Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6097 del 09/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 6097 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: AMORESANO SILVIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) Bisci Vincenzo

nato il 27.1.1940

avverso la sentenza del 24.5.2012
della Corte di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano
sentite le conclusioni del P. G., dr. Angelo Di Popolo, che
ha chiesto rigettarsi il ricorso
sentito il difensore, avv. Vittorio Romeo, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso

Data Udienza: 09/01/2014

1. La Corte di Appello di Lecca, 9ez. dist. di Taranto, con senterza del 24.52012, in parziale riforma della aentenza del
Tribunale di Taranto, emessa in data 8.42)10, con la quale Bisci Vincenzo, previo riconoscimalp delle circostanze
attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravarti, era slato condannato per i reati di cui agli
artt.81, 110, 112 n.2, 640 bis, 61 n.7 c.p. (capo a), 81 c.p., 2 D. Lvo n.74V2000 (capo e) e 81 c.p., 2626 cc. (capo g),
assokeva il Bisd dal reato di cui al capo g), Innitatanenie agli episodi relativi al 1999 perché il fatto non sussiste;
dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto Bisd in ordine ai reati ascritti ai capi a) e g (per questi
ultimo relativamente ai residui episodi) perché estinti per intenenula prescrizione; dichiarava non doversi procedere
in ordine al reato ascritto all’imputato al capo e), con esclusione della violazione relativa alla dichiarazione annuale
premiata nell’anno 1997, per irkevenuta definizione amministrativa; confermava, infine, la senbenza impugnata
limitatamente al reato di cui all’art2 D.Lvo 74/2000, rideterninando la pena, con le già concesse drcostarze
attenuanti generiche, in ami 1 di redusione ed applicando le pene accessorie di cui all’art12 medesimo D.Lvo.
Dopo aver dato atto che l’imputato all’udienza preliminare del 19.7.2007 aveva dichiarato di rinundare alla
prescrizione, riteneva la Corte territoriale, in accogli -nano dei rilievi difensivi, de siffatta dichiarazione non avesse
alcun effetto quanto ai reati per i quali non era ancora maturata la causa estintiva. Sicdiè, applicando tale prindpio,
andava dichiarata la prescrizione in ordine al reato di truffa aggravata di ali al capo a), con conseguente revoca della
confisca disposte dal Tribunale ecart640 quatar e 322 ter c.p. ed al reato di cui al capo g (tranne de per gli episodi
relatM al 1999 per i quali si imponeva l’assoluzione per insussisberza del fatto).
In ordine al reato di cui al capo e), rilevava la Corte territoriale che all’imputato risultava contestato di avere,
mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, indicato nelle dichiarazioni annuali sui redditi (per gli anni di
imposta dal 1996 al 2002), elementi passivi fittizi. Osservava altresì la Corte che, care Emergeva dalla
docurnenlazione prodotta, il Bisci aveva aderito al cosiddetto “condono tributario tcmbale” ai sensi del l’a rt9 L289/02
con riferimento agli anni dal 1997 al 2002. Il rilievo difensivo, secondo ali con l’espnessione “per l’anno 1997”,
doveva intendersi che era stato condonato l’annodi imposta 1996 non era condivisibile, dal mcmento che l’adesione
