Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6103 del 17/12/2014


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 6103 Anno 2015
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

OftbrfzetZTA ‘.- 10-Ft-Z(U Z49

sul ricorso proposto da:
JABBARI HADI N. IL 07/08/1990
avverso la sentenza n. 149/2013 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
11/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MAS SAFRA;

Data Udienza: 17/12/2014

Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione Jabbari Hadi avverso la sentenza emessa in data 11.10.2013 dalla
Corte di Appello di Perugia che confermava quella del Tribunale di Perugia in composizione
monocratica in data 9.11.2012 che aveva condannato, all’esito del giudizio abbreviato, il
predetto alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 4.000,00 di multa per il delitto
di cui all’art. 73 comma 5 0 dPR 309/1990 (vendita di gr. 1,2 di cocaina e illegale detenzione di
eroina; fatto del 26.9.2012)

per il proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p..
3. E’ stata depositata una memoria difensiva e di replica nell’interesse del ricorrente.
Considerato in diritto
4. Il ricorso sarebbe inammissibile attesa la manifesta infondatezza ed aspecificità della censura
mossa, del tutto fuori luogo in relazione alla ordinaria pronuncia di condanna di merito.
Senonchè, va rilevato, ai sensi dell’art. 609, 2° comma c.p.p., trattandosi di motivo -inerente
la misura della pena- che non poteva essere dedotto all’epoca attese le ragioni intervenute a
sostegno solo successivamente alla presentazione del ricorso, che recentemente è entrata in
vigore la Legge n. 79 del 16.5.2014 di conversione del D.L. n. 36 del 2014 con la quale, tra
l’altro, è stata ribadita (essendo già stata affermata dal D.L. n. 146 del 23.12.2013, conv. in L.
n. 10 dl 21.2.2014), la natura di reato autonomo dell’ipotesi di cui al 5° comma del dPR
309/1990 per tutte le tipologie di stupefacenti e rimodulata la pena da sei mesi a quattro anni
di reclusione e da C 1.032 a C 10.239 di multa. Tale novella sanzionatoria, palesemente più
favorevole al reo, è attualmente applicabile, ai sensi dell’art. 2 comma 4 0 c.p., al caso in
esame, sicchè la pena inflitta (calcolata su una base palesemente superiore al nuovo minimo
edittale, attesa la riduzione di un terzo per il rito alternativo) risulta, ad oggi, illegittima ed
immotivatamente eccessiva.
5.

Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento

sanzionatorio con rinvio sul punto alla Corte di Appello di Perugia per l’ulteriore corso.
Va dichiarata comunque, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., l’irrevocabilità della sentenza in
ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Il ricorso dev’essere, nel resto, rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto
alla Corte di Appello di Perugia.
Rigetta il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione
di responsabilità dell’imputato.
Così deciso in Roma, il 17.12.2014

2. Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine all’esclusione dei presupposti

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