Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 612 del 14/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 612 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Fanini Franco, nato a Sant’Egidio alla Vibrata il 30/06/1960
Fanini Camillo, nato a Ascoli Piceno il 19/04/1964
awerso la sentenza del 12/07/2012 della Corte d’appello di Ancona R.G. n. 754/2010
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso per il
rigetto dei ricorsi;
udito, per l’imputato, l’Avv. Guerino D’Angelo Gallo, il quale ha concluso per raccoglimento
del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 12/07/2012 la Corte d’appello di Ancona ha confermato la decisione di
primo grado, che aveva condannato Camillo Fanini e Franco Fanini alla pena ritenuta di
giustizia, avendoli ritenuti responsabili, quali amministratori di fatto della Cart Metal s.a.s. di
Amurri Sauro & C., dei reati: a) di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto la
somma di euro 228.455,25, ottenuta dalla Banca di credito cooperativo Val Vibrata di Torano
Nuovo, previo sconto presso la stessa di titoli emessi in favore della società fallita dalla
Metefer s.r.I., società riconducibile ai medesimi Fanini, nonostante l’assenza di qualsivoglia
rapporto commerciale tra le due società e la totale inattività della Cart Metal s.a.s.; b) di
bancarotta fraudolenta documentale, per avere tenuto le scritture contabili in modo da non
permettere la ricostruzione del patrimonio della società, dal momento che il libro giornale
1

Data Udienza: 14/11/2013

non risultava aggiornato dopo il 31/12/1996 e inoltre dal registro delle vendite non si
ricavavano indicazioni utili per comprendere la reale movimentazione finanziaria e
commerciale intercorsa con la Metefer s.r.l.
2. Nell’interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti
motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta l’assenza di dimostrazione in ordine alla effettiva
riconducibilità delle operazioni contestate ai ricorrenti, in assenza di prove documentali e in
ragione di dubbi in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo.

momento che la società Cart Metal non aveva mai svolto alcuna attività, e in ordine alla
stessa esistenza dei titoli di credito emessi a favore della società fallita dalla Metefer s.r.I.,
come confermato dalla sentenza irrevocabile con la quale Camillo Fanini, nella veste di
amministratore di quest’ultima società, era stato assolto dall’accusa di bancarotta
fraudolenta documentale.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta assenza di motivazione della sentenza impugnata in
ordine alla pluralità di fatti di bancarotta fraudolenta, necessario presupposto dell’aggravante
di cui all’art. 219, comma secondo, n. 1, I. fall.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto propone in sede di legittimità
questioni di fatto, relative alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, non prospettate
in secondo grado, giacché l’atto di appello non investe in alcun modo la condotta distrattiva
contestata, ma la riconducibilità delle operazioni poste in essere ai ricorrenti, in assenza di
prova dello svolgimento, da parte di questi ultimi, di attività gestoria.
Può aggiungersi, per completezza argomentativa, che l’assoluzione, in separato giudizio, di
Camillo Fanini dall’imputazione di bancarotta patrimoniale, con riferimento alla Metefer s.r.l.
non spiega neppure in astratto alcuna rilevanza nel presente procedimento, giacché ciò che
si contesta essenzialmente agli imputati è la distrazione delle somme ottenute da un istituto
bancario, attraverso lo sconto di alcuni titoli.
Del tutto generico è, infine, il rilievo sulla non riconducibilità delle operazioni ai ricorrenti, in
quanto non si confronta in alcun modo con l’apparato argomentativo della sentenza
impugnata.
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, dal momento che l’atto di appello non
contiene alcuna censura in relazione alla bancarotta documentale, contestata unitamente a
quella per distrazione di cui al capo a) ed accertata dal giudice di primo grado, in relazione al
mancato aggiornamento del libro giornale in data successiva al 31/12/1996 e alla
conseguente impossibilità del curatore del fallimento di ricostruire l’attività della società,
dichiarata fallita con sentenza del 15/04/2003.
Ne discende che il silenzio sul punto della sentenza impugnata scaturisce dall’assenza di
doglianze dei ricorrenti e non integra alcun vizio motivazionale.

2

I ricorrenti contestano inoltre la sussistenza della prova in ordine alla distrazione, dal

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna di
ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte,
appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Il Componente estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma 11 14/11/2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA