Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6146 del 31/10/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6146 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

Data Udienza: 31/10/2013

a Castel del Piano (GR) il 13-2-89.
Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo.
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, doti.
Mario Fraticelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Udito l’avv. ZAINA eakk che ha insistito per il rigetto o per la inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 .-. Con l’ordinanza indicata in epigrafe in data 11-6-13 il Tribunale di Perugia, adito ex art.
309 c.p.p., ha annullato la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata in data 16-5-13
dal GIP di Orvieto a Cecconi Jaco, quale indagato per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90, per
avere ceduto eroina a Cavalloro Daniele in data 15-3-13, ordinandone la immediata liberazione
se non detenuto per altro.
Il Tribunale ha rilevato che, nell’ambito delle indagini effettuate a seguito della morte di
Cavalloro Daniele per assunzione di sostanza stupefacente a lui ceduta da soggetti diversi dal
Cecconi, erano emersi tuttavia elementi per poter ritenere che il predetto Cecconi avesse ceduto
eroina al Cavalloro (dichiarazioni di Mascherini Daniele; accertata presenza del Cecconi in
Orvieto nei giorni precedenti la morte del Cavalloro; accertata conoscenza tra i due;
dichiarazioni di Nannarelli Michela e di Zaganelli Monica). Tali elementi però, in assenza di
ulteriori riscontri, non potevano considerarsi sufficienti per ritenere sussistenti i necessari gravi
indizi di colpevolezza a carico del Cecconi.
2 .-. Avverso la suindicata ordinanza dell’11-6-13 ha proposto ricorso per cassazione il
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Orvieto, chiedendone l’annullamento per
violazione dell’art. 192 c.p.p. e per vizio di motivazione, per avere il Tribunale del tutto
illogicamente valutato gli elementi indiziari emersi a carico del Cecconi (v. punto che precede)
e per avere il Tribunale del tutto ignorato le risultanze emerse successivamente alla emissione
della misura cautelare, e cioè il rinvenimento in sede di perquisizione presso la abitazione di
Cecconi Jago (all’atto della esecuzione del provvedimento restrittivo) di sostanze stupefacenti
già confezionate per lo spaccio, di una bilancina di precisione e di pellicola trasparente idonea
per il confezionamento della droga.

3 .-. In prossimità della odierna udienza camerale, la difesa del Cecconi ha depositato una
memoria, con la quale chiede dichiararsi la inammissibilità o rigettarsi il ricorso proposto dal
Pubblico Ministero.
4 .-. Il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica di Orvieto è fondato.
E’ pacifico che il Tribunale del Riesame, nel valutare l’ordinanza applicativa della misura
coercitiva, può prendere in considerazione circostanze sopravvenute, non essendo la sua

gi

Per questi motivi
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Perugia.
Cos’ deciso in data 31-10-2013.
Il qonsigliere es nsore

cognizione circoscritta agli elementi esistenti al momento di emissione dell’ordinanza cautelare
(Sez. 5, Sentenza n. 4795 del 28/10/2010, Rv. 249779, Vatteroni).
Nel caso in esame dalla perquisizione domiciliare eseguita presso la abitazione del Cecconi
successivamente alla emissione della misura coercitiva risultano senz’altro emersi elementi,
che, potendo fungere da riscontro alle altre risultanze già acquisite, avrebbero dovuto essere
vagliati dal Tribunale del Riesame.
Nessuna valutazione in ordine a tali elementi è stata, invece, effettuata, dal Tribunale di
Perugia.
Ne deriva una carenza motivazionale del provvedimento impugnato, che ne impone
l’annullamento con rinvio per nuovo e più accurato esame al citato Tribunale di Perugia.

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