Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6143 del 11/07/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6143 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

MAZZARELLI RAIMONDO n. 11/2/1953
avverso l’ordinanza n. 45/2013 del 18/4/2013 del TRIBUNALE DEL
RIESAME DI BENEVENTO
visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SANTE SPINACI che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. ALFREDO GUARINO che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale del Riesame di Benevento con ordinanza del 18-30 aprile
2013 confermava il decreto del gip dello stesso ufficio che il 27 marzo 2013
disponeva il sequestro preventivo nei confronti di Mazzarelli Raimondo, indagato
dei reati di cui agli artt. 319, 319 quater, 314 e 640 cod. pen., ai fini della
confisca sia per equivalente ai sensi dell’art. 322 ter cod. proc. pen. che ai sensi
dell’art. 12 sexies legge 356/1992 in relazione ai beni posseduti dal Mazzarelli
per un valore non corrispondente ai redditi dichiarati. Tale misura, disposta a
seguito della convalida del sequestro di urgenza del pubblico ministero, aveva ad
oggetto beni immobili, ad esclusione dei beni ricevuti per successione, nonché le
somme di denaro depositate sul conto corrente in disponibilità dell’indagato.
2. Il Tribunale premetteva che il giudice per le indagini preliminari aveva
ritenuto, per i medesimi fatti contestati, la sussistenza di gravi indizi di

Data Udienza: 11/07/2013

colpevolezza ai fini della applicazione di misura cautelare personale, misura
confermata dal Tribunale distrettuale del Riesame con esclusione del reato di cui
al capo numero 2 della rubrica. Tale decisione in ordine alla misura personale era
ritenuta assorbente in relazione al tema della sussistenza del “fumus commissi
delicti”; il Tribunale, comunque, valutava la adeguatezza delle prove indicate nel
decreto di sequestro per confermare come i fatti accertati consentissero di
ricostruire l’ipotesi di reato, escludendo di poter accogliere la richiesta della
difesa sostanzialmente finalizzata ad una anticipata e completa valutazione di

3. Quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari per il sequestro per
equivalente, il Tribunale osservava come fosse stato correttamente individuato il
profitto e, quindi, determinato l’importo del sequestro del denaro rinvenuto sui
conti correnti. Per quanto riguarda il sequestro ai sensi dell’art. 12 sexies I.
356.1992 riteneva che, nel caso concreto, a fronte di una consulenza contabile
che aveva esaminato l’arco temporale tra il 2004 il 2011, fosse emersa una
notevole sproporzione perché i redditi erano compresi fra C 50.000 ed C 60.000
(sembra annuali) laddove i beni dei quali era intestatario il ricorrente, al netto di
quanto acquisito per successione o donazione, avevano un valore di circa C
1.950.000 e nel medesimo periodo erano stati effettuati acquisti di autovetture
per il valore complessivo di circa C 240.000. Nessuna adeguata giustificazione
era stata offerta dal ricorrente se non il riferimento ai redditi del coniuge
separato e le ‘possibili entrate” derivanti dall’attività di agriturismo di cui il
ricorrente “risulterebbe” essere titolare.
4. Contro tale provvedimento propongono due separati ricorsi i difensori del
Mazzarelli.
5. Con il ricorso dell’ avvocato Del Basso si deduce la violazione dell’art. 321
comma 3° bis cod. proc. pen., non essendo state valutate le ragioni di urgenza
del decreto di sequestro del pubblico ministero e, comunque, non sussistendo le
medesime nonché la violazione dell’art. 321 cod. proc. pen. in relazione all’ art.
125 n. 3 cod. proc. pen. in quanto, pur se il giudice per le indagini preliminari
nel convalidare il decreto di sequestro del pubblico ministero non aveva fatto
alcun riferimento all’art. 12 sexies I. cit., il Tribunale del Riesame aveva
reinterpretato il decreto impugnato ritenendo che il sequestro andasse
confermato anche ai sensi dell’ art. 12 sexies. Il sequestro, quindi, era stato
applicato per un’ipotesi funzionale diversa da quella del provvedimento
impugnato.
6. Inoltre il provvedimento impugnato, per la parte relativa al sequestro per
equivalente, è privo di motivazione non considerando neanche che per il reato di
cui al capo 2) era intervenuto annullamento da parte del Tribunale del Riesame.
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merito in ordine alla responsabilità del ricorrente.

