Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6094 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 6094 Anno 2014
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGRIBIOCHIMICA SRL RICERCHE E SVILUPPO POST
nei confronti di:
SARDO ALBERTO N. IL 22/09/1938
SCRIBANO MARTA N. IL 11/11/1974
FONTANA LUCIANO N. IL 27/02/1974
avverso il decreto n. 6738/2010 GIP TRIBUNALE di FORLI’, del
06/12/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. El – nai-A2U….
JL

Uditi

nsor Avv.;

Data Udienza: 03/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 06/12/2011 il G.i.p. del Tribunale di Forlì ha disposto l’archiviazione del
procedimento a carico di Alberto Sardo, Marta Scribano e Luciano Fontana, ritenendo
inammissibile l’opposizione proposta, in quanto indicante investigazioni suppletive non
pertinenti, perché inerenti a fatti già noti.
2. Nell’interesse dell’opponente Agribiochimica s.r.l. Ricerche e Sviluppo post — raccolta è
stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta, per un verso, l’assenza di
motivazione in ordine alla infondatezza della notizia di reato e, per altro verso, la rilevanza

3. È stata depositata memoria nell’interesse della società ricorrente e memoria nell’interesse
dell’indagata Scribano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In diritto, va premesso che questa Corte (sin dalla fondamentale Sez. U. n. 2 del
14/02/1996, Testa, Rv. 204133) ha enunciato i seguenti principi:
a) sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata del combinato disposto degli
art. 409, commi 1, 2, 6, e 410 cod. proc. pen., l’esercizio da parte del G.i.p. del potere
interdittivo all’accesso della parte offesa al procedimento di archiviazione, attraverso la
declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, ove avvenga in violazione delle condizioni di
legge, rende impugnabile per cassazione il decreto di archiviazione, in quanto l’arbitraria
ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica il diritto della parte offesa al
contraddittorio in termini equivalenti, se non maggiormente lesivi, rispetto alle ipotesi di
mancato avviso per l’udienza camerale;
b) il contraddittorio orale rappresenta, dunque, la regola fondamentale del procedimento di
archiviazione, sicché, a fronte dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di
archiviazione, il G.i.p. deve, di norma, prowedere a fissare l’udienza camerale per la
decisione nel contraddittorio, tra l’indagato e la parte lesa, sulla richiesta del P.M.;
c) il diritto della parte offesa al contraddittorio orale risulta, peraltro, inoperante in due soli
casi, ossia quando non sia stata presentata tempestiva opposizione ovvero quando la parte
offesa non abbia ottemperato all’onere, imposto a pena d’inammissibilità (art. 410, comma
1, cod. proc. pen.), di indicare i temi dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di
prova.
Questi ultimi devono caratterizzarsi — e ciò vale a circoscrivere il giudizio di ammissibilità per la pertinenza, ossia per la inerenza rispetto alla notizia di reato, e per la rilevanza, ossia
per l’incidenza concreta sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini
preliminari, senza peraltro che il giudice abbia il potere di apprezzarne la capacità probatoria,
non potendo il G.i.p. anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla
fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, dal momento che l’opposizione è

1

delle investigazioni suppletive richieste.

rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento de plano con il rito camerale (su
quest’ultimo punto, v., anche, Sez. 4, n. 41625 del 27/10/2010, Rv. 248914).
Ciò posto, nel caso di specie, l’atto di opposizione era accompagnato dalla richiesta di
audizione di Mauro Battistini su circostanze puntualmente indicate nei punti da 1) a 6),
nonché di Tiziano Gamberini e Leopoldo Suncini non solo su quanto appreso dal Battistini
medesimo, ma anche su circostanza autonome.
In tale contesto, non è dato cogliere nel provvedimento impugnato, un’argomentata
dimostrazione della non pertinenza di siffatte circostanze, che renda giustificato il

stregua di tali elementi e dei principi sopra ricordati, avrebbe dovuto essere garantito il
contraddittorio orale dei soggetti interessati.
Il decreto impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al
Tribunale di Forlì per l’ulteriore corso.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale
di Forlì per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 03/10/2013

Il Componente estensore

Il Presidente

conseguente giudizio espresso di inammissibilità dell’opposizione. Ne discende che, alla

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