Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 614 del 14/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 614 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Nicosia Giuseppe, nato a Raccuia il 18/07/1961
awerso la sentenza del 26/06/2012 della Corte d’appello di Catania R.G. n. 2117/2011
visti gli atti, il prowedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 26/06/2012 la Corte d’appello di Catania ha confermato la decisione di
primo grado che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia Giuseppe Nicosia, avendolo
ritenuto responsabile del reato di lesioni gravi in danno del fratello Vincenzo Nicosia. La
sentenza impugnata ha escluso l’applicabilità dell’art. 52 o 55 cod. pen., rilevando, per un
verso, che dell’esistenza di unÌaccetta con la quale la persona avrebbe aggredito il genero
dell’imputato aveva parlato solo il genero stesso e, per altro verso, che, anche a voler
ritenere quest’ultimo attendibile, difettava l’attualità dell’offesa.
2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico
articolato motivo, con il quale si lamenta che la decisione abbia valorizzato le risultanze della
perizia, assolutamente inidonee alla ricostruzione del contesto in cui l’episodio era maturato,
e le deposizioni di testimoni che non avevano assistito alla genesi della vicenda, in tal modo
sottraendosi al dovere di motivare in ordine all’eccepita sussistenza della scriminante della
legittima difesa o dell’eccesso colposo ai sensi dell’art. 55 cod. pen.

Data Udienza: 14/11/2013

Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme in punto di
penale responsabilità dell’imputato, le motivazioni delle due sentenze di merito vanno ad
integrarsi reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr., in
motivazione, Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv. 251550).
La sentenza di primo grado ha valorizzato, ai fini della ricostruzione dell’episodio, per un
verso, le dichiarazioni della madre dell’imputato e della persona offesa e, per altro verso, le

era intervenuto a difesa del proprio genero e aveva cercato di disarmare il fratello, con il
quale era caduto al suolo: in tale frangente quest’ultimo aveva sbattuto la testa contro alcuni
blocchi di cemento.
In realtà, le lesioni erano, secondo il perito, incompatibili con siffatta dinamica e, invece,
coerenti con la ricostruzione della persona offesa e della madre, i quali avevano riferito che il
primo, privo di qualunque arma, era stato colpito con un bastone dal fratello.
Ne discende che la valorizzazione dei risultati dell’indagine tecnica nella sentenza impugnata
rileva al fine di dimostrare l’assoluta inattendibilità in fatto della tesi difensiva della legittima
difesa, sostenuta dall’imputato e dal genero di quest’ultimo.
Le generiche critiche del ricorrente sono prive di qualunque specificità rispetto a siffatto
percorso argomentativo.
D’altra parte, non può essere configurato l’eccesso colposo previsto dall’art. 55 cod. pen. in
mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, di cui si
eccedono colposamente i limiti (Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256017).
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo
determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 14/11/2013

Il Componente estensore

Il Presidente

risultanze della perizia, le quali avevano smentito la tesi dell’imputato, secondo il quale egli

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA