Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 61 del 25/11/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 61 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Massari Alessandro, nato a Roma il 7/9/1974

avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma in data
29/11/2012
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Sante Spinaci, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
per prescrizione;
sentite, per il ricorrente, le conclusioni dell’Avv. Pietro Asta, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13/5/2011, il Tribunale di Roma dichiarava Alessandro
Massari colpevole di aver realizzato un’opera abusiva (scala esterna in muratura
e cemento armato adiacente a fabbricato) senza progetto esecutivo da parte di

Data Udienza: 25/11/2014

professionista abilitato (artt. 44, lett. b), 64, 65, 71 e 72, d.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380) e lo condannava alla pena di venticinque giorni di arresto ed 8.500,00
euro di ammenda.
2. Con sentenza del 29/11/2012, la Corte di appello di Roma riformava
detta pronuncia in punto di pena, ridotta a dieci giorni di arresto e 6.000,00 euro
di ammenda (sostituita la prima con 5.700,00 euro di ammenda), confermando
nel resto.
3. Propone ricorso per cassazione il Massari, argomentando tre motivi:

La Corte avrebbe eluso la doglianza di appello in ordine alla corretta
individuazione dell’epoca di realizzazione dell’abuso, la quale – giusta
testimonianze e documenti prodotti in secondo grado – risalirebbe al maggiogiugno 2007, non già, come contestato, all’aprile 2008. Al riguardo, peraltro, il
Tribunale – in ciò non emendato dalla Corte – avrebbe disatteso la richiesta di
riapertura del dibattimento senza motivazione o, al più, con un’affermazione
apodittica.
– inosservanza o erronea applicazione di legge penale con riferimento all’art.
135 cod. pen.; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione. La Corte, ridotta la pena detentiva, ne avrebbe erroneamente
operato il ragguaglio con quella pecuniaria, applicando 570,00 euro per ciascun
giorno in luogo dei 250,00 euro di cui all’art. 135 cod. pen.; in ogni caso,
peraltro, tale sostituzione dovrebbe essere operata nell’ordine di 38 euro al
giorno, atteso che la condotta è stata tenuta in epoca antecedente alla I. 15
luglio 2009, n. 94, che ha elevato detto importo da 38 a 250 euro;
– intervenuta prescrizione del reato, qualora si acceda a ciascuno dei motivi
di cui sopra.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.
Con riguardo al primo motivo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo
del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza
strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logicoargomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di
ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009,
Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo
di questa Corte in forza del quale l’illogicità della motivazione, censurabile a
norma dell’art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è soltanto quella

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– travisamento della prova, illogicità della motivazione, violazione di legge.

evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i; ciò in quanto
l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi,
per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico
apparato argomentativo, senza possibilità dì verifica della rispondenza della
motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003,
Petrella, Rv. 226074).
In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla

alla verifica della rispondenza dell’atto impugnato a due requisiti, che lo rendono
insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo
hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o
di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine
giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e
altri, Rv. 255542).
Se questa, dunque, è l’ottica ermeneutica nella quale deve svolgersi il
giudizio della Suprema Corte, le censure che il ricorrente rivolge al
provvedimento impugnato si evidenziano come fondate; in particolare, il giudice
di secondo grado ha del tutto obliterato le censure – contenute nel primo
gravame – relative al tempus commissi delicti come definito nella sentenza del
Tribunale, così non motivando circa la sollecitata, diversa lettura della
deposizione del teste Colagrossi o la nuova valutazione della documentazione
fotografica in atti.
In tal modo, quindi, il percorso motivazionale che sorregge l’impugnata
sentenza risulta carente, nella misura in cui non risponde adeguatamente a
precisi punti di doglianza che, per contro, erano stati sollevati.
Ne deriverebbe, pertanto, l’annullamento della sentenza con rinvio.
Tuttavia, rileva la Corte che i reati – nelle more – si sono estinti per
prescrizione; ed invero, a fronte di una contestazione mossa al 23/4/2008, i
termini di cui agli artt. 157-161 cod. pen. sono spirati al 23/4/2013.
La pronuncia, pertanto, deve essere annullata senza rinvio per prescrizione.

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—-

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ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere il reato estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, il 25/11/2014

Il residente

• I iere estensore
Iliet

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