al condono prescinde dalla presentazione di una dichiarazione e la defin izione amlnistrativa awiene per anni di
imposta (l’art.9 L289/02 fa inverti chiaro ed esplicito riferimento ai periodi di impasta).
Non risultando effetluato il condono per l’annodi inyosla 1996 ed operando per il reato di dichiarazione fraudolenta
relativa a tale anno, presertata nel 1997, la rinuncia alla prescrizione (alla data della rinunda amenda il 19.7.2007,
era già maturata la prescrizione dì anni 7 arresi 6), andavano esaminati nel merito i motivi di appello relativi adatta
violazione.
Tanto premesso, riteneva la Corte che dalle risultanze processuali, ed in particolare dagli accertemerti incrodati della
G.d.F. e dalla corsilenza tecnica disposta dal P. M., enrergesse che le due fatture, emesse nei confronti della Morgan &
Luiz, di cui il Bisci era legale rappresalante, dalla C.I.R, Cacciotta Industrie Riunite sii il 27.1.1996 (per un miliardo
di lire) ed il 30.12.1996 (per duecento milioni di lire) erano relative ad operazioni inesistenti. Era risultato infatti che
la CIR era una semplice cartiera utilizzala dal Bisci per ottenere l’emissione di fattile relative ad operazioni
inesistenti. L’utilizzo delle sopraindicate fattile nella dichiarazione preselzda nel 1997 aveva consertito, pertantD,
alla Morgan & Luiz una consistente evasione delle imposte sui redditi, per cui era integrato il reato di ali all’art2
D. Lvo 74/2030 contestato al capo e), relativamente alla dichiarazione presentata nel 1997 per l’annodi imposta 1996.
Infine, andavano applicate le pene accessorie di cui all’art.12 D.Lvo 74’2000.
2. Ricorre per cassazione Bisci Vincenzo, a mezzo del difensore, denundando, con il primo motivo, la inossevarze o
erronea applicazione degli arti2 D. Lvo 74’2CCO e 9 L289/2002.
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediale uso di fattile o altri doarnerti per operazioni inesistenti, si consulta,
secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, nell’anno di presentazione della dichiarazione e, quindi, nel caso di
specie, alla data del 15.4.1997 quando fu presentata la dichiarazione nella quale vennero utilizzate le che fatture
(emesse nell’anno 1996), oggetto della contestazione. Erroneernale, pertanto, la Corte territoriale ha ritenuto che il
reato sia stato corrrresso nell’anno 1996. Il ricorrente ha aderito al condono tributario con riferimalp agli anni dal
1997 al 2032, per cui anche in relazione alla dichiarazione presertata nell’anno 1997 andava dichiarata l’estirzione
del reato.
Con il secondo motivo denunda la ~desta illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione in relazione
al l’art2 D. Lvo 74/2000 e 9 L289/2002.
Con motivazione illogica ed apparente la Corte territoriale ha riteruto infondata la basi difersiva, secondo cui “per
l’anno 1997” doveva intendersi l’anno di presentazione della dichiarazione. Il riferimento al periodo di imposte,
richiamato dalla Corte, è invero errato e fuorviante, in quanto il reato di cui all’art2 D.Lvo 74/2000 non fa alcun
riferimento al periodo di imposta e si conama al rmareto della presentazione della dichiarazione.
Con il terzo motivo denuncia l’erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in relazione all’art2
D. Lvo 74003.

