Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 611 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 611 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: FUMO MAURIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALFARANO DENIS N. IL 23/03/1982
LEOTTA DAMIANO N. IL 03/05/1980
avverso la sentenza n. 2245/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
04/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO

•si
– i . -in i ersona
che ha concluso per

Udito, per 1

arte civile, l’Avv

Udit i d ensor Avv.

Data Udienza: 14/11/2013

udito il PG in persona del sost.proc.gen. dott. G. Volpe, che ha chiesto dichiararsi inammissibile
il ricorso,
udito il difensore di entrambi gli imputati, avv. M. Perillo, che si è riportato al ricorso e ne ha
chiesto l’accoglimento.

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte d’appello di Milano ha confermato la
pronuncia di primo grado, con la quale Alfarano Denis e Leotta Damiano furono condannati alla
pena di giustizia, con concessione di attenuanti generiche, in quanto ritenuti responsabili del
delitto di cui agli articoli 477-482 cp, con riferimento alle carte d’identità che ciascuno portava
seco.
2. Ricorre per cassazione, con atti separati, ma di identico contenuto, il comune
difensore e deduce erronea applicazione della legge penale e carenza dell’apparato
motivazionale, atteso che i due imputati furono sorpresi effettivamente in possesso delle false
carte d’identità, ma non vi è prova alcuna del fatto che essi abbiano contribuito alla confezione
di tali falsi documenti.
3. Quanto poi al trattamento sanzionatorio, la corte non ha dato ragione del motivo per
cui non poteva ai due essere applicata una pena meno grave.
4. Con terza censura, si eccepisce la prescrizione del reato, atteso che la data di
commissione non è, come già rappresentato e ritenuto dai giudici di merito, il 12 luglio 2007,
ma il 12 luglio 2005.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le prime due censure sono manifestamente infondate e pertanto inammissibili.
La corte milanese ha messo in evidenza come entrambe le carte d’identità recassero le foto
degli imputati, ma generalità (vale a dire nome, cognome data di nascita) non rispondenti al
vero. Da ciò ha dedotto il concorso, quantomeno morale, di entrambi gli imputati nella
confezione dei falsi documenti, atteso che – a meno di non voler, provocatoriamente,
ipotizzare la esistenza di soggetti spinti all’azione da pura filantropia criminale – solo Alfarano e
Leotta avevano la possibilità ed, evidentemente, l’interesse (peraltro essendo latitanti), di
fornire la foto da applicare sul modulo.
2. Quanto al trattamento sanzionatorio, la corte di merito, manifestando il suo dissenso
circa la concessione (avvenuta in primo grado) delle attenuanti generiche a due persone che si
avvalevano di falsi documenti per sottrarsi alle ricerche dopo aver partecipato a un conflitto a
fuoco contro la polizia di Stato, ha ritenuto che la pur concessa riduzione avesse determinato
una pena di gran lunga inferiore al grado di rimproverabilità in concreto ravvisabile.
Si tratta di motivazione, che, per quanto sintetica, è assolutamente chiara, compiuta e
congrua.
3. La inammissibilità dei due predetti motivi rende non operante la prescrizione,
maturata – invero – dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado. Infatti il termine
sarebbe spirato il 12 gennaio 2013, laddove la sentenza della corte d’appello è del 4 dicembre
2012.
4. Consegue condanna di ciascun ricorrente alle spese del grado e al versamento di
somma alla cassa ammende, somma che si stima equo determinare in euro 1000.

RITENUTO IN FATTO

PQM
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e al versamento della somma di C 1000 a favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 14 novembre 2013.-

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