Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 610 del 04/12/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 610 Anno 2018
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Sassari
Pilo Maria Vittoria nata a Sassari il 5.3.1983
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Sassari in data
22.5.2017;
Visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
Udita nell’udienza camerale del 4.12.2017 la relazione fatta dal Consigliere
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Marilia Di Nardo, che ha
chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile

RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 4.2.2017 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Sassari ha disposto il sequestro preventivo dell’alloggio popolare di
proprietà dell’ente pubblico “Area”, occupato dall’indagata e dal proprio
convivente Carmine Madau, ritenendo che l’indagata aveva impedito al Madau
l’accesso all’abitazione, attraverso la sostituzione della serratura della porta di
ingresso, e lo aveva aggredito con lancio di oggetti, ingiurie e minacce, così
da indurlo ad allontanarsi dall’immobile e non farvi rientro. Tali fatti,
integranti le ipotesi delittuose di cui agli artt. 634 co. 1, 61 nn. 5, 8 e 11, c.p.,

Data Udienza: 04/12/2017

giustificavano il sequestro, qualificato dal concreto pericolo che la libera
disponibilità dell’alloggio in capo all’indagata potesse portare a conseguenze
ulteriori il reato o comunque alla protrazione dell’occupazione e alla
reiterazione del reato.
In data 22 maggio 2017 il Tribunale del riesame di Sassari ha revocato il
menzionato decreto di sequestro, affermando sia che era pacifico il
compossesso esercitato sull’immobile da entrambi i conviventi e, quindi,
anche dall’indagata sia che non poteva ritenersi sussistente l’elemento

atteso che il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è
commesso da più di dieci persone; inoltre, il Tribunale del riesame ha ritenuto
che, sulla scorta degli elementi offerti dalla difesa, l’allontanamento del Madau
sembrerebbe precedente rispetto ai fatti d’accusa e originato dalla cessazione
dei rapporti affettivi entro il nucleo familiare.
Ha poi escluso il periculum in mora sia perché era in discussione il fumus
commissi delicti sia perché difettavano fatti e circostanze esterne alla
realizzazione della condotta, quali l’aggravamento delle conseguenze del reato
attraverso l’alterazione o il danneggiamento dello stesso bene o dei beni
mobili in esso riposti.
Contro l’ordinanza del Tribunale del riesame il PM presso il Tribunale di
Sassari ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione o
l’erronea applicazione dell’art. 634 c.p. e dell’art. 321 c.p.p., avendo il
Tribunale del riesame ritenuto in astratto configurabile il reato solo nei casi in
cui la minaccia o la violenza sia commessa da più di dieci persone ed avendo
escluso la turbativa violenta, atteso che vi era stato il compossesso della
persona offesa e dell’indagata. Il Tribunale del riesame, poi, avrebbe ritenuto
inesistente il periculum in mora, non essendo ravvisabile il fumus commissi
delicti ma, secondo il ricorrente, l’errore sul

fumus vizierebbe anche la

valutazione sul periculum, per l’appunto fondata sull’esclusione del fumus.
All’odierna udienza camerale è stata verificata la regolarità degli avvisi di
rito; all’esito, questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso
come da dispositivo in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1 Deve premettersi che questa Corte Suprema ha già chiarito che, in
tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di
legge» (per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a
norma dell’art. 325, comma 1, c.p.p.) rientrano la mancanza assoluta di
motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto

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costitutivo della violenza o della minaccia richiesti dall’art. 634 cpv. c.p.,

correlate all’inosservanza di precise norme processuali, non anche l’illogicità
manifesta e la contraddittorietà, le quali possono denunciarsi nel giudizio di
legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui
all’art. 606, lett. e), c.p.p. (così Sez. U., sentenza n. 5876 del 28 gennaio
2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, CED Cass. n. 226710 ss.; conforme,
Sez. V, sentenza n. 35532 del 25 giugno 2010, Angelini, CED Cass. n.
248129).
1.2 Tanto premesso, rileva il Collegio che l’ordinanza in scrutinio è inficiata

