Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6142 del 24/01/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 6142 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI DONATO GIUSEPPE N. IL 04/03/1975
avverso la sentenza n. 5701/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ete.r
e.450
9 SPLAM661
che ha concluso per ,ti uta.m.u4AS -4~ .142.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/01/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con sentenza del 14.12.2012 la Corte di appello di Napoli – a seguito di
gravame dell’imputato e del P.G. avverso la sentenza emessa il
2.4.2012 dal G.U.P. presso il Tribunale di Napoli – in riforma di detta
sentenza riduceva la pena inflitta a DI DONATO Giuseppe in ordine al

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo
del difensore deducendo violazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. per
motivazione manifestamente illogica, travisamento del fatto e della
prova ed illogicità della motivazione

e/o omessa motivazione in

relazione al trattamento sanzionatorio. In particolare, ci si duole
dell’omessa

valutazione

della

documentazione

attestante

la

tossicodipendenza dell’imputato che avrebbe dovuto corroborare le
dichiarazioni di quest’ultimo in relazione alla destinazione personale
dello stupefacente rinvenutogli, in ordine ai quale era economicamente
capiente. Quanto al trattamento sanzionatorio si era immotivatamente
scelta quale pena base il massimo edittale previsto dall’art. 73 co. V DPR
n. 309/90.
3.

Il ricorso dell ‘imputato è inammissibile quanto al primo motivo.

4.

In materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione
della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della
immediatezza del consumo, viene effettuata dal giudice di merito
tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto,
secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità
soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della
motivazione (Sez. 6, Sentenza n. 44419 del 13/11/2008 Rv. 241604
Imputato: Perrone).
Ebbene, quanto alla esclusione della destinazione esclusivamente

5.

personale dello stupefacente, la Corte territoriale – con motivazione
logica ed esente da vizi giuridici – ha ritenuto assorbente le circostanze
di fatto del trasporto della pluralità di dosi di droga di diversa qualità,
delle quali alcune nascoste negli slip ed altre gettate dal finestrino della
vettura alla sola vista dei militi. Cosicchè il motivo di ricorso tende

inammissibilmente a riproporre una valutazione del fatto, facendo leva
sulla dedotta tossicodipendenza dell’imputato.

6.

Quanto al trattamento sanzionatorio l’esame del ricorso deve tenere
conto della sopravvenienza normativa costituita dalla novella introdotta
1

delitto di cui all’art. 73 DPR n. 309/90.

dall’art. 2 D.L. 23 DICEMBRE 2013, N. 146 che – come già osservato da
questa Corte con sentenza della VI Sezione emessa 1’8 gennaio 2014 di cui è stata fornita l’informazione provvisoria – ha introdotto un titolo
autonomo di reato per fatti di lieve entità riconducibili alle altre
previsioni contenute nel medesimo art. 73. E tale previsione, fissando la
pena della reclusione da uno a cinque anni, è più favorevole rispetto alla
precedente previsione che, attraverso la possibilità di bilanciamento,

n. 309/90.
7.

Si tratta di intervento incidente sul piano normativo ed afferente alla
legalità della pena e, pertanto, rilevabile di ufficio.

8.

Nella specie, risultando la pena inflitta sulla base del riconoscimento
della ipotesi di cui all’art. 73 co. V DPR n. 309/90, rispetto alla quale è
intervenuta la comparazione con la recidiva ex art. 69 c.p., la sentenza
impugnata deve essere annullata perché si pervenga a nuova
determinazione della pena, così assorbito il motivo proposto.

9.

La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della
Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla limitatamente alla pena la sentenza impugnata e rinvia per
nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, 24.1.2014.

consente l’applicazione della più grave pena fissata dall’art. 73 co. 1 dpr

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