Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6099 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6099 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA
sul

ricorso proposto da:

MACCARI GIULIANO N. IL 21 07 1961
avverso la sentenza n 13152 – 2012 CORTE APPELLO di RO\IA, del
06,’05. 2013
visti eli atti, la sentenza e II ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09-01/2014 la relazione rana dal
Consigliere Dott. SANTI GAZZARA
Udito il Procuratore Gejlerale in persona del Dott.
che ha concluso per

4-** gey.4

Udito per la parte ci\ ile. l’Avv
udii dirensoi . Avv.

Data Udienza: 09/01/2014

RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Tivoli, con sentenza del 22/6/2012, resa a
seguito di rito abbreviato, dichiarava Giuliano Maccari responsabile dei
reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, co. 1, d.P.R. 309/90, perché
opponeva all’azione degli operanti di p.g., tentando di investire con
l’autovettura dallo stesso pilotata l’appuntato Giovanni Luongo; 4, co. 1 e
2, L. 110/75 perché portava fuori dalla propria abitazione un coltello privo
di marca e con lama di cm. 21; lo condannava alla pena di anni 4, mesi 4
di reclusione ed euro 18.000,00 di multa
La Corte di Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi sull’appello
interposto nell’interesse dell’imputato, con sentenza del 6/5/2013, ha
confermato il decisum di prime cure.
Propone ricorso per cassazione la difesa del Maccari, con i seguenti
motivi:
-ha errato il giudice di merito nel non concedere la attenuante di cui al co.
5 dell’art. 75, d.P.R. 309/90, dovendosi inquadrare la condotta posta in
essere dall’imputato come spaccio di lieve entità;
-erronea applicazione dell’art. 4, L. 110/75 e vizio di motivazione sul
punto, rilevato che le risultanze probatorie hanno, con netta evidenza,
dimostrato che il coltello rinvenuto nell’autovettura si apparteneva al
figlio del Maccari e non a costui.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.

I

deteneva a fine di spaccio gr. 35 di cocaina; 337 e 61 n. 2, perché si

Il vaglio di legittimità, a cui è stata sottoposta l’impugnata pronuncia,
permette di rilevare la logicità e la correttezza della argomentazione
motivazionale, adottata dal decidente, in ordine alla concretizzazione dei
reati contestati e alla ascrivibilità di essi in capo al prevenuto.

responsabilità, resa in primo grado, a seguito di una puntuale disamina
delle emergenze istruttorie, in correlato ai motivi di gravame, ai quali ha
fornito esaustivo riscontro, giustificando le ragioni determinanti la
inaccoglibilità degli stessi.
Va osservato, peraltro, che con il primo motivo di annullamento si
contesta la mancata concessione della attenuante speciale, ex art. 73, co.
5, d.P.R. 309/90, censura, questa, non formulata nella fase di merito e,
quindi, non proponibile in sede di legittimità: con l’atto di appello si era
esplicitamente affermato che non era in discussione la responsabilità del
Maccari, ma che nei confronti di costui potevano essere concesse ( solo )
le attenuanti generiche.
Del tutto destituito di fondamento è il secondo motivo di annullamento,
in specie perché con esso si tende ad una rilettura delle emergenze
istruttorie, sulle quali al giudice di legittimità è precluso procedere a
nuovo esame estimativo; peraltro il detto motivo risulta fondato su
deduzioni del tutto fattuali.
Tenuto conto, di poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte
Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il
Maccari abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art.

2–

Il giudice di appello si è determinato a confermare la pronuncia di

616 cod.proc.pen., deve, altresì, essere condannato al versamento di una
somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in
ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 9/1/2014.

P. Q. M.

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