Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6128 del 20/01/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6128 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno
nel procedimento a carico di
Apicella Luigi, nato a Cava de’ Tirreni (Sa) il 18/11/1965

avverso la sentenza del 09/04/2014 del Tribunale di Nocera Inferiore

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Piero Gaeta, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso,
l’annullamento della sentenza impugnata e la restituzione degli atti al Tribunale
procedente.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il 9 aprile 2014 il
Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica applicava la pena di
mesi due di arresto ed € 8.000,00 di ammenda, con sospensione condizionale

Data Udienza: 20/01/2016

della pena subordinata alla rimozione dell’opera abusiva ed al ripristino dello
stato dei luoghi, in ordine ai reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli
artt. 44, lett. B), 64 e 71, 65 e 72, 93 e 95 d.P.R. 380 del 2001.

2. Avverso tale provvedimento ricorre il Procuratore generale presso la
Corte di appello di Salerno, articolando un unico motivo di gravame, qui
enunciato, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente
necessari per la motivazione.

cod. proc. pen., lamentando che il Tribunale aveva omesso di applicare la
sanzione accessoria dell’ordine di demolizione delle opere ai sensi dell’art. 31,
d.P.R. n. 380 del 2001, nonché l’ordine di rimessione in pristino.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per le opere
abusive di cui alla citata norma il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la
demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
Siccome l’art. 445, comma 1 bis, cod. proc. pen. equipara la sentenza
emessa a seguito di ‘patteggiamento’ alla sentenza di condanna, l’ordine di
demolizione di un manufatto abusivo di cui all’art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 va disposto anche in caso di applicazione della pena concordata
dalle parti.
In proposito questa Corte (ex plurimis, Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009,
P.G. in proc. Ascenzi e altro, Rv. 245212) ha precisato che non assume rilievo il
fatto che l’ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell’accordo
intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non
suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle parti
stesse e di cui l’imputato deve tenere conto nell’operare la scelta del
patteggiamento; l’ordine di demolizione è un provvedimento dovuto, privo di
contenuto discrezionale e necessariamente consequenziale alla sentenza di
condanna o ad altra alla stessa equiparata; pertanto non è disponibile dalle parti
in sede di patteggiamento. Conseguentemente detto ordine va disposto anche se
mancante nella richiesta (Sez. 3, n. 64 del 14/01/1998, Corrado, Rv. 210128;
Sez. 3, n. 24087 del 07/03/2008, Caccioppoli, Rv. 240539).

2

Il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b),

Non va accolto il ricorso in ordine all’ordine di rimessione in pristino,
sanzione amministrativa accessoria prevista dall’art. 181, comma 2, d.lgs.22
gennaio 2004, n. 42 in caso di condanna per i reati paesaggistici, non
ricorrendone, nella fattispecie, il presupposto applicativo: invero,
dall’imputazione e dalla sentenza si evince che i soli reati contestati, in ordine ai
quali è stata emessa la sentenza di ‘patteggiamento’, sono quelli in materia
edilizia, non ricadendo le opere abusive in zona paesaggisticamente vincolata.

all’omesso ordine di demolizione, che va disposto ai sensi dell’art. 620 c.p.p.,
lett. I), trattandosi di provvedimento obbligatorio ex lege, privo di connotati di
discrezionalità (Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015, Gioffrè, Rv. 263557; Sez. 3, n.
16390 del 17/02/2010, Costi, Rv. 246769).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omesso ordine di
demolizione, che impartisce.

Così deciso il 07/01/2016

3. Va quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente

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