Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 61 del 19/12/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 61 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Antonio ZANGARI, nato a Cinquefrondi il 23 ottobre 1948;

avverso l’ordinanza del 19 febbraio 2016 pronunciata da Tribunale di Reggio
di Calabria;

Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Stefano Aprile;

sentite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per il rigetto;

udito il difensore Avv. Guido Contestabile, che ha concluso per
l’annullamento dell’ordinanza.

Data Udienza: 19/12/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Reggio di Calabria, in
funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata
nell’interesse del ricorrente avverso l’ordinanza applicativa della custodia
cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale

associazione di tipo mafioso denominata «’ndrangheta», «locale di
Cinquefrondi», reato commesso dal 1995 e tuttora permanente.
1.1. Il Tribunale di Reggio di Calabria valorizza, per ritenere sussistenti i
gravi indizi di reato, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia IERANO’ e
le risultanze delle intercettazioni dalle quali emergerebbe in modo chiaro ed
evidente il coinvolgimento del ricorrente nel delitto per cui si procede.
Il Tribunale illustra il contenuto e la ritenuta rilevanza indiziaria della
conversazione intercettata in data 15 marzo 2014, nel contesto della quale
Ladini, componente della «locale di Cinquefrondi» e posto a capo dell’omonima
cosca operante in contrada Petricciana, indica il ricorrente come soggetto attivo
e partecipante al sodalizio criminale, avendo cura di precisare come lo stesso sia
«uno dei vecchi ‘ndranghetisti rimasti», differenziandone il ruolo rispetto a quello
di altro soggetto in relazione al quale viene invece espresso il giudizio che lo
stesso «non ne vuole più sapere».
A fianco a tale emergenza probatoria il Tribunale indica le dichiarazioni del
collaboratore di giustizia che individua il ricorrente come uno degli «anziani»,
deputato/trattenere i rapporti con la «Provincia», organo di controllo
dell’associazione mafiosa calabrese. Secondo il dichiarante il ricorrente avrebbe
variamente ricoperto nel tempo il ruolo di «contabile» e anche quello di «capo
società».
Il Tribunale affronta, poi, la valutazione delle esigenze cautelari, ricordando
la presunzione relativa prevista per il delitto in relazione al quale si procede, ed
evidenziando l’assenza di elementi dai quali desumere la cessazione del rapporto
di partecipazione.
2. Ricorre Antonio Zangari, a mezzo del difensore avv. Guido Contestabile,
che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata lamentando l’inosservanza o
erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve
tener conto nell’applicazione della legge penale, a norma dell’art. 606, comma 1,
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di Reggio di Calabria in data 11 gennaio 2016, per il reato di partecipazione ad

lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 416-bis, cod. pen., 192, cod. proc.
pen., nonché muovendo considerazioni concernenti le esigenze cautelari, con
riferimento allo stato di salute.
2.1. Osserva che il Tribunale avrebbe violato e comunque fatto errata
applicazione della norma incriminatrice di cui all’art. 416-bis, cod. pen., anche in

elementi per affermare la partecipazione del ricorrente all’associazione criminale,
risultando unicamente le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia le cui
propalazioni sarebbero generiche e comunque prive di riscontri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel complesso, infondato.
2.