7. Il ricorrente deduce, inoltre, che erroneamente il Tribunale ha escluso la
necessità di un rapporto pertinenziale tra oggetti sequestrati e reato anche nel
caso di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente. Pertanto l’ordinanza
impugnata va censurata non avendo il giudice accertato il collegamento tra il
bene sequestrato ed il profitto.
8. Con riferimento al sequestro ai sensi dell’art. 12 sexies I. cit., a parte
quanto già rilevato, osserva l’errore del giudicante che ha proceduto ad una
valutazione globale della sproporzione e non con riferimento ai singoli acquisti,

valutazione della sproporzione va effettuata con riferimento al reddito ed alla
attività nei momenti dei singoli acquisti, regola cui non si è attenuto il Tribunale
di Benevento.
9. Il ricorso dell’avvocato Guarino è espressamente limitato al sequestro
disposto ai sensi dell’art. 12 sexies I. cit.
10. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e la contraddittorietà
della motivazione quanto alla valutazione del contenuto della consulenza di parte
del pubblico ministero.
11. Con secondo motivo deduce la violazione di legge nella applicazione
dell’art. 12 sexies I. cit. in relazione agli acquisti immobiliari tra il 2004 ed il
2010.
12. Nello sviluppo di tali due motivi la difesa rileva in generale che si è
tenuto conto di acquisti immobiliari avvenuti prima del 2004 nonostante i redditi
valutati siano solo quelli fruiti a decorrere da tale anno, redditi peraltro
individuati in modo incompleto. Critica, inoltre, la modalità di calcolo del valore
dei beni immobili, non correttamente indicata nella consulenza tecnica e svolge
osservazioni su singoli casi. Chiede quindi che siano esclusi dal sequestro gli
immobili acquistati in anni per i quali non vi è analisi dei redditi dichiarati
nonchè, per gli anni 2004-2011, gli immobili il cui prezzo di acquisto sia
compatibile con i redditi dichiarati, “evitando di valutare gli immobili secondo il
loro valore attuale”. Chiede, inoltre, lo specifico annullamento del sequestro degli
immobili acquistati il 10 febbraio 2005.
13. Con terzo motivo deduce la violazione di legge nella applicazione
dell’art. 12 sexies I. cit. per errori nella valutazione del valore degli immobili.
14. Con quarto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione agli
immobili acquistati con finanziamenti e mutui ipotecari.
15. Con quinto motivo deduce la violazione di legge in relazione all’acquisto
dell’autovettura Fiat 500 osservando come l’esborso fosse compatibile con la
disponibilità di reddito.

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sia quanto ai beni immobili che alle autovetture. Rileva, al riguardo, che la

16. Con sesto motivo eccepisce la illegittimità costituzionale dell’art. 12
sexies I, cit., con riferimento all’art. 117 n. I della Cost. e all’ art. 10 n. I della
Costituzione, in relazione all’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo, nonché con riferimento all’art. 25 n. 2 della Costituzione e all’art. 27
comma 3 della Costituzione, nonché al principio di ragionevolezza nella parte in
cui si prevede che la confisca ex art. 12 sexies legge 356/92 possa estendersi
anche ad acquisizioni patrimoniali compiute prima dell’entrata in vigore della
norma e della norma che consente la confisca •anche per i reati contro la PA,

