
considerazione della ricostruzione operata dal G.I.P. dalla quale
emergono in concreto le condotte di inquinamento perpetrate nonché
non solo l’ascrivibilità delle stesse ad un accordo tra gli indagati ma
anche le specifiche condotte ascrivibili personalmente al MILIOTO.
Quanto al pericolo di reiterazione delle condotte evidenzia le relazioni di
servizio del 28.10.2011, del 23.11.2011 e del 24.11.2011 che
documentano le pressioni e le intimidazioni ai danni delle p.o., oltre
all’episodio del 1.6.2012 ai danni dello IOFFRIDA. Ancora, sarebbe stata
omessa la considerazione dei fatti compendiati sub c) della provvisoria
imputazione, ancorché questa per solo ragioni di limiti edittali non ha
dato luogo a contestazione cautelare. Inoltre, nessun ridimensionamento
delle accuse si sarebbe verificato nella specie né l’assenza di esigenze

1

divieto di dimora nella provincia di Agrigento – ha annullato detta

ex art. 274 lett. c) c.p.p. potrebbe fondarsi su una pretesa intima natura
delle condotte ascritte , o sulla base del lasso temporale dei fatti laddove
essi si sono verificati fino al giugno 2012, o ancora, sullo stato di
incensuratezza del MILIOTO.
3.

Il ricorso è fondato.

4.

La ordinanza impugnata, nel confermare il grave quadro indiziario in
ordine alla ipotesi concussiva , da un lato, ha escluso che l’ordinanza

ha comunque escluso sotto il profilo della attualità e concretezza in
relazione a condotte riconducibili all’indagato. Il pericolo di reiterazione
dei reati è stato escluso sulla base del ridimensionamento delle accuse,
della datazione dei fatti e della loro natura rivolta ai danni di un
dirigente poi trasferito, nonché dalla incensuratezza dell’indagato e
dall’effetto deterrente dell’instaurato procedimento.
5.

Ritiene la Corte che le ragioni addotte dal Tribunale siano – da un lato manifestamente illogiche e palesemente in contrasto con le pur
confermate emergenze indiziarie. Quanto al pericolo di inquinamento
probatorio, mentre illegittima ex art. 309 co. 9 c.p.p. è la sua esclusione
per un vizio di motivazione al riguardo della ordinanza genetica, è
illogica la parcellizzazione delle condotte,

invece facenti capo ad un

comune e concordato piano criminoso nell’ambito del quale il MILIOTO è
coinvolto. Quanto al pericolo di reiterazione, elusivo è il ragionamento
dello stesso Tribunale allorquando si appunta sul trasferimento della
parte offesa, dovendosi, invece, considerare, la capacità a delinquere
dell’indagato manifestata con il compimento delle azioni attribuitegli, se
cioè egli possa commettere altri delitti della stessa specie di quello per
cui si procede, a prescindere dalla persona sotto il cui comando si trovi a
prestare servizio.
6.

L’ordinanza va, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Sciacca per
nuovo esame in tema di esigenze cautelare sotto il duplice profilo.

P.Q. M .
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Palermo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, 24.1.2014

genetica giustificasse il pericolo di inquinamento probatorio, dall’altro lo

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