Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6100 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6100 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GAZZARA SANTI

Data Udienza: 09/01/2014

SUNTE:VAA

sul ricorso proposto da:
BALS1\10 FELICE N IL 22 02 1954
GEMIMI CARMINE N. Il (t ■ 07 I95S
RAMUNNO ANGELO N. IL 01,01 1960
avverso la sentenza n. 1353 2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
06 06 2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09’01 •2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Reyo
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 4-11.2
che ha concluso per 44

Udito, per la parte co ile. l’A
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RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 14/10/2010, dichiarava Felice
Balsamo, Carmine Glielmi e Ramunno Angelo responsabili del reato di cui
agli artt. 81, 110 cod.pen., 73 e 80 co.2, d.Lvo 309/90, e li condannava alle

La Corte di Appello di Salerno, chiamata a pronunciarsi sugli appelli
avanzati nell’interesse dei prevenuti ha ridotto la pena inflitta al Balsamo
per la continuazione in anni 1 di reclusione, eliminando sul punto la pena
pecuniaria di euro 30.000,00 di multa, e al Ramunno ad anni 4 mesi 2 di
reclusione ed euro 24.000,00 di multa, con conferma nel resto.
Propongono autonomi ricorsi per cassazione gli imputati a mezzo dei
rispettivi difensori, con i seguenti motivi:
-per Balsamo: vizio di motivazione e violazione dell’art. 192, co. 3,
cod.proc.pen. in relazione al ritenuto ruolo di mediatore che l’imputato
avrebbe avuto nella compravendita di gr. 100 di eroina, intercorsa tra
Gaetano Fortunato e Pietro Garone; omessa motivazione sulla richiesta di
riduzione della pena detentiva;
-per Glielmi: il giudice di merito è pervenuto alla affermazione di
colpevolezza di Carmine Glielmi a mezzo di una argomentazione
motivazionale del tutto illogica travisando in maniera netta le emergenze
processuali;
-per Ramunno: mancanza assoluta di motivazione in ordine alla affermata
responsabilità dell’imputato in ordine al reato ad esso ascritto e
travisamento delle emergenze istruttorie; peraltro i giudici di merito
hanno omesso di valutare la memoria difensiva a firma dell’avv. Cioffi,

< ,i pene ritenute di giustizia. così determinando una nullità assoluta della pronuncia resa, per mancato riscontro ad un atto difensivo. La difesa dei Ramunno ha inoltrato in atti memoria, specificando, CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l'impugnata pronuncia, permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione motivazionale, adottata dal decidente, in relazione alla ritenuta concretizzazione del reato contestato e alla ascrivibilità di esso in capo ai prevenuti. La Corte distrettuale, dopo avere effettuato un puntuale richiamo ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia della chiamata di correo ed avere radiografato, analiticamente, le emergenze processuali, ha confermato il giudizio di attendibilità sul pentito Gaetano Fortunato e di credibilità delle dichiarazioni da costui rese, già espresso dal Tribunale, attinenti alle condotte illecite di cui i prevenuti sono stati dichiarati responsabili. Ad avviso del decidente il narrato fornito dal predetto Fortunato, oltre ad essere preciso e circostanziato, soddisfa, in primis, il requisito della costanza, essendo sovrapponibile a quanto dichiarato dallo stesso nel verbale illustrativo ed in altre ulteriori occasioni in cui il detto Fortunato assumeva la qualità di imputato in procedimento connesso; è anche autoaccusatorio, perciò connotato da maggiore spessore di attendibilità, 2_ ulteriormente, le ragioni poste a fondamento del gravame avanzato. in quanto il pentito ha riferito di episodi delittuosi, sconosciuti in precedenza agli inquirenti, che lo hanno coinvolto in prima persona; il riferito è, inoltre, coerente. Peraltro, le dichiarazioni de quibus hanno dichiarazioni di altri pentiti ( Dalmazio Casella e Vito Gallo ). Con il primo motivo di annullamento, identico nei tre ricorsi, si tende ad una rilettura delle emergenze istruttorie, sulle quali al giudice di legittimità è precluso procedere a nuovo esame estimativo. Esula, infatti, dai poteri di questa Corte quello di una rianalisi degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. Rilevasi che neanche la modifica dell'art. 606, lett. e), cod.proc.pen., per effetto della L. 46/2006, consente al giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza di dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati, in maniera specifica, e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze; il dato probatorio travisato o omesso deve avere il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato argomentativo sottoposto a critica ( Cass. 14/6/2006, n. 20245; Cass. 6/5/2008, n. 18163). 3 4- trovato pieno riscontro, a volte fino ai minimi particolari, in altre Del pari manifestamente infondata è l'ulteriore censura formulata nell'interesse del Balsamo, attinente alla omessa motivazione sulla richiesta di riduzione della pena detentiva: la Corte territoriale, appello circa l'illegale aumento in continuazione anche della pena pecuniaria su quella precedentemente inflitta con sentenza passata in giudicato, ha depurato il condannatorio della predetta sanzione pecuniaria, considerando equo l'aumento di un anno sulla precedente pena detentiva inflitta. Orbene l'uso della locuzione "pena equa" permette di ritenere che il decidente abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 cod.pen., così esercitando correttamente il potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al quantum della pena medesima ( ex multis Cass. 11/4/1995, n. 6034 ). Non può trovare ingresso, inoltre, la eccezione di nullità della sentenza, sollevata dalla difesa del Ramunno, che sarebbe stata determinata dal mancato riscontro da parte del giudice di seconde cure al rilevato omesso esame, da parte del Tribunale, della memoria difensiva a firma dell'avv. Cioffi, rilevata la genericità della censura stessa: non è dato ravvisare, infatti, quali doglianze in detto elaborato difensivo fossero state dedotte. Osservasi sul punto che in dipendenza del principio della autosufficienza del ricorso, nel caso in cui si lamenti la omessa o travisata valutazione di specifici atti del processo, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi o l'allegazione degli stessi, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il fumus contrariamente all'assunto difensivo, nell'accogliere lo specifico motivo di del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso ( Cass. 22/4/2008, n. 16706 ); circostanza, nella specie non Peraltro, le impugnazioni proposte sono inammissibili perché fondate su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi, quindi, considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente, a mente dell'art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc.pen., alla inammissibilità ( Cass. 11/10/2004, n. 39598). Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono ragioni per ritenere che il Ramunno, lo Glielmi ed il Balsamo abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, gli stessi, a norma dell'art. 616 cod.proc.pen, devono, altresì, essere condannati al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente determinata, in relazione ai motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00. P. Q. M La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000,00. r ravvisata. Così deciso in Roma il 9/1/2014.

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