Il primo motivo di ricorso, pur formalmente rivolto a censurare la

violazione di legge, appare incentrato nell’evidenziare gli indici del ritenuto vizio
di motivazione, essendo di fatto criticata la motivazione dell’ordinanza
impugnata, tanto che il ricorso si dilunga nell’evidenziare gli indici della
inattendibilità del dichiarante, nonché dell’insussistenza di elementi indiziari,
senza contestare l’applicazione delle norme di legge fatta dal Tribunale.
Sotto tale profilo, tuttavia, le censure sono infondate.
In effetti, il Tribunale del riesame, richiamando l’ampia motivazione stesa dal
Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio di Calabria, con
l’ordinanza impugnata ha dato conto degli elementi indiziari a carico del
ricorrente, espressamente esaminando e confutando le argomentazioni difensive
svolte in sede di riesame e, in larga parte, riproposte in sede di ricorso.
In particolare, il Tribunale di Reggio di Calabria ha ricordato che
l’appartenenza del ricorrente Zangari alla «’ndrangheta», in particolare alla
struttura denominata «locale di Cinquefrondi», insignito anche della prestigiosa
carica di «contabile», si desume dal contenuto dell’intercettazione ambientale del
15 marzo 2014 captata all’interno dell’abitazione di Ladini Giuseppe,
conversazione intercorsa tra il medesimo Ladini, il figlio Davide, i gemelli Ierace
Francesco e Ierace Raffaele, Ierace Saverio, Tigani Leonardo e Bruzzese
Antonella.
Nel corso della conversazione Ladini, nel delineare l’organigramma della
«locale di Cinquefrondi» del quale costituisce il vertice, elenca i «vecchi» affiliati
che sono tuttora operativi citando espressamente il ricorrente.
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relazione all’art. 192, cod. proc. pen., non emergendo dagli atti sufficienti

Per quello che concerne l’identificazione del ricorrente nel soggetto di cui si
tratta nella conversazione captata, non sono sollevate questioni dalla difesa,
tanto che la stessa può darsi per acquisita.
Il Tribunale di Reggio di Calabria ha anche evidenziato come la storica e
permanente appartenenza del ricorrente alla «’ndrangheta» veniva riferita anche

ricorrente ricopriva il ruolo di «contabile del locale», tradizionalmente dedito ad
attività usuraria, specializzazione che risulta pure in capo a Zangari sulla base
dei suoi precedenti giudiziari.
2.1. È corretto il giudizio del Tribunale di Reggio di Calabria che attribuisce
notevole rilevanza indiziaria alla conversazione intercettata nell’ambito della
quale Ladini Giuseppe, capo della «cosca di Cinquefrondi», espressamente indica
il ricorrente non solo come storico appartenente all’organizzazione, ma come
soggetto, seppur appartenente ai «vecchi», tuttora attivo all’interno del
sodalizio, tanto che ne viene diversificato il ruolo rispetto a quello di altro storico
appartenente all’organizzazione, Trimarchi Rocco, che risulta invece allontanatosi
dalla stessa in epoca recente.
Tale conversazione, se letta unitariamente alle dettagliate e puntuali
propalazioni del collaboratore di giustizia, consente di ritenere superata la soglia
di gravità indiziaria richiesta per l’applicazione della misura cautelare.
Sulla base della attenta lettura delle risultanze investigative, il Tribunale di
Reggio di Calabria ha, quindi, affermato, con motivazione immune da vizi, la
attualità dell’affiliazione – in presenza della storica appartenenza del ricorrente al
sodalizio criminale -, nonché la documentata prosecuzione della attività
delittuosa da parte di Zangari che, a differenza di altri «vecchi», non si è
allontanato.
3. Anche sotto il profilo delle esigenze cautelari, il ricorso si palesa del tutto
infondato.
Il Tribunale di Reggio di Calabria ha valutato, in presenza della presunzione
di pericolosità prevista per gli appartenenti ad una associazione mafiosa, il profilo
criminale del ricorrente fornendo specifici elementi di valutazione concernenti il
rischio di reiterazione di analoghe condotte essenzialmente incentrate sul ruolo
di spicco ricoperto e sulle relazioni intrattenute.
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da un importante collaboratore di giustizia, Ierano’ Rocco, che ha precisato che il

Il Tribunale di Reggio di Calabria ha, inoltre, valutato le condizioni di salute
dedotte dalla difesa e non ha ritenuto le stesse tali da imporre un trattamento
diverso da quello della custodia in carcere.
In proposito, deve essere evidenziato che il giudice procedente ha, in
seguito, attenuato la misura cautelare avviando il ricorrente agli arresti

mosse in questa sede debbono essere considerate inammissibili per
sopravvenuta carenza di interesse.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 19 dicembre 2016.

domiciliari, effettuando una nuova valutazione di merito, tanto che le censure

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