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RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Correttemele la Corte territoriale ha ritenuto due la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione, resa all’udienza
preliminare del 19.7.2007, fosse val ida ed efficace in relazione al reato di cui al l’art2 D. Lvo 74/2030, corrmesso con
riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 2007.
1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte, aderendo all’indirizzo maggioritario (Cass. S. 1 n.18391 del 13.32)07; Case.
SEZ 5 n.173999 de111.42009; Case. Sez 3 n.14331 del 4.32310), con la serterzza n.43055 del 30.92)10, hanno
affermato il principio che “la rinuncia alla prescrizione richiede una dichiarazione di volontà espressa e specifica de
non armetie equipollenti; due pertanto non si può deamere implicitamente dalla mera proposizione del ricorso per
cassazione” (Fatbspede nella quale l’imputato, senza espressa rinuncia alla prescrizione, aveva proposto ricorso per

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I Giudici di merito sono partiti dall’erroneo presupposto della inesisterza delle operazioni oggetto delle due fatture,
serra tener conto che dalla documentazione in atti risultava l’assoluta infonda dell’ipotesi accusatoria. La Corte
territoriale, senza neppure esaminare i rilievi difensivi e sem specificare perché gli elementi a discarico erano da
ritenere inattendibili, si è limitata a ripercorrere l’iter motivazionale della senten -da di primo grado peraltro
specifica-ne-te censurato.
Con il quarto motivo deuunda la mancata ~ione di una prova decisiva in relazione al rigetto della richiesta di
espletemerto di perizia contabile, avendo la Corte territoriale OMESSO ccmpleternente di motivare in ordine alla
richiesla avanzazi in proposito nei motivi di appello.
Con il quinto motivo denunda la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione della
dichiarazione resa il 19.72007 ed al mancato riconoscinerto dell’intervenuta prescrizione anche in ordine al reato
ccrrrresso nel 1997.
All’udienza preliminare del 19.72)07, peraltro rinviata perché tenuta davanti ad un giudice inccmpabbile, veniva
verbalizzata una dichiarazione di intenti del Bisci (“Bisd dichiara che intende rinunciare alla prescrizione”). Tale
dichiarazione non può integrare una rinuncia alla prescrizione, essendo pacifico, secondo la giurisprudenza di
legittimità, che deve badarsi di una dichiarazione di volontà, espressa e specifica, che non a -rrnetle
Con il sesto motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta efficada
della dichiarazione di rinuncia alla prescrizione con riferimento al reato di cui all’art2 D.Lvo 74aC00, ccrrrresso
nell’anno 1997.
Ande a voler ritenere came rinuncia alla prescrizione l’arbigua ed equivoca dichiarazione dell’imputato, essa non
aveva alcuna efficada in relazione alla dichiarazione dei redditi presentata nell’anno 1997, non essendo per detto rato
ancora maturata la prescrizione.
Per il reato cortestato il regime della prescrizione è mutato per effetto delle non-native succedutesi nel tempo,
essendo passato dagli anni 9 (sotto la vige -2a del l’artA L517/82), ai 15 anni con l’entrata in vigore dell’art2 D.Lvo
74/2003, per arrivare agli attuali anni 7 emesi 6. E, poiché, secondo la giurispruderza di legittinità, la disciplina che
regola la prescrizione più favorevole per l’i -nputato va individuata in concreto, nel caso di specie deve tenersi corto
del termine massimo più lungo che, se applicato non muta la declaratoria di prescrizione per gli altri capi di
imputazione.
Con il setti-no motivo &furia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all’omessa dedaratoria di
prescrizione. Anche a voler ritenere applicabile il termine massiro di prescrizione di anni 7 e mesi 6, ccme ritenuto
dalla Corte territoriale, tale termine non era ancora decorso alla data del 19.72007, dovendo la sua decorrerza
essere fissata nel 2002, lauto conto cella cortesteda continuazione.
Infine, con l’ottavo rrctivo denuncia la violazione di legge al il vizio di motivazione in relazione all’applicazione delle
pene accessorie. La Corte territoriale ha applicato (peraltro per la prima volta in sede di appello) le pene accessorie
previste dall’art12 D.Lvo 74/2000 senza tener conto che il reato era stato ammesso nel 1997 e che la disciplina più
favorevole era quella della L516/82 vigerte all’epoca (la normativa successiva ha invero aggravato tali pene in senso
sfavorevole all’imputato).
Con motivi nuovi depositati in data 23.112013 si de-luce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione
al mancato prosdoglimenbo ex art. 129 c.p.p. dal reato di truffa aggravata e conseguentemente alla mancata revoca,
con motivazione diversa, della confisca.
Peraltro la revoca della confisca, care evidenziato nei motivi di appello aggiunti (non esaminati dalla Corte
territoriale) si imponeva, essaudo essa inappl icabi le in relazione a scrrrre percepite prima dell’entrata in vigore della
L 29.92000 n.300. Infine si de-luce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in
relazione all’applicabilità dell’art.9 L289/2002, pur avendo il consulente tecnico del P.M. evidenziato che lutti gli
accertzrnenti espletati andavano riconsiderati alla luce dell’adesione al condono cd. tcrrbale.

2. Altnettarto correttlrnate la Corte territoriale ha ritenuto che la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione operasse
soltanto in ordine ai reati per i quali era già maturata la prescrizione. Anche in proposito la giurisprudera di questa
Corte è consolidata nel ritenere che la rinuncia dell’imputato alla prescrizione è inefficace se il termine di
prescrizione non è ancora maturato al manne.) della rinuncia medesina (dr. e(multis Cass.pen. SE2. 4 n.119 del
12.112010; Cass.pen. 5E2 6 n. 42029 del 4.11.2010).
Ha, quindi, ineompibitnerde ritenuto che la dichiarazione di rinuncia (resa in data 19.72)07) fosseefficace in ordine
al reato di cui all’art2 D.Lvo 74000, relativo alla dichiarazione dei redditi presentata nell’amo 1997, essendo il
termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6 già maturato in quel marento.

