Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 612 del 13/12/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 612 Anno 2018
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: ARIOLLI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BELMONDO GIOVANNI nato il 11/10/1950 a TORINO parte offesa nel
procedimento
c/
FROSSASCO LUCILLA nato il 02/09/1962 a PINEROLO
COLOMBINI DAVID nato il 29/06/1959 a TORINO
avverso il decreto del 14/06/2017 del GIP TRIBUNALE di TORINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del PG

Data Udienza: 13/12/2017

..

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.

Belmondo Giovanni, ricorre, a mezzo del difensore e procuratore

speciale, avverso il decreto di archiviazione emesso in data 14/6/2017 dal G.I.P.
del Tribunale di Torino nell’ambito del procedimento penale iscritto nei confronti
di Frossasco Lucilla + 1 per il reato di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen. Al
riguardo, deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla

2.

Con requisitoria scritta del 25/10/2017 il Procuratore generale

presso questa Corte, ritenendo correttamente adottato e motivato il
provvedimento censurato, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
3.

Con memoria ritualmente depositata in cancelleria in data

24/11/2017, il difensore dell’indagato ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso.
4.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile

per essere i motivi manifestamente infondati. Al riguardo, occorre premettere
che nell’archiviare con decreto un procedimento penale nonostante l’opposizione
proposta dalla persona offesa, il giudice, ai sensi dell’art. 410, comma 2, cod.
proc. pen., è chiamato a motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza
della notizia di reato che alle cause della inammissibilità dell’opposizione
suddetta per omessa indicazione dell’oggetto delle investigazioni suppletive e/o
dei relativi elementi di prova; in difetto, si produce una violazione delle regole
del contraddittorio, più volte affermata dalla giurisprudenza di questa Corte (ex
multis Sez. 6, n. 53433 del 6/11/2014, p.o. in proc. c. ignoti, Rv. 262079; Sez.
4, n. 12980 del 17/1/2013, p.o. in proc. c. ignoti). Si è, altresì, affermato come il
giudice, nel valutare l’ammissibilità dell’opposizione, deve limitarsi «ai soli profili
di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la
capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla
fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, in quanto l’opposizione è
preordinata esclusivamente a sostituire il provvedimento de plano con il rito
camerale» (ex multis Sez. 2, n. 46246 del 9/10/2014, Rv. 260998). Ciò non
toglie, tuttavia, che, ai fini di una eventuale declaratoria di inammissibilità
dell’opposizione, non possono non rilevare le situazioni in cui la superfluità delle
investigazioni e la non idoneità delle stesse a determinare modificazioni
sostanziali del quadro probatorio appaiano di immediata evidenza (Sez. 5, n.
13400 del 12/1/2016, Rv. 266664; Sez. 3, n. 16551 del 3/11/2016, Rv. 269693,
nel senso che il G.I.P. conserva il potere-dovere di escludere le richieste

ritenuta inammissibilità dell’opposizione.

investigative che appaiano, con immediata evidenza, superflue o comunque
inidonee a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio).
5. Come osservato dal P.G. presso questa Corte nella requisitoria scritta,
una situazione di tal genere si registra nel caso in esame. Il G.I.P. ha, infatti,
adeguatamente valutato l’oggetto delle indagini suppletive richieste e, con
motivazione congrua, le ha ritenute palesemente superflue rispetto all’ipotesi
delittuosa contestata, in quanto nulla aggiungerebbero rispetto al fatto oggetto

documentazione versata in atti. La superfluità è tanto più manifesta in quanto il
G.I.P. ha, poi, motivatamente escluso anche la sussistenza dei presupposti per
ricondurre la situazione denunciata nella fattispecie di reato per la quale era
intervenuta l’iscrizione nel registro delle notizie di reato (artt. 110 e 629 cod.
pen.). Di conseguenza, il proseguimento delle indagini sottoporre ‘indagato ad
un inutile e dispendioso aggravio della posizione processuale, con violazione
anche del principio della ragionevole durata del processo.
6. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
cassa delle ammende della somma di C 2.000,00 così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.
7. La natura non complessa della questione e l’affermazione di principi di
diritto consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma
semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende. Motivazione semplificata.
Così deciso il 13/12/2017

idente

Il Consigliere estensore
Giov

Gb

j

Diotallevi

dell’investigazione, già analiticamente descritto e comprovato dalla copiosa

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