Va in primo luogo osservato, infatti, che il reato di cui all’art. 634 c.p.
consiste nel fatto di turbare, con violenza alla persona o con minaccia, l’altrui
pacifico possesso.
Il comma 2 equipara la violenza e la minaccia al fatto commesso da più di
dieci persone: si tratta, come risulta evidente dallo stesso tenore letterale
della disposizione de qua, di una finzione giuridica, fondata sull’oggettiva
capacità intimidatrice data dall’elevato numero dei partecipanti. Deve, quindi,
ritenersi che la presenza di un tale numero di persone rende il fatto punibile,
anche se non siano state poste in essere violenza o minaccia.
Nel caso in esame, invece, il Tribunale del riesame ha ritenuto che non vi
sarebbero violenza o minaccia, stante la commissione del fatto ad opera di
una sola persona, con ciò incorrendo in una chiara violazione di legge, non
avendo considerato che il secondo comma dell’art. 634 c.p. si limita a
prendere in considerazione un caso particolare, in presenza del quale il
legislatore ritiene già di per sé integrato il requisito della violenza alla persona
o della minaccia.
1.3 Peraltro, l’ordinanza impugnata ritiene che, avendo anche l’indagata il
compossesso dell’immobile, non potrebbe configurarsi il reato ascrittole
provvisoriamente.
L’assunto è erroneo.
Premesso che con il termine possesso l’art. 634 c.p. fa riferimento a
qualsiasi situazione di potere di fatto esercitato da un soggetto su una res in
modo corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale, ossia a ciò
che l’art. 1140 definisce “possesso”, nonché a situazioni inquadrate in ambito
civile nella detenzione qualificata di un bene, deve rilevarsi che la
commissione del reato previsto dal menzionato articolo non necessariamente
postula una situazione di possesso esclusivo in capo alla persona offesa ma
può ravvisarsi anche nel caso inguno dei compossessori turbi il compossesso
esercitato sul medesimo bene da altri. L’art. 634 c.p., difatti, mira a tutelare il
pacifico godimento esercitato da un soggetto sul bene, senza che rilevi se tale

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da plurime violazioni di legge, oltre che da motivazione apparente.

situazione di vantaggio si estrinsechi in modo esclusivo o congiuntamente ad
altri. Non si ravvisa infatti ragione per distinguere la posizione del possessore
esclusivo da quella del compossessore, essendo entrambi titolari di una
medesima situazione di vantaggio sulla res. Per di più, l’art. 634 c.p. dispone
che “chiunque” può essere autore del reato, con ciò dunque ammettendo che
il compossessore di un bene può commettere il reato de quo.
Del resto, la dottrina che ha studiato la disposizione in esame, di scarsa
applicazione invero da parte della giurisprudenza, ha rimarcato che le forme

le quali il codice civile riconosce le azioni possessorie.
Deve allora evidenziarsi che le azioni di spoglio e di manutenzione,
disciplinate rispettivamente dall’art. 1168 e dall’art. 1170 c.c., tutelano anche
il compossessore che venga privato o molestato del potere di fatto, esercitato
sul bene, ad opera dell’altro compossessore. Si è ritenuto, infatti, in sede
civile, che, in una situazione di compossesso, il godimento del bene da parte
dei singoli compossessori assurge ad oggetto di tutela possessoria quando
uno di essi abbia alterato e violato senza il consenso e in pregiudizio degli altri
partecipanti lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune
possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun
compossessore sulla cosa medesima, o in modo apprezzabile ne modifichi le
modalità di esercizio (in questi termini, ex multis, Cass. civ., Sez. 2, 30 luglio
2001, n. 10406).
1.4 Per di più, la ritenuta dismissione del compossesso da parte della
persona offesa in data antecedente ai fatti di causa, che lo stesso Tribunale
prospetta quale situazione che “sembrerebbe” desumersi dagli elementi
addotti dalla difesa, si risolve in una motivazione apparente, perché non solo
non indica quali fossero gli elementi offerti dalla difesa ma nemmeno
prospetta la valenza degli stessi a fronte di quelli presi in considerazione dal
giudice di prime cure.
1.5 Anche le argomentazioni sul periculum in mora sono viziate.
Il Tribunale del riesame, sul presupposto del perdurante godimento del
bene da parte dell’indagata, ha escluso un concreto ed attuale pericolo di
deterioramento del bene immobile o dei mobili.
La motivazione si fonda su un errato presupposto, non considerando che
oggetto della tutela apprestata dall’art. 634 c.p. è il godimento dell’immobile
da parte della persona offesa, sicché è rispetto a tale interesse tutelato che
andava parannetrata la sussistenza del periculum in mora.
1.6 In definitiva l’ordinanza impugnata, viziata da errori di diritto e da
motivazione apparente, va annullata e gli atti vanno trasmessi per un nuovo

di realizzazione della fattispecie corrispondono alle tipologie di aggressioni per

esame al Tribunale di Sassari – Sezione per il riesame delle misure cautelari
reali, perché valuti la ricorrenza dei presupposti idonei all’applicazione del
sequestro preventivo con riferimento al reato di cui all’art. 634 c.p. o,
eventualmente, laddove dovesse emergere il fine di esercitare un preteso
diritto, al reato di cui all’art. 393 c.p.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Sassari, Sezione per il riesame delle misure cautelari reali.

Il Consigliere estensore
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli

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Il Presidente
anco Fian anese

Così deciso in Roma, udienza camerale del 4 dicembre 2017

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