2.1. L’arti° L7.122005 n.251, cm-e risultante dall’irderverto della Corte Costituzionale n.393 del 23.112)06,
stabilisce che “se per effetto delle nume disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si
applicano ai procedrnerti ed ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della preserte legge, ad esdusione dei
processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione”.
A seguito della decisione della Corte Costituzionale gli effetti favorevoli per l’imputato che invochi la prescrizione
riguardano, quindi, tutti i procedimeli ed i processi in corso alla data dell’8 dicembre 2005, con l’unica eccezione dei
processi già penderti in appello o in cassaziore.
Inoltre, siffatta disciplina transitoria deve essere intesa nel senso de l’applicazione della nuova normativa riguarda
non solo le disposizioni che investono i nuovi criteri di calcolo dei termini prescrizionali, ma anche quelle che hanno
comunque cane effetto la loro riduzione, tra cui, in particolare, la disposizione che, elirninando dall’art.158 cod. pen.
ogni riferì-nento al reato continuato ha fatto decorrere il termine di prescrizione per i reati uniti da tale vincolo dalla
conamazione di ciascuno di essi e non più dalla data di cessazione della continuazione (cfr.emultis Cass.penazz.4
n.41811 del 23.12)07; Cass.sEz3 n 12019 del 7.22007; Casssez.5, 20.1.2006).
Infine, corre affermato più volte da questa Corte “non è consentita la si -rultanea applicazione di disposizioni
introdotte dalla L5.122005 n.251 e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per
l’imputato, occorrendo applicare integraimerte l’una o l’altra disciplina in relazione alle prwisioni della norma
transitoria di cui all’arti° carma secondo della legge citata” (cfr.Cass.sez.1 n 2126 del 19.122)07; conf.Cassazz.6
n.21744 del 24.42£6; 93L1 n27777 de111.72)08).
22. Il ricorrente pretende di applicare le nuove o le precederti disposizioni a seconda della propria convenienza,
ritenendo che il termine massimo di prescrizione del reato in questione fosse (secondo l’art157 c.p. previgenle) di anni
15 e che quindi esso non fosse ancora maturato al momento della dichiarazione di rinuncia alla prescrizione o che
ccrrunque, anche a voler ritenere, nomine di anni 7 emesi 6 trovasse applicazione l’art.158 cp. previgerte in bEma
di reato continuato.
Non tiene conto, però, che, applicando la normativa precedente, il reato di cui al capo a) punito con pena superiore
ad ami cinque, non avrebbe potuto essere dichiarato prescritto avendo la Corte territoriale accertato che la
conamazione del reato era avseruta con “l’erogazione banche del finanziameto versata il 4.122)01”
(pag.8 set).
A ben vedere, applicando la disciplina previgente ed in particolare l’art.158 c.p., neppure il reato di cui all’art2
D.Lvo 74/2000, sarebbe ancora prescritto (essendo contestedo, corre afferma lo stesso ricorrente, il reato continuato
di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fallire o altri doa.rnarti per operazioni inesistenti dal 1996 al 2002 (dr.
pag.18 ricorso).
3. Il reato di cui all’art.2 D.Lvo 74/2007, relativo alla dichiarazione preentaa nell’anno 2007, non potwa, poi,
ritenersi estirto per interveuta definizione a-rministrativa.

cassazione contro la dedaratoria di estinzione del reato prontridata dal GIP, cui era stato richiesto decreto penale di
condama).
Il dato normativo è, del resto, chiaro in proposito, facendo riferimerto l’art.157 canna 7 c.p. al fatto che la
prescrizione è sempre “espressa rete” rinundabile.
Tanto premesso, padficamente (riconosce-idolo lo stesso ricorrente), all’udienza preleninare del 19.72)07 venhe
■erbalizzato de”Bisci dichiara che intende rinunciare alla prescrizione” (cfr. ricorso pag.15).
Tale dichiarazione costituiva una espressa rinunda alla prescrizione, essendo stata la volontà in 1111 senso
manifestata in modo chiaro, e non certo equivoco, dall’imputato personalmente.
Essendo stata la dichiarazione resa in udienza e cristallizzata nel verbale, irrilevarte è che il GUP fosse
incompatibile per aver rivestito il ruolo di GIP e che la stessa udienza sia stata poi rinviata.

