Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 610 del 14/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 610 Anno 2014
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Ferrari Giuseppe, nato a Sora il 20/04/1963
awerso la sentenza del 08/05/2012 del Tribunale di Cassino, sezione distaccata di Sora R.G.
n. 6/2011
visti gli atti, il prowedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio, con assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 08/05/2012 il Tribunale di Cassino, sezione distaccata di Sora, ha
confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia
Giuseppe Ferrari, avendolo ritenuto responsabile del reato di minaccia, per avere proferito in
danno di Franco Nicoletti l’espressione “se lo fai un’altra volta ti spacco la testa”, avendolo
sorpreso a riposizionare dei sassi in modo tale da deviare in suo favore le acque provenienti
da un pozzo comunale.
2. Il Ferrari ha proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si rileva l’insussistenza sia dell’elemento oggettivo del reato
contestato, giacché la frase contestata integra una minaccia condizionata, finalizzata a
prevenire l’azione illecita della persona offesa, sia dell’elemento soggettivo, dal momento che
l’espressione, lungi dal voler incutere timore del destinatario, mirava a porre termine all’altrui
illecita condotta, in un contesto culturale, quello dell’attività agro-pastorale, caratterizzato da
1

Data Udienza: 14/11/2013

una vita aspra. In conclusione, si critica la sentenza impugnata, per non avere fatto
applicazione dell’art. 49 cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali in quanto la sentenza impugnata
aveva trascurato di valutare che la persona offesa aveva provocato la reazione dell’imputato,
avendo tentato di risistemare dei sassi in modo da deviare in suo favore il corso delle acque
provenienti da un pozzo comunale. Anche sotto tale profilo, pertanto, si sarebbe dovuti
giungere ad escludere la sussistenza del reato.
Considerato in diritto

logica, sono inammissibili.
In primo luogo, va rilevato che la tesi difensiva espressa dal ricorrente — ossia il carattere
illecito della condotta del Nicoletti — presuppone la rappresentazione di profili fattuali non
emersi in sede di merito, giacché nulla è dato sapere in ordine alle concrete modalità della
deviazione delle acque e al contesto territoriale e proprietario in cui ciò è accaduto.
In secondo luogo, deve aggiungersi che non è rawisabile alcun interesse del ricorrente a
prefigurare il diverso e più grave reato di cui all’art. 393 cod. pen. rispetto a quello
contestato e ritenuto in sentenza.
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa
delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo
determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 14/11/2013

Il Componente estensore

Il Presidente

1. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente attesa la loro stretta connessione

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