Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6140 del 29/01/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6140 Anno 2016
Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO
Relatore: PARDO IGNAZIO

18/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del PG Ciro Angelillis che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza in data 20 luglio 2015 il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale
di Forlì respingeva la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero nel
procedimento a carico di Non i Giovanni e disponeva, ex art. 409 comma quarto cod. proc.
pen., procedersi a nuove indagini.
1.2 Ad avviso del giudice delle indagini preliminari, conformemente a quanto sostenuto dalla
parte offesa nell’atto di opposizione, occorreva approfondire alcuni temi riguardanti il rapporto
tra l’avv. Non i ed il suo assistito Zanelli Gastone ed in particolare verificare la data di rilascio di
una fattura per prestazioni professionali emessa dal Non, accertare le date di negoziazione
degli assegni dati in pagamento dallo Zanelli nell’ambito della causa civile nel corso della quale
era stato assistito dal predetto legale, acquisire la parcella depositata nell’ambito del

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Data Udienza: 29/01/2016

procedimento civile e ciò allo specifico fine di valutare la fondatezza della denuncia per
appropriazione indebita sporta dal querelante Zanelli.
1.3 Avverso detto provvedimento emesso ex art. 409 comma quarto cod. proc. pen.,
proponeva ricorso per cassazione il difensore del Non i deducendo: l’inosservanza ed erronea
applicazione della legge penale in relazione alla data di proposizione della querela da ritenersi
tardiva; la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell’ordinanza
del G.I.P. e l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla parte offesa avverso la richiesta
avanzata dal Pubblico Ministero di archiviazione delle indagini.

l’inammissibilità del ricorso poiché il provvedimento impugnato non poteva qualificarsi come
atto abnorme.
Con memoria pervenuta in cancelleria il 18 gennaio 2016 la difesa del Non i insisteva nelle
richieste già formulate rappresentando la tardività della querela, la rinuncia tacita alla
proposizione della stessa e l’abnormità del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 L’impugnazione è inammissibile non essendo consentito proporre ricorso per cassazione
avverso il provvedimento adottato dal G.I.P. ex comma quarto dell’art. 409 cod. proc. pen. in
applicazione del principio generale della tassatività delle impugnazioni.
Al proposito va fatta applicazione del principio di diritto, già statuito da questa Corte, secondo
cui in tema di archiviazione, i provvedimenti ordinatori previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 409
cod. proc. pen., con i quali il giudice indica al pubblico ministero le ulteriori indagini da
svolgere o lo invita a formulare la imputazione, non sono impugnabili anche se siano stati
adottati in violazione del contradditorio, giacché manca una specifica disposizione che preveda
il ricorso per cassazione (Sez. 2 Ordinanza, n. 22625 del 20/4/2001, Rv 219886). Né tale
principio può essere superato facendo ricorso al criterio della abnormità dell’atto poiché si è
ugualmente stabilito che non è impugnabile, neppure sotto il profilo dell’abnormità,
l’ordinanza con cui il G.I.P., richiesto di pronunciare decreto di archiviazione, disponga il
compimento di ulteriori indagini ad opera del P.M. (Sez.3, n. 17196 del 25/03/2010, Rv.
246987). Peraltro, va comunque sottolineato, come il provvedimento del G.I.P. presso il
Tribunale di Forlì, non può neppure essere qualificato quale atto abnorme, caratteristica che ne
consentirebbe l’impugnazione anche al di fuori dei casi stabiliti dalla legge, trattandosi di
un’ordinanza espressamente prevista dall’art. 409 c.p.p., comma 4, sicché la stessa non può
essere considerata un provvedimento avulso dal sistema processuale, ovvero espressione
dell’esercizio da parte del giudice di un potere non riconosciutogli dall’ordinamento, ne’
determina una stasi del procedimento, condizioni necessarie perché il provvedimento possa
configurarsi come abnorme (cfr. sez. un. 26.3.2009 n. 25957, P.M. in proc. Toni, RV 243590).
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo
cod.proc.pen., per manifesta infondatezza; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto
dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,

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Con parere ritualmente depositato, il Procuratore Generale chiedeva dichiararsi

nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e
valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 29 gennaio 2016

IL PRESIDENTE
Dott. Piercamil Davigo

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