4. Quanto al “merito” la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed irrmlie da vizi logici, ha riteruto che le due
fatture fossero relative ad operazioni inesistenti.
Ha desurto invero tale fittizietà da una serie di elementi indiziari, spedfica -nerte elencati a pag.10-12, e,
contrariarnerte a quanto sostenuto dal rioorrente, ha preso in esare, ritenendoli destituiti di ogni fondarelD, i rilievi
difensivi, contenuti nell’atto di appello (pag.12-14).
Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto che il controllo demartlato alla Corte di legittimità va esercitato
sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il basato argomentativo del
prowedimento impugnato, serrza la possibilità di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano
effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo.
In questa sede è, cioè, necessario solo accertare se rell’interpretazione delle prche siano state applicate le regole
della logica, le messile di canute esperienza e i criteri legali dettati in te -na di valutazione delle prove stesse, in modo
da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr.ex rrultis
Cass.pensez.1 RV214567). Esule dai poteri della Corte di ~ione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa
integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze prooassuali (Cass.semun33.4.1997 n.6402). In particolare, in tema di processi indiziari, alla Corte di
Cessazione ccmpele solo la verifica della correttami logico-giuridica dell’iter argcmentativo seguito per qualificare le
circostanze EfTEM come indiziarie, ma non certo un nuovo accerternento sulla effettiva gravità, precisione e
concordava degli indizi medesimi (cfr.Cass.sezl, 10.2 1995 n.1343). Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito
che “Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del prooedinento indiziario non può consistere nella
rivalutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente
apprezzernenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della
mlivazione, al fine di verificare se sia stata data applicazione ai criteri legali dettati dall’art192 corrma secondo
cod.procpen. E se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell’interpretazione dei risultati
probatori” ( Cass.pen.gez.1 n.42993 del 25.92)08). Il sindacato di legittimità è, cioè, limitato alla verifica della
correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da
manifeste illogicità e non fondata su base mera -nerde congetturale in esame di riferimenti individualizzanti, o
sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati (Cass.sez. 4 n.48320 del 12.11.2009).
5. Nel ritenere che dalle risultanze processali emergesse, in modo inequivocabile la fittizietà delle operazioni, e de
quindi il processo potesse essere definito allo stato degli atti, la Corte territoriale implicitamente ha considerato non
neoessaria la richiesta rinnovazione parziale del dibatttnerto per l’espletamento di perizia tecnica.
E, secondo la giurisprudenza di questa Corte “in terna di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimertale, il
giudice, pur investito con i motivi di impugnazione di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a
detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di c:omplebazza della istruttoria
compiuta in prirno grado, egli deve dar conto dell’uso che va a fare del suo potere discrezionale, corseguerte alla
convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto,
in tal caso, la motivazione potrà essere irplidta e deamibile dalla stessa struttura argcmentativa della santerza di
appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elernend sufficienti alla affermazione, o negazione, di

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Risulta accertato in punto di fatto che il ricorrente aveva aderito al condono tributario trmbale ai sensi dell’art9
L.28912032, esperendo la relativa procedura con riferimento agli anni dal 1997 al 2002 (dalla doarnentazione
prodotta risultava la riferibilità temporale della dcrnanda “per l’anno 19971.
Facendo riferimento l’art.9 cit. “ai periodi di irrposla”, a prescindere dalla presertazione di una dichiarazione,
ineccepibilmerte la Corte territoriale ha ritenuto che il condono effettuato riguardasse l’anno di imposta 1997 e non
l’anno 1996.
Non c’ è dubbio che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri doarrerti per operazioni
inesistenti, si consumi nel mcmento della preserdazione della dichiarazione e, quindi, nel caso di specie, il reato
contestato risulta connesso in data 15.4.1997 (pag.6 ricorso).
La data di corrnissiore del reato non va però confusa con il periodo di imposta.
Ed è pacifico, ccme riconosce lo stesso ricorrente, che, con la dichiarazione presentata nel 2007, ci si awaleva delle
due fatture emesse in data 27.7.1996 e 2a12.1996 (pag. 4 ricorso).
Aderendo al condono tributario con riferimento agli anni di imposta (come richiesto dall’art9 L.cit), dal 1997 al 2002
non risulta, pertanto, “coperto” l’annodi imposta 1996, cui si riferiva la dichiarazione presentata nel 1997.
E’ del lutto evidente, inverti, che il condono per l’anno di imposta, cui si riferisce la dichiarazione, determina
l’estinzione del reato relativo a quella dichiarazione. Il ricorrente, cioè, condonando l’anno di imposta 1996, avrebbe
beneficiato della declaratoria di estinzione del reato, cormesso con la presentazione della dichiarazione dell’anno
1997.

