Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6111 del 07/01/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6111 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SORIANIELLO DANILO N. IL 01/06/1990
avverso la sentenza n. 7897/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
Conasate
che ha concluso per •

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 07/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Napoli con- sentenza del 14 gennaio 2015,
confermava parzialmente la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di
Napoli, del 26 giugno 2014, ritenuta l’ipotesi del quinto comma dell’alt 73, T. U.
stup. rideterminava la pena per il capo A, con la continuazione interna in anni 2
di reclusione ed C 3.000,00 di multa (il G.U.P. aveva inflitto per il capo A la pena

il Giudice di primo grado ritenuta la continuazione aveva condannato Sorianello
Danilo, alla pena di anni 2 di reclusione ed C 2.000,00 di multa, condanna
confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli.
2. Sorianello Danilo propone ricorso per cassazione a mezzo del proprio
difensore deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente
necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att.
cod. proc. pen.
2. 1. Unico motivo. Illogicità della motivazione ed erronea applicazione
della legge penale in relazione alla disciplina del reato continuato.
La sentenza d’appello conferma la decisione di primo grado che aveva
escluso la continuazione tra i reati relativi alle armi e quelli relativi a
stupefacenti, con motivazione non esaustiva ed in contrasto con la disciplina
dell’art 81 cod. pen.
La Corte di appello integra la motivazione del primo grado, ritenuta
scarsa, ma non risponde ai motivi di gravame proposti nell’atto di appello; la
Corte di appello non ritiene sussistente una prova certa dell’ideazione dei due
gruppi di reati al momento dell’inizio dell’attività illecita; il momento iniziale
sarebbe rilevante anche per le continuazioni ritenute nei due gruppi di reato, ma
la Corte di appello non spiega perché per la continuazione tra i reati relativi alla
droga e quella per i reati relativi alle armi non vi è necessità di prova
dell’ideazione nel momento iniziale, mentre per la continuazione tra la droga e le
armi necessita una prova per l’ideazione iniziale; esclusa per l’una logicamente
dovrebbe escludersi anche per l’altra. L’imputato del resto aveva dichiarato di
essersi procurato sia la droga e sia le armi al fine di rivenderli per momentanea
difficoltà economica, così evidenziando l’unicità della determinazione volitiva e la
contemporaneità delle condotte. L’unico dato certo è la contemporanea
detenzione di materiale illecito acquistabile nel mercato illecito, e l’assenza di

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dy.64(447-.siga.

di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed C 20.000,00 di multa); per i capi B, C, D ed E,

prove diverse doveva far ritenere il contemporaneo acquisto e l’ideazione
unitaria.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata ai sensi
dell’art. 606, lettera B ed E del cod. proc. pen. in relazione all’art. 81 del cod.
pen.

3. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso con dichiarazione depositata il 5
marzo 2015, alla Corte di appello di Napoli.
Il ricorso, quindi, deve dichiararsi inammissibile per rinuncia, ai sensi
dell’art. 591, comma 1, lettera D, del cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore
della cassa delle ammende della somma di C 500,00 ciascuno, e delle spese del
procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 7/1/2016

CONSIDERATO IN DIRITTO

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