l’applicabilità della confisca ex art. 12 sexies anche ad alcuni reati contro la PA.
17. Al riguardo osserva che, avendo la confisca in questione carattere
sostanzialmente sanzionatorio, vada ritenuta una sanzione penale; in
conseguenza ritiene che venga violato l’articolo 7 della Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo in quanto viene applicata una pena più grave di quella prevista
al momento della commissione del reato.
18. Al ricorso vengono allegati numerosi documenti.
19. L’avvocato Guarino ha presentato motivi nuovi consistenti nella
indicazione di “ulteriori ragioni e gravi errori compiuti nella consulenza tecnica
disposta dal pubblico ministero sui beni del dr Mazzarelli e sulla congruenza dei
loro acquisti rispetto ai redditi dichiarati”. Precisa che non richiede un esame nel
merito ma vuole segnalare la erroneità della consulenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
20. Sono fondati i motivi di ricorso riferiti alla carenza assoluta di
motivazione in relazione alla conferma del sequestro ex art. 12 sexies I.cit. ed
alla conferma del sequestro per equivalente in relazione al capo 2).
21. Va premesso che, in sede di ricorso per cassazione, atteso che l’art.
311 cod. proc. pen. ne limita la proponibilità alla sola violazione di legge, non
sono deducibili i vizi di carenza, illogicità, contraddittorietà della motivazione.
Unico vizio di motivazione rilevante è solo la sua totale assenza che integra una
violazione di legge per inesistenza di un elemento essenziale dell’atto.
Nell’ambito della mancanza di motivazione rientra anche l’ ipotesi in cui la
stessa, solo apparentemente sviluppata, presenti tali carenze ovvero tale
contraddittorietà da risultare del tutto inadeguata alla sua funzione, ricorrendo
quindi il caso di motivazione del tutto apparente.
22. Ricorso Del Basso:
23. Il ricorso espone vari argomenti, non formalmente separati in specifici
motivi. Rispetto a tale serie di argomenti, va osservato:
24. È irrilevante il tema che pone la difesa in ordine alla mancata
valutazione delle condizioni di urgenza del sequestro del pubblico ministero
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cioè dell’art. I comma 220 delle legge 27/12/2006 n.296 che ha esteso

poiché il giudizio di riesame del sequestro preventivo ha come unico oggetto il
decreto emesso dal giudice, che è quello che fonda la misura cautelare in
applicazione, restando al di fuori ogni questione inerente il provvedimento di
urgenza e la relativa convalida.
25. È manifestamente infondata la doglianza relativa all’avere il Tribunale
modificato la tipologia di sequestro. Difatti il pubblico ministero disponeva il
sequestro sia ai sensi dell’art. 322 ter cod. proc. pen. che dell’art. 12 sexies
I.cit.. Il gip disponeva il sequestro in conformità alla richiesta, anche facendo

provvedimento applicava il sequestro per entrambe le predette ragioni.
26. Quanto alla dedotta assenza di motivazione del sequestro per
equivalente, questa non risulta affatto mancante in ordine ai capi 1), 3), 4) ed
11), anche in ragione del rinvio fatto al provvedimento convalidato, e, per
quanto già detto, non può essere sindacata la mera insufficienza di tale
motivazione.
27. Diverso, invece, è il caso del capo 2). Il Tribunale sembra tenere conto
dell’ intervenuto annullamento in sede di riesame della misura cautelare
personale in relazione al capo 2) perché afferma testualmente che la misura “è
stata confermata (dal Tribunale distrettuale del riesame) … ad eccezione del
reato di cui al capo n. 2 della rubrica”; ma, a fronte di tale presa d’atto, il
provvedimento impugnato non accoglie l’impugnazione con riferimento al profitto
che era stato attribuito a tale reato ma, anzi, ribadisce la sussistenza di “fumus”
anche per tale contestazione confermando la ricezione da parte dell’indagato
delle “somme di denaro e le ulteriori utilità oggetto del capo 2” e ritenendo
giustificato il sequestro anche per tale reato.
28. Va, al contrario, rilevato che non poteva bastare il mero rinvio ad una
ricostruzione dei fatti che non risulta confermata in sede di riesame per la misura
cautelare personale (anche se non ne era ancora nota la motivazione): era
necessario che vi fosse, nel provvedimento impugnato, autonoma ed adeguata
esposizione degli elementi a fondamento della ipotesi di accusa di cui al capo 2,
sia ai fini del “fumus” che della prospettiva di effettiva confisca all’esito del
processo, condizione necessaria per giustificare il sequestro.
29. Quindi, per il capo 2, ricorre una condizione di totale assenza di
motivazione.
30. È poi manifestamente infondata e, comunque, neanche giustificata,
l’affermazione secondo la quale erroneamente il Tribunale non ha valutato, in
tema di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, il rapporto
pertinenziale tra oggetti sequestrati e reato. Caratteristica del sequestro per