6. I motivi nuovi in relazione al reato di buffa aggravata ed alla revoca della confisca sono inarrmissibili.
E’ assoluta r*, pacifico, invero, che i motivi nuovi a sostegno dell impugnazione debbano avere ad oggetb3 i capi o i
punti della decisione irrpugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di gravare ai sensi dell’art581 letta)
cp.p.. Non possono quindi sollevare questioni non proposte con quelli principali perché: a) il tenore testuale
dell’art.167 attprecisa che nella preselazione dei motivi nuovi devono essere specificati i capi e i punti enundati a
norma dellart 581 ccrrma prirno letta) del codice ai quali i motivi si riferiscono; b) diversanente sarebbe vanificato il
principio del bsnpestivo e ccmpleto contraddittorio; c) l’appello inddentale, impossibile contro i motivi nuovi, sarebbe
completareitevanificato se fosse possibile prospettare nuovi profili di annullamento con i motivi nuovi (cfr.exmultis
Cass.p~3, 12.12.1995 n.122260; Cass.sezun.20.4.1998 n.4683).
Nel ricorso non veniva svolto alcun rilievo, neppure implicitmenle, in ordine ai punti della senterza relativi alla
declaratoria per prescrizione del reato di truffa ed alla revoca della confisca in dipendenza di siffatta dedaratoria.
Con i motivi nuovi, quindi, veigono introdotte questioni non sollevate con i motivi principali.
Quanto al terzo motivo “nuovo” è del tutto ovvio che il consulente abbia ritenutp che gli accertzrrenti espletati
dovevano ritenersi superati nell’ipotesi in cui il Bisd si fosse awalso del “condono tcrnbale”. E difatti la Corte
territoriale ha dichiarato l’estinzione del reato relativamste agli anni per i quali l’imputato si era awalso della
definizione arministrativa.
7. Fondato è, invece, l’ultinomotivo di ricorso.
Essendo stato il reato carrresso (con la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno 1997) sotto la vigeva
della L516/82, trova applicazione la disciplina (relativa alle sanzioni accessorie) più favorevole conberuta rell’art6
della predetta legge.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata sul punto, serva necessità di rinvio, potendosi applicare in questa saie
le sanzioni previste dall’art6 L.51611982, nel minimo quelle temporanee (secondo quanto ritenuto dalla Corte
territoriale).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la senterza impugnata limitatanente alle pene acoassorie, disponendo che vengano applicate
quelle previste dall’art6 L516/1982, e nel minino quelle tenoranee. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Rana il 9.12)14

responsabilità” (cfr.Cassaz 5 n.8891 del 16.52)30; Cass.szz. 6 n.5782 del 18.122X6; conf.Cass-ssz.4 n.47095 del
1122309; Cass.szzsez3 n24294 del 7.42010).
Va, in ogni caso, rilevalo che il vizio di “prova omessa” si verifica quando da esso derivi una disarticolazione
dell’intero ragionanento probatorio ed una illogicità della motivazione sotto il profilo della rilevava e della
decisività.
Il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva rileva, quindi, “quando la prova rid-iiesta e non armessa,
confrontata con le argcmentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti decisiva, cioè tale die, se
esperita, avrebbe potuto determinare una diversa decisione” (cfr.Cass.sez4, 8.52007 n27738).
Per di più, trattandosi di perizia, la mancata assunzione non può essere dedotta cane vizio della sentenza, stante la
tradizionale considerazione della perizia qualemeszo di prova rientraite nel potere discrezionale di disposizione del
giudica, cemetale estranea al tipico contraddittorio tra le parti in tema di diritto alla prova e giustificata solo in caso
di necessità di indagini postulanti specifiche coi -q:eteree tecniche. (cfr CmcP7 1, 15.111997 n.11538). La
giurisprudenza, anche più recente, di questa Corte è quindi concorde nel ritenere che “la mai cata effettuazione di un
accertzrnento peritale non può costituire motivo di ricorso per cessazione ai sensi dell’art606 carne primo lettd)
c.p.p., in quarko la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un MEZZO di prova
“neutro”, sottratto alla disponibilità della parti e rimesso alla disdezionalità del giudice, laddove il citato art606,
attraverso il richiano al l’art.495 coma secondo c.p.p., si riferisce esclusivarenie alle prove a discarico che abbiano
carattere di dedsività ” (cfr.Cass.penszz4 n.4981 del 5.122)03; conf.Cass.peisez4 n.14130 del 2112)07).

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