Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 611 del 04/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 611 Anno 2018
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
GIAMBRA MICHELE nato a Serradifalco il 7.1.1949
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Siracusa in data
29.6.2017;
Visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
Udita nell’udienza camerale del 4.12.2017 la relazione fatta dal Consigliere
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

Data Udienza: 04/12/2017

Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Marilia Di Nardo, che ha
chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
Udito il difensore avv. Gaetano Berni, che chiede l’accoglimento del ricorso e
deposita documentazione.

RITENUTO IN FATTO
In data 29.6.2017 il Tribunale del riesame di Siracusa ha confermato il decreto
di sequestro preventivo, emesso dal GIP della stessa città, avente ad oggetto le aree
del comune di Portopalo di Capo Passero, foglio di mappa n. 42, particelle n. 147-

6/7

348-1094-1120-1096 e 1090, su cui insistono il cantiere e gli immobili di proprietà
della CAPOPASSERO s.r.l.
11 Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti il fumus commissi delicti e il
periculum in mora in relazione ad entrambi i delitti contestati: art. 640, comma 2,
c.p. e art. 44, comma 1 lett. b) D.P.R. 380/2001.
Contro l’ordinanza del Tribunale del riesame l’indagato, procuratore della
CAPOPASSERO s.r.1., ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione

tener conto nell’applicazione del precetto penale, in relazione all’art. 28 della L.U. n.
1150/42 e agli artt. 17 e 18 D.P.R. 380/2001 con riferimento al contestato reato di cui
all’art. 44 lett. b) D.P.R. 380/2001.
In particolare, il ricorrente premette che, secondo il provvedimento impugnato,
il Comune di Portopalo di Capo Passero aveva rilasciato alla CAPOPASSERO s.r.l.
l’autorizzazione per la realizzazione di alloggi di edilizia popolare e l’assodata falsità
della polizza fideiussoria, prestata dall’anzidetta società a garanzia dell’esecuzione
delle opere di urbanizzazione primaria, avrebbe inciso sulle scelte negoziali
dell’amministrazione comunale, così da indurla ad autorizzare un intervento
urbanistico che in assenza di tale garanzia non avrebbe autorizzato.
Secondo il ricorrente sarebbe erroneo affermare che sulla base dell’art. 28 L.U.
n. 1150 del 42 la concessione edilizia resterebbe subordinata alla stipula di una
convenzione che deve prevedere anche congrue garanzie finanziarie per
l’adempimento degli obblighi, derivanti dalla convenzione stessa. Ciò perché l’art.
28 non sarebbe vigente in Sicilia, dove si applicherebbe la legge regionale n. 71 del
1978. Inoltre, l’unica condizione, posta dalla convenzione al rilascio della
concessione, sarebbe consistita nella

“esistenza delle opere di urbanizzazione

primaria o nella previsione da parte dei comuni dell’attuazione delle stesse nel
successivo triennio o nell’impegno dei privati di procedere all’attuazione delle
medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto di licenza”.
All’odierna udienza camerale è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all’esito, questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da
dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è integralmente inammissibile.

2

o l’erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve

Va evidenziato che al ricorrente sono stati contestati provvisoriamente due reati:
l’art. 640 c.p. e l’art. 44 co. 1 lett. b) d.p.r. 380/2001.
Il ricorso proposto è incentrato sugli asseriti errori che il Tribunale del riesame
avrebbe commesso nel ritenere esistente il reato di cui all’art. 44 co. 1 lett. b) d.p.r.
380/2001 ma non contiene alcun riferimento all’art. 640 c.p., in relazione al quale,
oltre che all’altro reato, è stata disposta la misura cautelare reale in questione.
Ne discende che i vizi dedotti non hanno il carattere della decisività, atteso che,

troverebbe comunque fondamento nel reato di cui all’art. 640 c.p.
Deve ricordarsi che questa Corte (Sez. 1, n. 46566 del 21/2/2017, Rv. 271227)
ha avuto modo di affermare che, in tema di ricorso per cassazione, l’emersione di una
criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata,
laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento
ricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione, potendo lo stesso
essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica sulla
completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti
disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della
decisione.
Nel caso in esame, pur a voler prescindere dal reato oggetto di critiche da parte
del ricorrente, va rilevato che le argomentazioni del Tribunale del riesame in ordine
ai presupposti della misura cautelare in relazione al reato di cui all’art. 640 c.p. si
appalesano idonei a sorreggere il disposto sequestro preventivo, non essendo
revocabile in dubbio che la presentazione della polizza fideiussoria ha concretizzato
un raggiro idoneo ad incidere per lo meno sulle valutazioni di “convenienza”,
effettuate dalla P.A. nella scelta del contraente e nella stipulazione dell’accordo
contrattuale. Come indicato nell’imputazione provvisoria, la mancanza di valida
polizza fideiussoria e la stipulazione di un convenzione “svantaggiosa” esponeva
“l’ente al rischio di non vedere effettivamente garantito l’eventuale inadempimento
da parte della società rispetto all’impegno assunto di realizzare le opere di
urbanizzazione primaria”.
Va aggiunto che nessun rilievo può assumere la documentazione prodotta in
udienza dal difensore del ricorrente, relativa alla restituzione parziale delle opere
disposta con provvedimento del 3.11.2017. Ciò in quanto le valutazioni espresse in

3

ove pure in ipotesi astratta si dovessero ritenere sussistenti, il sequestro preventivo

q uest’ultimo provvedimento — come in esso indicato espressamente – non hanno
riguardato il precedente, o ggetto di impugnazione in questa sede.
Ne discende che il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pa gamento delle spese processuali nonché apparendo evidente dal contenuto dei motivi che e gli ha proposto il ricorso
determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno

dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 4 dicembre 2017
Il Consi gliere estensore

Il Presidente

Giuseppina Anna Rosaria Pacilli
e32-‘

anco Fiamlanese
0„,s491A.i

2000, n. 186) e tenuto conto dell’entità di detta colpa – della somma indicata in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA