Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 613 del 13/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 613 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FRATAMICO GIOVANNI nato il 30/07/1945 a CASTELMAURO parte offesa nel
procedimento
ci
IGNOTI
avverso l’ordinanza del 12/06/2017 del GIP TRIBUNALE di PESCARA
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del PG

Data Udienza: 13/12/2017

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.

Il difensore di Fratamico Giovanni ricorre per cassazione avverso

l’ordinanza di archiviazione emessa in data 12/6/2017 dal G.I.P. del Tribunale di
Pescara, all’esito dell’udienza camerale fissata su opposizione della persona
offesa, nell’ambito del procedimento penale iscritto nei confronti di ignoti per il
reato di cui all’art. 644 cod. pen. Deduce il vizio di violazione di legge con

all’esatta individuazione della sua consumazione.
2.

Con requisitoria scritta del 25/10/2017 il Procuratore generale

presso questa Corte, ritenendo i motivi manifestamente infondati, ha chiesto
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
3.

Tanto premesso, Il ricorso è inammissibile. Le Sezioni Unite hanno

da tempo affermato che l’ordinanza di archiviazione è impugnabile soltanto nei
rigorosi limiti fissati dal comma 6 dell’art. 409 cod. proc. pen.: detta norma, nel
fare espresso e tassativo richiamo ai “casi di nullità previsti dall’art. 127, comma
5”, legittima il ricorso per cassazione soltanto nel caso in cui le parti non siano
state poste in grado di esercitare le facoltà ad esse attribuite dalla legge e, cioè,
per inosservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in
camera di consiglio per i procedimenti da svolgersi dinanzi al tribunale (Sez. un.
n. 24 del 9/6/1995, Rv. 201381). Nel caso in esame avverso il provvedimento di
archiviazione emesso a seguito di procedimento camerale, la parte offesa non
prospetta alcun vizio riguardante la citazione e l’intervento delle parti in camera
di consiglio, ma lamenta la congruità della motivazione spesa in relazione alla
ritenuta infondatezza della notizia di reato e la mancata valutazione delle
ulteriori indagini prospettate nell’atto di opposizione.
Poiché però la violazione del contraddittorio è l’unico vizio denunciabile con
il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di archiviazione, non possono .
in alcun modo essere oggetto di censura le valutazioni espresse dal giudice a
fondamento della ordinanza di archiviazione, essendo il G.I.P. investito della
richiesta del tutto libero di motivare il proprio convincimento anche prescindendo
dalle valutazioni dell’organo titolare dell’azione penale e da quelle esposte dalla
persona offesa in sede di opposizione (in tal senso, ex plurimis: sez. 2, n. 51557
del 16.11.2016; sez. 5, n. 17968 del 29/04/2014; Sez. 1, n. 9440 del
03/02/2010).
In definitiva, non ricorrendo il caso di cui all’art. 409, comma 6, cod. proc.
pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (così, tra le molte, Sez. 3,

2

riguardo alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggetti del reato, nonché

n. 50350 del 19/10/2016, Rv. 268388 secondo la quale: «L’ordinanza di
archiviazione è impugnabile soltanto nei rigorosi limiti fissati dal comma sesto
dell’art. 409 cod. proc. pen., il quale rinvia all’art. 127, comma quinto, dello
stesso codice, che sanziona con la nullità l’inosservanza delle sole norme
concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio»
4. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella

ammende della somma di C 2.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei
motivi dedotti.
5. La natura non complessa della questione e l’affermazione di principi di
diritto consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma
semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende. Motivazione semplificata.
Così deciso il 13/12/2017

Il Consigliere estensore
Giovanni Ari III

determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA