Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 614 del 13/12/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 614 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
METRI FEDERIC nato il 03/07/1980 parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso l’ordinanza del 24/05/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
MACERATA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del PG

Data Udienza: 13/12/2017

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.

Il difensore di Pjetri Federic ricorre per cassazione avverso

l’ordinanza di archiviazione emessa in data 24/5/2017 dal G.I.P. del Tribunale di
Macerata, con trasmissione degli atti al giudice

a quo per l’ulteriore corso,

all’esito dell’udienza camerale fissata su opposizione della persona offesa,
nell’ambito del procedimento penale iscritto nei confronti di ignoti per il reato di

2.

In particolare, il difensore assume che l’ordinanza di archiviazione

emessa dal giudice sia abnorme laddove, nel disporre l’archiviazione del
procedimento e nel restituire gli atti all’Ufficio del Pubblico ministero, invitava
quest’ultimo a valutare “la sussistenza o meno di ulteriori reati alla luce delle
memorie della opponente”.
3.

Con requisitoria scritta del 24/10/2017 il Procuratore generale

presso questa Corte, ritenendo i motivi manifestamente infondati, ha chiesto
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
4.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile

per essere i motivi manifestamente infondati. Dagli atti risulta, infatti, che il
G.I.P. ha disposto l’archiviazione del procedimento contro ignoti dopo avere
regolarmente fissato, a seguito dell’opposizione della persona offesa, l’udienza
camerale alla quale ha partecipato l’odierno ricorrente.
Peraltro, dalla stessa lettura del ricorso si evince come nessuna abnormità
sussista nella decisione di archiviazione avendo il giudice motivato
adeguatamente le ragioni di tale decisione.
Anche l’esortazione al pubblico ministero a valutare l’eventuale sussistenza
di ulteriori reati (oltre tutto adombrati dallo stesso ricorrente con l’atto di
opposizione), pur risultando ridondante, non può ritenersi eccentrica o distonica
rispetto al sistema processuale, potendo il G.I.P., al pari di ogni altro pubblico
ufficiale, segnalare ulteriori notizie di reato (Sez. 6, n. 3734 del 24/11/2015,
dep. 27/1/2016, n.m.) e, in ogni caso, non ha determinato alcuna indebita
regressione del procedimento (contrariamente a quanto opinato dall’opponente),
che, al contrario, ha avuto un epilogo regolare.
In definitiva, non ricorrendo il caso di cui all’art. 409, comma 6, cod. proc.
pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (così, tra le molte, Sez. 3,
n. 50350 del 19/10/2016, Rv. 268388 secondo la quale: «L’ordinanza di
archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma sesto
dell’art. 409 cod. proc. pen., il quale rinvia all’art. 127, comma quinto, dello

2

cui all’art. 644 cod. pen.

stesso codice, che sanziona con la nullità l’inosservanza delle sole norme
concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio»
5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle
ammende della somma di C 2.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.

diritto consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma
semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende. Motivazione semplificata.
Così deciso il 13/12/2017

Il Consigliere estensore
Giovanni

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6. La natura non complessa della questione e l’affermazione di principi di

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