Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6109 del 21/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6109 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Romano Luigi, n. a Ottaviano il 29/03/1940;
Esposito Michele, n. Agropoli il 26/01/1982;

avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, in data 22/11/2011
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Baldi, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per
prescrizione;

RITENUTO IN FATTO

1. Con

sentenza del 22/11/2011 il Tribunale di Vallo della Lucania ha

condannato Romano Luigi ed Esposito Michele alla pena di euro 1.000,00 di
ammenda ciascuno per i reati di cui agli artt. 65 e 72 del D.p.r. n. 380 del 2001
(capo b) e 93 e 95 del D.p.r. n. 380 del 2001 (capo c) in relazione alla
realizzazione di un muro di contenimento armato con sbancamento di terreno.

2. Hanno proposto ricorso gli imputati con distinti atti.

Data Udienza: 21/01/2014

Con un primo motivo lamentano entrambi l’intervenuta prescrizione dei reati
anteriormente alla sentenza impugnata, essendo decorsi i quattro anni di
prescrizione ordinaria a far data dall’atto interruttivo del 31/07/2007
rappresentato dall’emissione del decreto di citazione a giudizio. Né rileva in
senso contrario l’intervenuto rinvio del processo dal 15/2/2008 al 17/10/2008
per malattia dell’imputato, avendo ciò causato una sospensione dei termini per

c.p.).
Con un secondo motivo ancora entrambi lamentano la mancanza di motivazione
in ordine alla natura sismica della zona di effettuazione dei lavori essendo
emersa dall’istruttoria unicamente la sussistenza del vincolo idrogeologico, come
chiaramente affermato dal teste geometra Longo.
Con un terzo motivo il solo Esposito lamenta la mancanza di motivazione in
ordine alla affermazione di responsabilità posto che l’attribuzione allo stesso
dell’esecuzione dei lavori è stata fondata sulle sue dichiarazioni autoaccusatorie
rese in sede di sopralluogo ed inutilizzabili ex art. 62 c.p.p. residuando quindi il
solo, insufficiente, indizio, della presenza sul luogo dei lavori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

Il primo motivo di entrambi i ricorsi è fondato, dovendo constatarsi

l’intervenuta decorrenza della prescrizione ordinaria quadriennale anteriormente
alla sentenza impugnata. Infatti, dalla data del 30/07/2007, corrispondente
all’emissione del decreto di citazione a giudizio quale atto interruttivo, sono
interamente decorsi quattro anni prima che intervenisse la sentenza impugnata
del 22/11/2011; in particolare, pur tenendosi conto, ex art. 159, comma 1, n. 3,
c.p., della sospensione di giorni sessantanove dovuta al rinvio dell’udienza del
15/02/2008 per impedimento dovuto a malattia dell’imputato (durata nove giorni
come da certificato medico), la prescrizione è venuta a maturare, senza ulteriori
atti interruttivi, in data 09/10/2011, ovvero, appunto, anteriormente alla data
della sentenza impugnata.
Né rileva in senso ostativo che la prescrizione, non rilevata dal giudice, non sia
stata eccepita all’epoca dall’interessato; questa Corte ha già più volte chiarito
che, quand’anche l’unico motivo di ricorso fosse rappresentato dalla doglianza
inerente la omessa immediata dichiarazione della prescrizione, non dedotta
neppure dalla difesa prima della sentenza impugnata, il ricorso
per cassazione sarebbe comunque ammissibile giacché il giudice di merito,
indipendentemente dalla predetta eccezione della parte, ha l’obbligo di rilevare
2

soli 69 giorni (60 oltre alla durata della malattia ex art. 159, comma 1, n. 3,

d’ufficio l’estinzione del reato per prescrizione, con la conseguenza che l’omessa
declaratoria della predetta causa estintiva determinerebbe, ove non se ne
consentisse l’azionabilità in sede di legittimità, l’assoggettamento dell’imputato
alla condanna e alla correlativa esecuzione di pena, laddove in presenza della
medesima situazione di fatto e di diritto, l’immediata dichiarazione dell’estinzione
del reato comporterebbe che altro imputato si avvalga della prescrizione, con

costituzionale di uguaglianza (Sez. 5, n. 595/12 del 16/11/2011, Rimauro e
altro, Rv. 252666; Sez. 4, n. 49817 del 06/11/2012, Cursio e altri, Rv. 254092).

4. Ne consegue, in assenza di elementi che possano imporre,

ex art. 129,

comma 2, c.p.p., l’assoluzione nel merito (i restanti motivi dei ricorsi attengono
a pretesi vizi motivazionali che potrebbero al più condurre ad un annullamento
con rinvio della sentenza) l’annullamento senza rinvio per estinzione dei reati.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2014

Il Conliefe est.

Il Presidente

conseguente disparità di trattamento, che determina la violazione del principio

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