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richiamo al contenuto di tali provvedimenti. Evidente, quindi, che il

equivalente è proprio la assenza di tale rapporto diretto del bene sequestrato con
il reato, importando semplicemente che sia il controvalore del profitto del reato.
31. Il sequestro disposto per equivalente va quindi annullato perché venga
rivalutata la sussistenza di indizi per il reato di cui al capo 2) e, in caso positivo,
venga ricalcolata l’entità del profitto fino a concorrenza del quale è ammesso il
sequestro.
32. Quanto al tema della proporzionalità del patrimonio posseduto rispetto
ai redditi ed alle disponibilità economiche note e lecite, se ne discute nell’ambito

33. Ricorso Guarino (limitato al sequestro ex articolo 12 sexies I. cit.):
34. risulta fondato il motivo, peraltro ripetuto nei vari motivi che, in
diverso modo, rilevano presunti errori ed omissioni nella determinazione del
valore e della proporzionalità del patrimonio, quanto alla totale assenza di
motivazione del provvedimento impugnato.
35. Il provvedimento in tema di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 12
sexies I. cit. deve offrire una motivazione sul valore dei beni posseduti e sulla
non evidenza di disponibilità economiche lecite per il loro acquisto. Il tema della
disponibilità patrimoniale e di reddito è affrontata nella parte finale della pagina
8 e nella pagina 9 del provvedimento impugnato.
36. Il Tribunale, quindi, indica cumulativamente il presunto valore del
patrimonio ma rinvia in termini molto generici alla consulenza tecnica citando il
“valore” degli immobili ma non il prezzo pagato. Soprattutto non è chiarito se il
valore indicato è quello attuale o quello dell’epoca dell’acquisto (solo rispetto a
quest’ultimo valore potrà rilevare una possibile manifesta sproporzione con il
prezzo “dichiarato” di acquisto).
37. Inoltre, nello stesso testo del provvedimento, si fa chiaro riferimento
ad acquisti anteriori al periodo per il quale sono stati conteggiati i redditi
d ichiarati.
38. La motivazione, in conseguenza, si risolve nella apodittica affermazione
che il pubblico ministero ha offerto prova della sproporzione. E’ palese come una
tale motivazione sia meramente apparente, non offrendo il provvedimento
impugnato alcuna giustificazione ulteriore rispetto al caso in cui vi fosse stata
totale assenza grafica della motivazione stessa.
39. Peraltro lo stesso Tribunale dà atto che la parte ha ulteriori disponibilità
economiche nel contesto nucleo familiare, ovvero il reddito della moglie; anche
qui il provvedimento si limita a rinviare alla consulenza limitatamente al reddito
da lavoro dipendente ma poi dà atto che la moglie “risulterebbe essere titolare”
di una azienda di agriturismo; dalla formulazione della motivazione risulta che
non si è tenuto alcun conto della capacità di reddito di tale azienda.
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del secondo ricorso, più ampio sul punto.

40. Si è quindi in presenza di una motivazione meramente apparente che
costituisce vizio di violazione di legge ed impone l’annullamento con rinvio per
nuovo esame in ordine al sequestro disposto ai sensi dell’art. 12 sexies I.cit..
41. Tale decisione rende non rilevante, allo stato, la questione di legittimità
costituzionale posta dalla difesa e sopra sintetizzata, atteso l’integrale
annullamento del sequestro.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di

Roma così deciso 1’11 lugli , 2013
Il Consigliere

nsore

Benevento.

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